Versione
12 novembre 1996
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18 dicembre 1997
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Art. 4. Modalita' di spandimento 1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 07/11/2025, n. 2440Provvedimento: N. 01490/2024 REG.RIC. Pubblicato il 07/11/2025 N. 02440 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01490/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Agrosol Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona …Leggi di più...
- favor partecipationis·
- interpretazione lex specialis·
- principio di proporzionalità·
- autorizzazione unica ambientale (AUA)·
- giurisdizione amministrativa·
- finanziamenti pubblici·
- comunicazione preventiva·
- silenzio rigetto·
- esclusione dalla gara·
- art. 105 c.p.a.