Sentenza 8 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'induzione a commettere il reato di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilevante a norma dell'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si realizza quando la decisione del soggetto tossicodipendente di concorrere nella commissione del delitto sia stata determinata, e non soltanto rafforzata, da una effettiva ed apprezzabile pressione psicologica che non può esaurirsi nella sola condizione di "sproporzione di forze" tra le parti, dovendo l'agente, pur sfruttando a proprio vantaggio la posizione di debolezza del correo, compiere ulteriori e specifiche condotte.
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La legge sanziona qualsiasi condotta idonea a determinare o incentivare la volontà altrui di fare uso di sostanze stupefacenti, a prescindere dall'eventuale pregresso consumo da parte della persona offesa. Ai fini della punibilità risulta sufficiente accertare che la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di indurre o confermare la decisione della persona offesa, non essendo necessario accertare se quest'ultima fosse già consumatrice di stupefacenti. Il delitto di induzione all'uso di sostanze stupefacenti, aggravato dalla minore età del soggetto passivo, sussiste quando la condotta dell'agente si caratterizza per la coazione psicologica del soggetto passivo ovvero si risolve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2024, n. 17506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17506 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA RO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1 per NI, OL, TR, Er FA, UN IM: annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente al diniego dell'ipotesi lieve, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; dichiarazione d'inammissibilità dei loro ricorsi nel resto;
per AT, UE, UN AL, AH, ME e ID: inammissibilità dei ricorsi;
per UN MO: rigetto del ricorso. lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti di seguito indicati: per UN AH (avv. Carlo Ludovico Favino): estensione a lui dell'annullamento della sentenza limitatamente al diniego dell'ipotesi lieve, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ribadisce, inoltre, i motivi di ricorso;
per NI e OL (avv. Francesca Carnicelli): ribadisce motivi di ricorso;
-per TR (avv. Sabrina Pollini): si associa alle conclusioni del Procuratore generale;
per UN AL (avv. Sabrina Pollini): ribadisce motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna dei ricorrenti per plurimi episodi di cessione o detenzione di stupefacenti, disposta dal Tribunale di Grosseto in relazione ai capi d'imputazione per ognuno di essi appresso indicati: OL: capo 2); - TR: capi 2), 4) e 5); - NI: capi 2) e 5); - Er FA: capo 1); UE: capo 1); UN AL: capo 2); -UN IM: capi 3) e 9); -UN MO: capo 3); -UN ID: capo 2); - UN AH: capo 3); AT: capo 1); - UN ME: capo 3). 2 Tutti costoro hanno proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione, per il tramite dei rispettivi difensori, per i motivi per ciascuno di essi qui di seguito indicati secondo il medesimo ordine.
2. OL DI. Il suo ricorso consta di tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza, pur avendo ritenuto che le sue condotte potessero essere qualificate come di lieve entità, ha escluso che potessero considerarsi tali quelle di altri concorrenti nei medesimi reati, perciò reputando preclusa la derubricazione in tal senso dei reati nei suoi confronti, ritenendo che non sia possibile una diversa qualificazione del medesimo fatto per i diversi concorrenti nel medesimo.
2.2. Violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen.. -ha avuto un'efficaciaIl contributo dell'imputato ai vari reati si sostiene del tutto marginale, essendosi egli limitato a consegnare generi alimentari agli spacciatori operanti sulle "piazze di spaccio". La sentenza impugnata, peraltro, non fa cenno alla specifica posizione del ricorrente.
2.3. Violazione di legge, in punto di configurabilità del reato, poiché l'imputato non veniva retribuito dagli spacciatori per tale attività di supporto e non aveva alcun interesse a partecipare all'attività di spaccio, limitandosi in quel modo a procurarsi, come una sorta di baratto, lo stupefacente destinato al proprio consumo. Sul punto, la sentenza tace.
