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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7028/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00986/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00986/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00986/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento TD301PF00986, notificato il 26.6.2023, con cui Agenzia delle Entrate di Cosenza - Ufficio Controlli - ha recuperato a tassazione per l'anno d'imposta 2017 IRPEF per € 8.570,00, sanzioni per Euro 2.823,24, interessi Euro 1.492,35; addizionale regionale all'IRPEF Euro 409,00, interessi Euro 71,22; Addizionale comunale all'IRPEF Euro
189,00, interessi Euro 32,91 per un importo complessivo di Euro 13.587,72, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 legge 212/200
e art. 3 legge 241/90 e l'infondatezza della pretesa, atteso che a) l'ufficio ha riconosciuto una percentuale di visite gratuite del 10%, ponendosi in contrasto con quanto riconosciuto dall'ufficio stesso al professionista nell'annualità 2015, laddove è stato riconosciuto una percentuale di prestazioni rese a titolo gratuito del
25%, pur essendo restate invariate le modalità di svolgimento dell'attività professionale e b) ha riconosciuto arbitrariamente una percentuale del 10% dei costi, imputabili solo al carburante, dovendo invece trovare applicazione l'abbattimento del 22%, in ragione del coefficiente di redditività collegato al codice ateco nel regime forfettario
L'ufficio si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
La corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'Ufficio ha proceduto all'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, co. 1, lett.d) del D.P.R. n. 600/1973, avendo, a seguito di attività istruttoria da esso svolta con riferimento all'anno di imposta 2017, acquisito gli elementi di seguito riportati:
a) il dott. Ricorrente_1 nell'attività prestata nell'ambito del conseguimento ovvero rinnovo delle patenti, siccome risultante dagli elenchi forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato nell'anno d'imposta
2017 n.
2.957 certificati per esami, rinnovo, deterioramento, riclassificazione e smarrimento patenti per numerose Autoscuole;
b) il contribuente ha dichiarato che tutte le prestazioni rese per visite mediche legate alle patenti sono state indicate nel quadro LM, il quale pertanto comprende solo i compensi ricevuti per questo tipo di prestazioni;
c) il ricorrente ha dichiarato nel quadro RC della medesima dichiarazione redditi di lavoro dipendente per
€ 49.958;
d) nell'anno d'imposta 2017, il legislatore ha previsto che possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo non superiore a 30.000 euro e che pertanto il dott. Ricorrente_1, avendo percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilato per euro 49.958,00 non può avvalersi del regime forfettario;
e) il ricorrente ha accettato nell'anno di imposta precedente (2016), il numero di prestazioni rese in forma gratuita quantificate dall'ufficio in 120 su 1.832, pari al 6,5%.
L'ufficio, sulla base di tali elementi, considerato il numero di prestazioni rese gratuitamente dal professionista per una percentuale del 10% (superiore a quella dell'anno precedente), quantificati i costi sostenuti dal contribuente nella misura forfettaria del 10% per il carburante, ha determinato redditi per € 23.656,00 (€ 10,00 singola prestazione x 2.957 numero di visite eseguite = € 29.570,00 meno prestazioni riconosciute come rese a titolo gratuito nell'ordine del 10% = € 26.613,00, meno abbattimento forfettario dei costi nell'ordine del 10% e quindi di € 2.957,00). Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'accertamento con metodo analitico - induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, si risolve nella rettifica di singole componenti reddituali (ancorchè di grande rilievo quale l'ammontare dei ricavi) e presuppone elementi presuntivi semplici, purchè gravi, precisi e concordanti, che (quali, tra l'altro, quelle basate su rilevanti incongruenze tra costi e ricavi) prospettino l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, secondo canoni di ragionevole probabilità, (cfr. Cass. 4170/09, 20.857/07, 26919/06,
9884/02, 63377/02). L'atto di rettifica, qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che nulla altro l'Ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. 2010/1647). Va, peraltro, considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha puntualizzato che l'accertamento in rettifica è consentito, ai sensi della norma menzionata, pure in presenza di contabilità formalmente regolare, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (cfr. la giurisprudenza richiamata in precedenza).
