TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 329/2024
Il Giudice del lavoro, dott. AO LL, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
NC e dall'Avv. Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San Miniato (PI), al Largo Don Pino
Puglisi n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1.
1. Con ricorso depositato in data 19.02.2024, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere un'insegnante a tempo determinato, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 resistente in forza di plurimi contratti di supplenza e, più in particolare: “ a) In ordine all'anno scolastico 2019/2020: • contratto fino al termine delle attività didattiche del 26/09/2019 (prot. 7896), con decorrenza dal 26/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto
Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n 2); b) In ordine all'anno scolastico 2020/2021: • contratto fino al termine delle attività didattiche del 30/09/2020 (prot. 6413), con decorrenza dal 30/09/2020
e cessazione al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr.
Doc. n. 3); c) In ordine all'anno scolastico 2021/2022: 1)contratto per supplenza temporanea del
5/10/2021 (prot. 8701), con decorrenza dal 05/10/2020 al 28/01/2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); 2) contratto per supplenza temporanea del
29/01/2022 (prot. 1190), con decorrenza dal 29/01/2022 al 27/02/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); contratto per supplenza temporanea del 29/01/2022 (prot. 1190), con decorrenza dal 28/02/2022 al 01/05/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); contratto per supplenza temporanea del
02/05/2022 (prot. 4923), con decorrenza dal 02/05/2022 al 10/06/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); contratto per supplenza temporanea del
13/06/2022 (prot. 6456), con decorrenza dal 13/06/2022 al 14/06/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4);”.
Ha evidenziato, in riferimento all'attività lavorativa espletata in forza dei contratti per supplenza temporanea come sopra specificati, relativi all'anno scolastico 2021/2022, non ha percepito la
Retribuzione Professionale Docenti, elemento accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 e pari ad € 164,00 fino al 28.02.2018, ad € 174,50 mensili dal 01.03.2018 e ad euro 184,50 dal 01/01/2022 in poi.
Ha evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbia potuto usufruire: 1) dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1 si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
4. In via preliminare l'eccezione di prescrizione è infondata, dato il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla data di maturazione del diritto alla data di notifica del presente ricorso.
5. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il e con Controparte_3 il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», il cui articolo 2 individuava i destinatari della suddetta Carta Elettronica nei « I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il d.P.C.M. del 28/11/2016, nel suo art. 3, ha statuito che “La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La compatibilità della disciplina interna appena esaminata con il diritto dell'Unione ed in particolare con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, è stata scrutinata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con Ordinanza del 18/5/2022 nella causa C-450-21. Più in particolare, secondo la Corte di Giustizia “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.”.
La Corte, con la stessa pronuncia, ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
5.1. Anche il giudice della nomofilachia si è espresso sulla spettanza della c.d. carta docente anche in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche considerando, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c, “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. (così, Cass. Civ., 29961/2023 cit.).
5.2. In proposito, non può non evidenziarsi come sul tema delle supplenze brevi e saltuarie, sia intervenuta il 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia dell'U.E. (C-268/24), secondo la quale Sulla questione, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui,
che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
6. Pertanto, deve essere disapplicato l'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 cit., nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, e di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente a percepire l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, oltre ad interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
7. Con riguardo alla c.d. retribuzione professionale docenti deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
7.1. Premesso che è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso, la questione oggetto del presente giudizio, rappresentata dal riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL
2001, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n. 20015/2018).
7.2. Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola
4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
7.3. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda volta alla corresponsione della retribuzione professionale docenti deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede ed il essere condannato al Controparte_1 pagamento di € 1.502,44 oltre interessi dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per metà in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della parte ricorrente la somma complessiva di
€ 1.500,00 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati nella parte motiva;
4) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di
€ 1.502,44, oltre interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 49,00 per esborsi ed € 657,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
AO LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 329/2024
Il Giudice del lavoro, dott. AO LL, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
NC e dall'Avv. Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San Miniato (PI), al Largo Don Pino
Puglisi n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1.
1. Con ricorso depositato in data 19.02.2024, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere un'insegnante a tempo determinato, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 resistente in forza di plurimi contratti di supplenza e, più in particolare: “ a) In ordine all'anno scolastico 2019/2020: • contratto fino al termine delle attività didattiche del 26/09/2019 (prot. 7896), con decorrenza dal 26/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto
Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n 2); b) In ordine all'anno scolastico 2020/2021: • contratto fino al termine delle attività didattiche del 30/09/2020 (prot. 6413), con decorrenza dal 30/09/2020
e cessazione al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr.
Doc. n. 3); c) In ordine all'anno scolastico 2021/2022: 1)contratto per supplenza temporanea del
5/10/2021 (prot. 8701), con decorrenza dal 05/10/2020 al 28/01/2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); 2) contratto per supplenza temporanea del
29/01/2022 (prot. 1190), con decorrenza dal 29/01/2022 al 27/02/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); contratto per supplenza temporanea del 29/01/2022 (prot. 1190), con decorrenza dal 28/02/2022 al 01/05/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); contratto per supplenza temporanea del
02/05/2022 (prot. 4923), con decorrenza dal 02/05/2022 al 10/06/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4); contratto per supplenza temporanea del
13/06/2022 (prot. 6456), con decorrenza dal 13/06/2022 al 14/06/2022 per n. 18 ore setti-manali presso l'Istituto Superiore NI di Lucca (cfr. Doc. n. 4);”.
Ha evidenziato, in riferimento all'attività lavorativa espletata in forza dei contratti per supplenza temporanea come sopra specificati, relativi all'anno scolastico 2021/2022, non ha percepito la
Retribuzione Professionale Docenti, elemento accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 e pari ad € 164,00 fino al 28.02.2018, ad € 174,50 mensili dal 01.03.2018 e ad euro 184,50 dal 01/01/2022 in poi.
Ha evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbia potuto usufruire: 1) dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1 si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
4. In via preliminare l'eccezione di prescrizione è infondata, dato il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla data di maturazione del diritto alla data di notifica del presente ricorso.
5. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il e con Controparte_3 il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», il cui articolo 2 individuava i destinatari della suddetta Carta Elettronica nei « I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il d.P.C.M. del 28/11/2016, nel suo art. 3, ha statuito che “La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La compatibilità della disciplina interna appena esaminata con il diritto dell'Unione ed in particolare con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, è stata scrutinata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con Ordinanza del 18/5/2022 nella causa C-450-21. Più in particolare, secondo la Corte di Giustizia “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.”.
La Corte, con la stessa pronuncia, ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
5.1. Anche il giudice della nomofilachia si è espresso sulla spettanza della c.d. carta docente anche in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche considerando, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c, “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. (così, Cass. Civ., 29961/2023 cit.).
5.2. In proposito, non può non evidenziarsi come sul tema delle supplenze brevi e saltuarie, sia intervenuta il 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia dell'U.E. (C-268/24), secondo la quale Sulla questione, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui,
che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
6. Pertanto, deve essere disapplicato l'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 cit., nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, e di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente a percepire l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, oltre ad interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
7. Con riguardo alla c.d. retribuzione professionale docenti deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
7.1. Premesso che è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso, la questione oggetto del presente giudizio, rappresentata dal riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL
2001, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n. 20015/2018).
7.2. Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola
4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
7.3. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda volta alla corresponsione della retribuzione professionale docenti deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede ed il essere condannato al Controparte_1 pagamento di € 1.502,44 oltre interessi dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per metà in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della parte ricorrente la somma complessiva di
€ 1.500,00 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati nella parte motiva;
4) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di
€ 1.502,44, oltre interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 49,00 per esborsi ed € 657,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
AO LL