3. TR ON. Questa imputata rassegna due doglianze.
3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la stessa ragione evidenziata dal precedente ricorso. Inoltre, in fatto, ella evidenzia il proprio ruolo puramente ausiliario, consistito nell'aver portato quattro volte le vivande e dato due volte dei passaggi in auto agli spacciatori, nell'arco di solo un mese e mezzo. Deduce, altresì, come emerga dalle conversazioni intercettate che ella non fosse a disposizione degli spacciatori, che invece fosse il proprio compagno l'interlocutore effettivo di questi ultimi e che, infine, ella abbia così agito a causa della sua condizione di tossicodipendenza e di soggezione affettiva verso il proprio compagno marocchino. 3.2. Violazione di legge in tema di trattamento sanzionatorio, per non avere la sentenza impugnata indicato il reato più grave, a norma dell'art. 81, cod. pen., né i criteri osservati per determinare gli aumenti di pena per continuazione.
4. NI AN. Questi propone tre motivi di ricorso.
4.1. Violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la medesima ragione di cui ai precedenti ricorsi. Inoltre, egli evidenzia di aver agito in occasioni sporadiche, circoscritte nel tempo e relative a quantitativi minimi di stupefacenti, effettuando prestazioni in natura di scarso valore economico, senza mai cedere a terzi le sostanze ottenute.
4.2. Violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., per le stesse ragioni esposte dal ricorrente OL.
4.3. Violazione di legge, in punto di configurabilità del reato. L'unica condotta effettivamente comprovata sarebbe quella per la quale il ricorrente è stato già giudicato in separato processo, mentre il suo ruolo di "mediatore" tra gli spacciatori ed altri acquirenti sarebbe stato soltanto supposto dagli investigatori. Inoltre, non risulta che egli fosse retribuito dagli spacciatori per il supporto fornito loro, né è dimostrato un suo interesse a partecipare all'attività di spaccio, essendosi limita ad una sorta di baratto con lo stupefacente destinato al proprio consumo.
5. Er FA AM. Sono due i motivi del suo ricorso.
5.1. Vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sempre per lo stesso motivo. Evidenzia, inoltre, il suo ricorso, che egli fosse un semplice corriere, con compiti puramente esecutivi, svolti in cambio di corrispettivi modesti.
5.2. Vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., e delle attenuanti generiche, nonché alla misura della pena, non essendo stati correttamente tenuti in considerazione il numero limitato di episodi, il ruolo servente dell'imputato e le sue precarie condizioni socio- economiche.
6. UE ED. Questi lamenta vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza. Premesso di essere stato arrestato, unitamente ad Er FA, in occasione di un trasporto di stupefacente, rinvenuto sulla persona di quest'ultimo, egli si 4 difende sostenendo di non essere stato a conoscenza, nell'occasione, di quanto trasportato da costui e di non aver compiuto i trasporti di stupefacente per conto dello stesso, dei quali è stato ritenuto colpevole, denunciando l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Questa, infatti, avrebbe valorizzato, a tal fine, il pregresso rapporto di conoscenza tra i due, tuttavia dedotto da circostanze neutre ed ininfluenti e da alcuni loro dialoghi intercettati ma dai contenuti non concludenti. Nulla permetterebbe di escludere, infatti, che il ricorrente si sia prestato ad eseguire i viaggi richiestigli da Er FA solo in ragione della remunerazione corrispostagli.
7. UN AL. Questo imputato propone un'unica censura, ovvero la violazione della legge penale ed i vizi della motivazione nella parte in cui è stata ravvisata l'aggravante dell'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 309 del 1990, l'avere, cioè, indotto a cooperare nel reato persone dedite all'uso di stupefacenti. -Per "induzione" si deduce deve intendersi un'attività di suggestione, persuasione, pressione morale, che nello specifico non si rinviene, essendosi l'imputato limitato a rivolgere a tali soggetti mere richieste di ausilio. La tesi della Corte d'appello, secondo cui tale situazione si configuri in re ipsa nei rapporti tra spacciatore ed acquirente, non è fondata, occorrendo invece la positiva dimostrazione di uno stato di soggezione psichica, tale da privare il soggetto della capacità di discernimento e di autodeterminazione: situazione, questa, che non è coessenziale alla condizione di tossicodipendenza e che, nei casi in esame, non è stata dimostrata. La stessa sentenza, infatti, configura gli acquirenti come concorrenti nel reato, assegnando loro, anzi, un ruolo essenziale ai fini della realizzazione dello stesso, e perciò cadendo in un'insanabile contraddizione logica, essendo quelli del "concorso" e della "cooperazione" nel reato due concetti - distinti.