Orbene, avendo il ricorrente nel caso di specie contestato le percentuali applicate dall'ufficio delle prestazioni rese gratuitamente e dei costi nella misura del 10%, ricade su di lui l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche con riferimento al numero delle prestazioni oggetto di ripresa tributaria e dei costi effettivamente sostenuti.
Tale onere però non è stato assolto dal ricorrente.
In particolare, con riferimento al numero delle prestazioni rese gratuitamente si è limitato ad allegare che l'ufficio doveva attenersi alla percentuale da esso stesso quantificata nell'annualità 2015 nella misura del 25%.
La censura però non è dirimente.
Infatti pur concordando con il ricorrente che in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma
1, lett. d) le percentuali accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi (cfr per fattispecie simile cass. 2025- 31785), nel caso in esame tuttavia la percentuale del 25% invocata dal ricorrente, relativa all'anno 2014 (e non 2015, come asserito nel ricorso), risulta superata, e quindi non vincolante, dalla percentuale applicata nell'anno di imposta successivo del
2016 (immediatamente precedente a quello del 2017 in esame), peraltro accettata dal ricorrente in adesione con l'Ufficio (cfr. atto di adesione 2016 allegato dall'ufficio).
Del resto, a sostegno del proprio assunto il ricorrente null'altro ha aggiunto e dimostrato con riferimento all'effettiva attività svolta gratuitamente, alla tipologia della clientela nei confronti della quale ha prestato attività lavorativa gratuita ed al grado di complessità delle prestazioni rese, al fine di fornire elementi idonei a giustificare l'applicazione di una percentuale diversa.
Con riferimento alla percentuale dei costi, invece, si è limitato ad affermare che vada applicato l'abbattimento del 22%, in ragione del coefficiente di redditività collegato al codice ateco nel regime forfettario
L'assunto però non è condivisibile, perché, come osservato dall'ufficio, nell'anno di imposta di riferimento, il ricorrente non poteva godere del regime forfettario agevolato, avendo dichiarato un reddito di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Del resto anche in questo caso, sebbene onerato, il contribuente non ha dato prova dei costi effettivamente sostenuti.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che l'accertamento compiuto dall'Ufficio non merita le censure di cui al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7028/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00986/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00986/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00986/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento TD301PF00986, notificato il 26.6.2023, con cui Agenzia delle Entrate di Cosenza - Ufficio Controlli - ha recuperato a tassazione per l'anno d'imposta 2017 IRPEF per € 8.570,00, sanzioni per Euro 2.823,24, interessi Euro 1.492,35; addizionale regionale all'IRPEF Euro 409,00, interessi Euro 71,22; Addizionale comunale all'IRPEF Euro
189,00, interessi Euro 32,91 per un importo complessivo di Euro 13.587,72, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 legge 212/200
e art. 3 legge 241/90 e l'infondatezza della pretesa, atteso che a) l'ufficio ha riconosciuto una percentuale di visite gratuite del 10%, ponendosi in contrasto con quanto riconosciuto dall'ufficio stesso al professionista nell'annualità 2015, laddove è stato riconosciuto una percentuale di prestazioni rese a titolo gratuito del
25%, pur essendo restate invariate le modalità di svolgimento dell'attività professionale e b) ha riconosciuto arbitrariamente una percentuale del 10% dei costi, imputabili solo al carburante, dovendo invece trovare applicazione l'abbattimento del 22%, in ragione del coefficiente di redditività collegato al codice ateco nel regime forfettario
L'ufficio si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
La corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'Ufficio ha proceduto all'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, co. 1, lett.d) del D.P.R. n. 600/1973, avendo, a seguito di attività istruttoria da esso svolta con riferimento all'anno di imposta 2017, acquisito gli elementi di seguito riportati:
a) il dott. Ricorrente_1 nell'attività prestata nell'ambito del conseguimento ovvero rinnovo delle patenti, siccome risultante dagli elenchi forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato nell'anno d'imposta
2017 n.
