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11 febbraio 2017
11 febbraio 2017
Art. 574-ter.
(( (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale).)) ((Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.))
(( (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale).)) ((Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.))
Commentari • 14
- 1. Divorzio unione civile coppie di fattoAnna Sagone · https://www.avvocatosagone.com/news/ · 21 settembre 2020 · 213.0811
[…] Nelle Unioni Civili il divorzio può essere: Per tutelare l'unione civile, anche penalmente, è stato introdotto l'art. 574-ter c.p. che ha parificato, di fatto, l'unione civile al matrimonio. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 10381Provvedimento: […] cod. pen., nonché l'introduzione, per mezzo dello stesso d.lgs. cit., di una disposizione generale come il nuovo art. 574-ter cod. pen. che riferisce, agli effetti penali, il termine matrimonio anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso -, senza operare alcun coordinamento dei profili penali con lo statuto delle convivenze more uxorio, […]Leggi di più...
- applicabilità analogica al convivente "more uxorio"·
- causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen·
- natura di causa di esclusione della colpevolezza·
- reati contro l'amministrazione della giustizia·
- delitti contro l'attivita' giudiziaria·
- favoreggiamento·
- casi di non punibilita'