8. UN IM. La sua impugnazione si fonda su due motivi.
8.1. Vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen.. La stessa sentenza, contraddittoriamente, definisce «ancillare» il suo ruolo rispetto a quello dei suoi fratelli e correi MO e AH: in effetti, egli si sarebbe limitato a collaborare con loro per un ristretto arco di tempo di pochi giorni, cedendo minimi quantitativi solo a due soggetti.
8.2. Vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sempre per la ragione già dedotta 5 da altri imputati, considerando il suo ruolo secondario di collaboratore con compiti meramente esecutivi.
9. UN MO. Per lui hanno proposto distinti ricorsi i suoi due difensori. Complessivamente, i motivi sono i seguenti.
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza valutato i precedenti penali del ricorrente sia ai fini della determinazione della pena-base in misura superiore al minimo edittale, sia come presupposto per la considerata recidiva.
9.2. Assenza di motivazione in ordine al computo della recidiva, ritenuta applicabile sulla base del semplice dato formale dell'esistenza di un ricco certificato penale».
9.3. Omessa motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, pur a fronte di uno specifico motivo d'appello. 10. UN ID. Deduce il suo ricorso che la sentenza presenta vizi di motivazione in punto di affermazione della colpevolezza, avendo la Corte d'appello omesso di trattare specificamente la sua posizione e di confutare i motivi del suo appello, con cui era stato evidenziato: che egli non ha mai subito un sequestro di stupefacente, nonostante sia stato oggetto di numerosi appostamenti e perquisizioni;
che nessuno dei due telefoni cellulari asseritamente a lui in uso, e sui quali sono state intercettate le conversazioni valorizzate a suo carico, gli è stato mai sequestrato;
che, anzi, al momento del suo arresto, egli è stato trovato in possesso di altri telefoni, dovendo perciò desumersi che non fossero a lui riferibili gli altri;
che, infine, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito le indagini ha testimoniato di non poterne identificare la voce. 11. UN AH. Per questo ricorrente vengono rassegnate due doglianze. 11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena-base in misura superiore al mínimo edittale, essendosi la Corte d'appello limitata ad affermare che quella dovesse essere «più correttamente»> ridotta rispetto a quanto stabilito in primo grado. 11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che la sentenza giustifica per l'assenza di elementi positivamente valutabili, tuttavia omettendo di valutare la personalità del reo e trascurando quanto evidenziato con l'atto d'appello: ovvero la marginalità sociale 6 di costui, privo di regolare permesso di soggiorno in Italia, e la sua subalternità al RA MO.. 12. AT ID. Questi si duole soltanto della manifesta illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen.. La Corte d'appello si deduce- ha operato la propria valutazione avendo riguardo ai due specifici trasporti di stupefacente da lui compiuti su incarico di Er FA, mentre avrebbe dovuto tener conto di quelle sue condotte in rapporto alla più ampia e complessiva attività illegale dello stesso Er FA. 13. UN ME. Questi lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di bilanciamento delle attenuanti generiche, poiché riconosciute soltanto equivalenti alla circostanza aggravante dell'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcuna specifica spiegazione. 14. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo nei seguenti termini: per NI, OL, TR, Er FA, UN IM: annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente al diniego dell'ipotesi lieve, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; dichiarazione d'inammissibilità dei loro ricorsi nel resto;
per AT, UE, UN AL, AH, ME e ID: inammissibilità dei ricorsi;
-per UN MO: rigetto del ricorso. 15. I difensori dei seguenti ricorrenti hanno rassegnato per iscritto le rispettive conclusioni nei termini che seguono: per UN AH (avv. Favino): estensione a lui dell'annullamento della sentenza limitatamente al diniego dell'ipotesi lieve, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ribadisce, inoltre, i motivi di ricorso;
per NI, OL (avv. Carnicelli): ribadisce motivi di ricorso;
-- per TR (avv. Pollini): si associa alle conclusioni del Procuratore generale;
