Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 26/03/2026, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5923 del 2025, proposto da
US UE SA, ER FI, IM US SA, RO SA, LE SA, US SA, US SA, ER MO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Sperti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Dell'Ordinanza Dirigenziale n.281/2025 del Comune di Afragola, Settore Urbanistica, emessa dal Dirigente Valerio Esposito in data 20 agosto 2025, avente ad oggetto "DICHIARAZIONE DI ORDINANZA DI ACQUISIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE E DELL'AREA DI SEDIME a carico di MO ER, SA US + altri - Registro interno n.024/2025 del 20/08/2025", notificata ai ricorrenti in data 03.09.2025 ; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali di accertamento dell'inottemperanza e ogni altro provvedimento preparatorio o esecutivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti , assumendosi attuali proprietari dei beni oggetto del provvedimento di acquisizione notificato dal Comune , lamentano che sebbene le unità in questione avessero formato oggetto di precedenti atti acquisitivi al patrimonio comunale, erroneamente emanati nonostante l’avvenuto rilascio delle concessioni in sanatoria già richiamate, asia poi intervenuto atto di revoca n.71 del 12 settembre 2016, con il quale lo stesso Comune di Afragola dichiarava inefficaci tali determinazioni. Per l’effetto ne veniva ordinata l’annotazione nei PP.RR.II., avvenuta con le due note di cancellazione n.1099 e 1100 del 7 marzo 2017.
Il Comune pretende, con l’impugnato atto, di riattivare procedure sanzionatorie già esaurite, sebbene il Comune, nel motivare l’atto e per rafforzarne i contenuti, disconosca altresì l’esistenza delle stesse concessioni in sanatoria già richiamate ed elencate, delle quali si limita a riconoscere l’esistenza solo di quelle contraddistinte dai numeri 370 e 371 che, però, a dire del dirigente emanante, avrebbero formato anch’esse oggetto di annullamento d’ufficio.
Di tali provvedimenti di annullamento in autotutela, non viene fornita dal Comune alcuna prova agli atti
Aggiungono che il Comune di Afragola ha, contemporaneamente all’atto di acquisizione impugnato, inoltrato separata diffida notificata in data 16.10.2025 agli odierni proprietari immobiliari per la corresponsione, in favore dell’ente, delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, per la quale si riservano separata azione.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I.Eccesso di potere per falsità dei presupposti; per manifesta contradditorietà della motivazione; per condotta arbitraria ed anch’essa contraddittoria.
II. Violazione dell’art.7 della L. 241/1990, dell’art.10 della L. 241/1990 e dell’art. 24 cost. – violazione del principio del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa – nullità del procedimento per violazione dell’iter sanzionatorio previsto agli artt. 27 e 31 del t.u.e. 380/2001
III. Eccesso di potere per omessa ponderazione comparativa tra interesse pubblico perseguito e i compresenti interessi pubblici e privati.
Si è costituito in giudizio il comune di Afragola, contestando la fondatezza della domanda e producendo documentazione.
Con ordinanze istruttorie è stata richiesta al Comune di Afragola documentata relazione sui fatti di causa, in particolare sulle ragioni della revoca di precedente decreto di acquisizione , sull’annullamento in autotutela delle concessioni in sanatoria del 2004, e su tutto l’iter procedimentale riepilogato nel provvedimento impugnato, distinguendo la situazione del piano terra e primo piano, e del secondo piano. In seguito è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche dei soggetti indicati come sub acquirenti e beneficiari dei titoli di acquisto menzionati nel provvedimento impugnato; a tanto onerando parte ricorrente .
Con atto depositato il 9.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso , atto notificato al Comune il 6.2.2026.
Alla udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come comunicato alle parti a verbale della odierna camera di consiglio, il presentare ricorso può essere deciso immediatamente nel merito con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cpa, alla luce della rinuncia in atti.
Il ricorso va dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia.
Nell’atto sovraemarginato, la difesa dei ricorrenti ha precisato:
“ con comunicazione del 4.2.2026 i ricorrenti hanno comunicato agli scriventi procuratori che è
sopravvenuta la loro carenza di interesse alla decisione del ricorso e, per l’effetto,
DICHIARANO
di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, c.p.a. e
CHIEDONO
pertanto, che Codesto Ecc.mo Collegio voglia dichiarare estinto il presente giudizio e che l’Ill.mo
Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensare le spese..”
La rinuncia risulta notificata all’amministrazione comunale il 9.2.2026 e non risulta pervenuta alcuna opposizione.
Conclusivamente, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia al giudizio, con dichiarazione di estinzione dello stesso.
L’esito in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, da atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA PA |
IL SEGRETARIO