Articolo 574 ter del Codice penale
Articolo 600Articolo 600 octies
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11 febbraio 2017
Art. 574-ter.

(( (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale).)) ((Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.))
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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