per UN AL (avv. Pollini): ribadisce motivi di ricorso. - Non hanno concluso le difese degli altri ricorrenti. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. OL DI.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nelle more del ricorso, il contrasto di giurisprudenza sulla questione se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto ad un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ad un altro a norma del successivo comma 5, è stata portata all'attenzione delle Sezioni unite di questa Corte, che hanno concluso per la soluzione affermativa (secondo quanto risulta dalla notizia di decisione diffusa: la sentenza è stata deliberata, infatti, all'udienza del 14 dicembre scorso, nel procedimento a carico di GA ed altri, mentre la motivazione, all'atto della stesura della presente motivazione, non risulta ancora depositata). Poiché la sentenza impugnata (pagg. 110-113) si è limitata a rilevare, per questo imputato, la preclusione alla diversa qualificazione delle condotte dei concorrenti nel medesimo fatto di reato, invece esclusa dalle Sezioni unite, essa dev'essere annullata, con rinvio al giudice di merito affinché illustri le ragioni per cui la condotta del OL possa o meno sussumersi nell'ipotesi lieve di cui al predetto art. 73, comma 5. Tale giudizio dovrà essere condotto secondo i principi di diritto fissati da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, e quindi con una valutazione complessiva degli indici elencati da tale norma. Essi, cioè, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri;
ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo. È ben possibile, cioè, che, tra quegli indicatori normativi, s'instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, nell'ottica di un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso;
e, soltanto all'esito di una siffatta valutazione complessiva, sarà poi possibile che uno di quegli indici assuma, in concreto, valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Di tale percorso valutativo, il giudice dovrà dar conto nella motivazione, dovendo dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti, nonché spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente accordata solo ad alcuni di essi, rispetto a quelli di segno differente, se presenti. 8 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, rassegnando una doglianza di puro merito, senza misurarsi criticamente con la motivazione della sentenza, che ha correttamente individuato il principio di diritto e ne ha fatto buon governo (pagg. 75 s., 112 s.). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, per l'integrazione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, a norma dell'art. 114, cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo necessario, piuttosto, che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (principio consolidato: tra le più recenti, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771). Coerentemente, dunque, quei giudici hanno escluso un simile apporto marginale e trascurabile nella condotta del OL e degli altri che, come lui, garantivano il trasporto degli spacciatori ed il rifornimento di vettovaglie per costoro, perciò prestando loro un ausilio essenziale, in quanto consentivano agli stessi di presidiare la "piazza di spaccio" per tutte le ventiquattr'ore e di svolgere la loro attività illecita in condizioni logistiche di maggior favore, poiché in luogo romito e più agevole da controllare.
1.3. Le considerazioni appena rassegnate consentono di ritenere manifestamente infondato, e perciò anch'esso inammissibile, il terzo motivo, con cui si contesta, a monte, la configurabilità del reato. L'ausilio prestato da OL ai pusher direttamente addetti alle cessioni è indiscusso. Né può valere ad escludere la rilevanza penale della sua condotta il fine ultimo della stessa: quello, cioè, di procacciarsi le dosi per il proprio consumo. Tale scopo, infatti, si colloca, piuttosto, tra i motivi della condotta, che, in quanto tali, non rilevano agli effetti penali, neppure sul piano dell'elemento psicologico, non incidendo sulla consapevolezza e la volontà dell'imputato di contribuire, con la propria condotta, alla distribuzione a terzi degli stupefacenti: profilo, questo, che la sentenza spiega puntualmente e che il ricorso non sottopone a critica.
2. TR ON.
2.1. Per il primo motivo, in tema di esclusione dell'ipotesi lieve, valga quanto detto per OL (§ 1.1). Anche per questa imputata, conseguentemente, la sentenza dev'essere annullata con rinvio sul punto.