2.957 certificati per esami, rinnovo, deterioramento, riclassificazione e smarrimento patenti per numerose Autoscuole;
b) il contribuente ha dichiarato che tutte le prestazioni rese per visite mediche legate alle patenti sono state indicate nel quadro LM, il quale pertanto comprende solo i compensi ricevuti per questo tipo di prestazioni;
c) il ricorrente ha dichiarato nel quadro RC della medesima dichiarazione redditi di lavoro dipendente per
€ 49.958;
d) nell'anno d'imposta 2017, il legislatore ha previsto che possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo non superiore a 30.000 euro e che pertanto il dott. Ricorrente_1, avendo percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilato per euro 49.958,00 non può avvalersi del regime forfettario;
e) il ricorrente ha accettato nell'anno di imposta precedente (2016), il numero di prestazioni rese in forma gratuita quantificate dall'ufficio in 120 su 1.832, pari al 6,5%.
L'ufficio, sulla base di tali elementi, considerato il numero di prestazioni rese gratuitamente dal professionista per una percentuale del 10% (superiore a quella dell'anno precedente), quantificati i costi sostenuti dal contribuente nella misura forfettaria del 10% per il carburante, ha determinato redditi per € 23.656,00 (€ 10,00 singola prestazione x 2.957 numero di visite eseguite = € 29.570,00 meno prestazioni riconosciute come rese a titolo gratuito nell'ordine del 10% = € 26.613,00, meno abbattimento forfettario dei costi nell'ordine del 10% e quindi di € 2.957,00). Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'accertamento con metodo analitico - induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, si risolve nella rettifica di singole componenti reddituali (ancorchè di grande rilievo quale l'ammontare dei ricavi) e presuppone elementi presuntivi semplici, purchè gravi, precisi e concordanti, che (quali, tra l'altro, quelle basate su rilevanti incongruenze tra costi e ricavi) prospettino l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, secondo canoni di ragionevole probabilità, (cfr. Cass. 4170/09, 20.857/07, 26919/06,
9884/02, 63377/02). L'atto di rettifica, qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che nulla altro l'Ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. 2010/1647). Va, peraltro, considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha puntualizzato che l'accertamento in rettifica è consentito, ai sensi della norma menzionata, pure in presenza di contabilità formalmente regolare, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (cfr. la giurisprudenza richiamata in precedenza).
Orbene, avendo il ricorrente nel caso di specie contestato le percentuali applicate dall'ufficio delle prestazioni rese gratuitamente e dei costi nella misura del 10%, ricade su di lui l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche con riferimento al numero delle prestazioni oggetto di ripresa tributaria e dei costi effettivamente sostenuti.
Tale onere però non è stato assolto dal ricorrente.
In particolare, con riferimento al numero delle prestazioni rese gratuitamente si è limitato ad allegare che l'ufficio doveva attenersi alla percentuale da esso stesso quantificata nell'annualità 2015 nella misura del 25%.
La censura però non è dirimente.
Infatti pur concordando con il ricorrente che in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma
1, lett. d) le percentuali accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi (cfr per fattispecie simile cass. 2025- 31785), nel caso in esame tuttavia la percentuale del 25% invocata dal ricorrente, relativa all'anno 2014 (e non 2015, come asserito nel ricorso), risulta superata, e quindi non vincolante, dalla percentuale applicata nell'anno di imposta successivo del
2016 (immediatamente precedente a quello del 2017 in esame), peraltro accettata dal ricorrente in adesione con l'Ufficio (cfr. atto di adesione 2016 allegato dall'ufficio).
Del resto, a sostegno del proprio assunto il ricorrente null'altro ha aggiunto e dimostrato con riferimento all'effettiva attività svolta gratuitamente, alla tipologia della clientela nei confronti della quale ha prestato attività lavorativa gratuita ed al grado di complessità delle prestazioni rese, al fine di fornire elementi idonei a giustificare l'applicazione di una percentuale diversa.
Con riferimento alla percentuale dei costi, invece, si è limitato ad affermare che vada applicato l'abbattimento del 22%, in ragione del coefficiente di redditività collegato al codice ateco nel regime forfettario
L'assunto però non è condivisibile, perché, come osservato dall'ufficio, nell'anno di imposta di riferimento, il ricorrente non poteva godere del regime forfettario agevolato, avendo dichiarato un reddito di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Del resto anche in questo caso, sebbene onerato, il contribuente non ha dato prova dei costi effettivamente sostenuti.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che l'accertamento compiuto dall'Ufficio non merita le censure di cui al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.