2.2. Il secondo motivo, relativo all'assenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per la continuazione, è invece inammissibile, perché non proposto con l'appello ma solo per la prima volta con il presente ricorso (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.). 9 3. NI AN.
3.1. I primi due motivi del suo ricorso sono praticamente sovrapponibili alle rispettive censure proposte da OL, in tema, cioè, di riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen.. Valgono, perciò, le medesime osservazioni e conclusioni, ovvero: annullamento con rinvio sul primo punto;
inammissibilità della seconda censura (§§ 1.1 e 1.2.). ( ) 3.2. Quanto, poi, all'ultima sua doglianza, in tema di configurabilità del reato, non solo conservano valore le osservazioni già rassegnate nel trattare della posizione di OL (§ 1.3.), ma v'è dell'altro, perché secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, e qui non sindacabile - NI non si è limitato a fornire passaggi in auto agli spacciatori e/o a portare loro generi di conforto, ma ha fatto anche da trasportatore di sostanza tra due gruppi di spacciatori (pag. 111). Tale ultimo motivo, perciò, è inammissibile, perché manifestamente infondato, in fatto e in diritto.
4. Er FA AM. Il suo ricorso è inammissibile.
4.1. Anch'egli, con il primo motivo, si duole dell'esclusione, nei suoi confronti, dell'ipotesi di cui al più volte citato art. 73, comma 5. Va però osservato che, a differenza di quanto è avvenuto per gli imputati OL, TR e NI, la Corte d'appello ha giustificato tale sua decisione non soltanto per l'anzidetto ostacolo formale alla diversa qualificazione del fatto per alcuni dei concorrenti e non per altri, quanto, piuttosto, per l'inesistenza dei relativi presupposti, avendo specificamente indicato le circostanze che escludono la levità della sua condotta (ruolo di corriere del "grossista"; vastissima area di riferimento, dalla lucchesia al grossetano, con spostamenti quotidiani in auto di centinaia di chilometri;
effettuazione di rifornimenti nell'ordine dei 100-150 grammi di cocaina ciascuno: pag. 81, sent.). A tali aspetti il ricorso replica soltanto genericamente, invocando nulla più che una rivalutazione degli stessi, e dunque un giudizio di merito, non consentito in questa sede.
4.2. Considerazioni sostanzialmente identiche valgono per il secondo motivo, in tema di attenuante ex art. 114, cod. pen., attenuanti generiche e misura della pena. La sentenza impugnata (pagg. 81 s.) illustra in dettaglio le ragioni della decisione ed il ricorso si limita a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto che a questa Corte non compete, tanto più per un aspetto, come quello del trattamento sanzionatorio, riservato in via esclusiva al giudice di merito e 10 censurabile da quello di legittimità soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà.
5. UE ED. Anche il ricorso di questo imputato, che contesta il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti, non può essere ammesso: non solo, infatti, esso ripropone gli argomenti già confutati dalla sentenza impugnata, senza individuarne effettivi vizi logici, ma altresì si risolve sostanzialmente nella diversa interpretazione dei dati probatori, tuttavia riservata -come già detto ai giudici di merito. In particolare, la Corte d'appello spiega diffusamente e persuasivamente perché quello effettuato la notte del 28 luglio 2017 unitamente ad Er FA, e conclusosi con l'arresto di entrambi, non sia stato l'unico trasporto di stupefacente da lui compiuto, rilevando, in particolare, sulla base di un'eloquente conversazione intercettata tra i due in prossimità di quell'episodio e riportata in sentenza, come ciò fosse avvenuto anche in precedenza e come egli fosse perfettamente consapevole della destinazione, del carico trasportato e del relativo rischio (pag. 87).
6. UN AL. Merita invece di essere accolto il ricorso di questo imputato, con cui si lamenta l'erronea lettura dell'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 309 del 1990, secondo il quale la pena è aumentata «per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti».
6.1. Più precisamente, la difesa versa in errore là dove parrebbe dedurre un'incompatibilità ontologica tra "concorso" e "cooperazione" nel reato, sì da non potere tale aggravante trovare applicazione nei casi come quelli in esame - -di concorso nel reato del tossicomane. In realtà, al di fuori della tralatizia distinzione semantica che residua in materia di reati colposi (art. 113, cod. pen.), e che può trovare una giustificazione teorica nella diversità strutturale degli stessi rispetto a quelli dolosi, la "cooperazione" rappresenta null'altro che una delle possibili forme di manifestazione del concorso nel reato: "cooperare", invero, altro non significa se non che "operare insieme". D'altronde, letta diversamente, nel senso cioè di escluderne dall'àmbito di applicazione il concorrente in una delle condotte tipiche previste dall'art. 73, stesso d.P.R., la norma in esame si presenterebbe insuperabilmente oscura o, altrimenti, del tutto irrazionale sul piano assiologico, poiché finirebbe per punire più gravemente il concorrente che determini al reato il 11 "cooperante" ignaro, ancorché per sua colpa, anziché il terzo che gli presti il proprio contributo con consapevolezza e volontà.
6.2. Il ricorso coglie nel segno, invece, là dove critica l'assunto della sentenza secondo cui detta circostanza aggravante sussista «in re ipsa (...), in quanto... scaturisce, di per sé, dalla diversa posizione delle parti in causa (spacciatore/tossicodipendente), dalla quale deriva che, anche senza particolari attività induttive volte a circuire le persone, lo spacciatore riesce ad ottenere tutti i favori che vuole da tali soggetti perché viene a trovarsi in una posizione di forza per il sol fatto di far balenare all'altro la possibilità (...) di essere compensato con qualche dose (...) o magari privilegiato rispetto ad altri clienti - praticandogli un prezzo più vantaggioso» (pagg. 99 s., sent.). Una simile lettura normativa, in verità, traligna dalla nozione di "induzione" recepita da altre norme dell'ordinamento penale, peraltro anch'esse aventi ad oggetto relazioni di forza asimmetriche tra soggetti portatori di interessi contrapposti, seppur per ragioni diverse da quelle ravvisabili nel rapporto tra spacciatore e tossicomane, ma che, rispetto a quest'ultimo, presentano tale connotato comune. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla fattispecie incriminatrice dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319-quater, cod. pen., per la cui integrazione si richiede, da parte dell'agente pubblico, una condotta di persuasione, suggestione, inganno, e comunque di pressione morale del privato, seppur con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione dello stesso, rispetto alla "costrizione" necessaria per la concussione di cui all'art. 317, cod. pen. (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470). Analogamente, nonostante la diversità d'interessi in gioco, con riferimento al reato di induzione alla prostituzione (art. 3, primo comma, n. 5, legge n. 75 del 1958), si ritiene necessario, oltre che sufficiente, che l'agente ponga in essere una condotta diretta a vincere le resistenze della meretrice (Sez. 3, n. 13995 del 25/10/2017, dep. 2018, F., Rv. 273161. Ed altrettanto dicasi in un àmbito criminale ancora diverso, com'è quello dei reati contro il patrimonio mediante frode, là dove, in tema di circonvenzione di persona incapace (art. 643, cod. pen.), affinché possa ravvisarsi la necessaria "induzione" della vittima, si ritiene comunque necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta di compiere un atto giuridico (tra molte altre, Sez. 2, n. 28080 del 12/06/2015, Benucci, Rv. 264146). Così, pure, in materia di violenza sessuale su persona in stato di inferiorità fisica o psichica, là dove, perché si configuri l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, si ritiene necessario un comportamento attivo di persuasione sottile e 12 subdola, con cui l'agente spinga, istighi o convinca la vittima ad aderire ad atti che diversamente non avrebbe compiuto (tra le tante, Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A., Rv. 277834). -Se, allora, così è, non è possibile per contraddizion che nol consente, in ragione della necessaria coerenza interna dell'ordinamento nel suo complesso intendere la disposizione normativa in esame nel senso ritenuto dalla Corte d'appello, potendo essa trovare applicazione, invece, soltanto laddove la decisione del tossicodipendente di concorrere nella commissione del reato sia stata determinata, e non solamente rafforzata, da un'effettiva ed apprezzabile pressione psicologica altrui, che magari sfrutti a proprio vantaggio la coessenziale posizione di debolezza psicologica di quel soggetto, ma non si esaurisca in tale sproporzione di forze e si manifesti, invece, con condotte specifiche ed ulteriori. Del resto, in senso analogo questa Corte ha già avuto modo di esprimersi - con una sentenza risalente ma non contraddetta con riferimento al delitto di induzione all'uso di sostanze stupefacenti aggravato dalla minore età del soggetto passivo, affermando la necessità, anche in quel caso, di una coazione psicologica del soggetto passivo o, comunque, di un'apprezzabile sollecitazione, suggestione, persuasione del medesimo, al fine di determinarlo al consumo della droga, dovendo invece il reato escludersi nel caso di semplice richiesta o invito ad utilizzare lo stupefacente, oppure quando l'agente si limiti a rafforzare la decisione assunta autonomamente dal minore (Sez. 6, n. 32387 del 01/07/2010, A., Rv. 248041). Si rende necessario, allora, che la Corte d'appello rivaluti il materiale probatorio a sua disposizione, anche ove lo ritenga integrandolo, alla luce del - principio di diritto enunciato. Su questo punto, pertanto, la sentenza dev'essere annullata con rinvio.
7. UN IM. Entrambi i motivi proposti da questo imputato con il proprio ricorso (ovvero vizi di motivazione in punto di denegata applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309, cit., e 114, cod. pen.) non possono essere ammessi, poiché del tutto generici. In questo senso, del resto, si è già espressa la sentenza impugnata (pag. 105), in relazione ai corrispondenti motivi d'appello, espressamente rilevando come questi ultimi avessero omesso qualsiasi confronto critico con la motivazione della sentenza di primo grado: la quale delinea la condotta dell'imputato in termini non conciliabili, anzitutto, con una partecipazione di minima importanza, descrivendolo sì come un "operaio" del RA, ma in una posizione di rilevanza essenziale per l'attività illecita di questi;
e, poi, anche con l'ipotesi del fatto lieve, 13 plausibilmente escludendola nel caso come quello in esame - di collaborazione - nella gestione di una c.d. "piazza di spaccio", come tale connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa, nonché capace di assicurare uno stabile commercio di sostanza stupefacente (pag. 33, sent. Trib. Grosseto). Rispetto a tali argomentazioni il ricorso rimane sostanzialmente silente, limitandosi ad evidenziare il ruolo semplicemente secondario dell'imputato rispetto a quello dei fratelli, tuttavia insufficiente di per sé come già s'è visto trattando - di precedenti ricorsi a configurare entrambe le invocate fattispecie di minor - disvalore.
8. UN MO. Anche le doglianze di questo ricorrente sono inammissibili.
8.1. La prima, secondo la quale la Corte d'appello avrebbe valutato doppiamente i suoi precedenti penali, sia, cioè, ai fini della misura della pena-base che per la recidiva, è manifestamente infondata. La sua nutrita biografia criminale» così si esprime la sentenza (pag. 105) in realtà è solo uno degli aspetti valorizzati ai fini della pena-base, unitamente al suo ruolo direttivo ed al qualificato apporto da lui fornito all'attività criminale oggetto di giudizio, grazie alla sua esperienza nel settore. Peraltro, detta pena-base (sette anni e sei mesi di reclusione e 39.000 euro di multa) è stata contenuta in misura prossima al minimo edittale, ed è principio consolidato quello per cui una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito dal giudice nella determinazione della stessa si renda necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore alla misura media della forbice sanzionatoria.
8.2. Il secondo motivo, riguardante l'assenza di motivazione in punto di recidiva, non è stato proposto con l'atto d'appello, non potendo perciò l'imputato dolersene con il ricorso per Cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
8.3. Quanto, infine, alla lamentata assenza di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, in realtà essa non è tale, potendo la motivazione ricavarsi per argumentum a contrario e quindi in modo implicito, ma inequivoco - dagli - aspetti favorevolmente valutati in sentenza per riconoscere dette circostanze ai fratelli del ricorrente, ma a lui non riferibili (ruolo di esecutori materiali, collaborazione prestata per breve tempo all'attività illegale: pag. 106).
9. UN ID.
9.1. Il suo ricorso contesta il giudizio di colpevolezza concordemente formulato dai giudici di merito nei suoi confronti, ma lo fa con un motivo generico, perché totalmente elusivo di un confronto con le risultanze probatorie valorizzate 14 dalla sentenza impugnata, la quale spiega in modo nitido e consequenziale la sua identificazione per l'utilizzatore delle utenze telefoniche su cui sono state intercettate le palesi conversazioni su cui si fonda l'affermazione di responsabilità (pag. 91). Addirittura inveritiera, poi, è la sua impugnazione, là dove adduce che egli non abbia mai subito un sequestro di stupefacente, dal momento che è la stessa sentenza impugnata ad averlo assolto per bis in idem dai fatti ulteriormente addebitatigli al capo 4) dell'imputazione, per i quali egli fu finanche arrestato in flagranza. Il suo unico motivo di ricorso è, perciò, inammissibile.
9.2. Nei suoi confronti, tuttavia, la sentenza d'appello dev'essere annullata, a norma dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione dell'estensione a lui degli effetti dell'impugnazione proposta su tale punto dal suo coimputato UN AL (retro, § 6.2) ed accolta per ragioni riferibili al fatto in sé e non al ruolo del singolo ricorrente. 10. UN AH. Pure il ricorso di questo imputato è inammissibile. 10.1. Il primo motivo, in tema di misura della pena, si presenta generico e, comunque, non è consentito, trattandosi di sanzione che è stata contenuta in misura prossima al minimo (sei anni e sei mesi di reclusione e 39.000 euro di multa: pag. 107, sent.). In proposito, valga quanto appena detto al § 8.1. 10.2. Anche il secondo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito, risolvendosi in un'espressione di dissenso dalle valutazioni della Corte d'appello, che in questa sede non possono costituire oggetto di sindacato, se non nel limite estremo e patologico dell'arbitrarietà, della totale illogicità, dell'insanabile contraddittorietà o dell'assenza di motivazione, nessuna delle quali ravvisabile nel caso specifico. 11. AT ID. Inammissibile è pure l'unico motivo di ricorso di costui, relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen.. Sugli estremi per il riconoscimento di tale ipotesi circostanziale, è sufficiente richiamare quanto osservato dianzi (§ 1.2). Ciò premesso, è del tutto privo di fondamento giuridico l'assunto difensivo, secondo cui il parametro di riferimento per la valutazione della marginalità del ruolo del ricorrente dovrebbe essere rappresentato dalla complessiva attività 15 illecita del coimputato Er FA e non, invece, dai due specifici reati da lui commessi in concorso con costui. Al pari di tutte le circostanze del reato, infatti, anche quella in rassegna dev'essere valutata ed accertata in relazione a ciascun singolo episodio criminoso e non ad una generica o generalizzata attività illegale, manifestatasi attraverso la commissione di una pluralità di reati, tanto più se commessi in momenti diversi e da altre persone. 12. UN ME. Anche il suo unico motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Egli denuncia, infatti, l'assenza di motivazione sul bilanciamento tra le circostanze: motivazione che, in realtà, esiste, anche se comune e cumulativa a quella resa dal giudice d'appello per suo RA IM (pag. 106, sent.). 13. Gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati interamente inammissibili Er FA, UE, UN IM, UN MO, UN AH, AT e UN ME debbono obbligatoriamente essere condannati, ai sensi - dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti da costoro addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OL DI, TR ON e NI AN, limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, dichiarando inammissibili nel resto i rispettivi ricorsi. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di UN AL, e per estensione nei confronti di UN ID, limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di UN ID. Dichiara inammissibili i ricorsi di Er FA AM, UE ED, UN IM, UN MO, UN AH, AT ID e 16 UN ME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente NO De AM MA RO منچ 11/ SEZIONE VI PENALE 0 2 MAG 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Cseppina CirimeleG eppi 1717