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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2024, n. 37233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37233 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di LI EF MB, nato a [...] il [...], EM ER, nato a [...] il [...], La MU MA BI, nato in [...] il [...], HI LA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 07/07/2022 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal presidente Luca Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, DI Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da EM e LI, l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, in relazione alla condanna civile disposta nei confronti di HI e La MU;
udito per La MU l'avv. Eriberto Rosso, presente anche per delega dell'avv. DO lana, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsO;
udito per HI l'avv. Andrea Salviati, per delega dell'avv. Maria Teresa Fasanaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per EM l'avv. Gianluca Bona, per delega dell'avv. Mattia Alfano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso t9P Penale Sent. Sez. 3 Num. 37233 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 7 luglio 2022 la Corte di appello Ji Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 20 marzo 2018 del Tribunale li Firenze, ha, per quanto qui d'interesse, condannato EF LI alle pene ci legge per il e;
reato del capo H), consistente nella violazione degli art. 81 cpv, 1.0, 481, 483 cod. pen., 19 e 21 legge n. 241 del 1990; ha dichiarato di non dov rsi procedere nei confronti di MA BI La MU per i reati dei capi A2), A5), Mi), B), E), F), G), perché estinti per prescrizione e lo ha assolto dal reato del caio H) per non aver commesso il fatto con revoca della condanna al risarcimento dei danni;
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER RE per gli stessi reati di sopra perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pera per il reato del capo H);ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LA HI in ordine ai reati a lui ascritti ai capi E), F) e G) perché estinti per prbscrizione. 2. EF LI lamenta con il primo motivo di ricorso per cassazione la violazione di legge perché era stato condannato in secondo grado per falso, senza la prova del dolo;
con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva reso una motivazione rafforzata nel ribaltare la pronuncia di assoluzione del primo grado. ER EM contesta con il primo motivo la violazioni:l di legge e il vizio di motivazione perché era stato erroneamente ritenuto l'autore del progetto della vasca;
l'omessa motivazione sul concorso di persone nel reato;
l'omessa motivazione sul dolo;
l'omessa motivazione sulla valutazione delle prove contrarie;
con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle generiche. MA BI La MU deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello, pur dichiarando la prescrizione, non aveva valutato la responsabilità per le statuizioni civili;
con il secondo l'omessa valutazione del memorandum di intesa. LA HI eccepisce con un unico motivo il travisamento delle prove e contesta la condanna al risarcimento dei danni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono fondati. Oggetto del processo è la realizzazione di un complesso residenziale all'interno di un'area produttiva dismessa, adibita in origine a tir4oria, sita in Sant'Angelo a Lecore, nel Comune di Campi Bisenzio, da parte della società 2 Immobiliare Crocicchio dell'Oro. L'area era stata inserita nel piano di bonifica delle aree inquinate per cui il Comune aveva espressamente subordinato l'esame della proposta del piano attuativo all'avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di bonifica. Eseguiti tali interventi e approvato il piano di recupero, il 3 giugno 2013 il Comune aveva rilasciato il permesso a costruire relativo alla realizzazione di sette blocchi per un totale di 105 alloggi per una volumetria conveOionale di mc 23.968,45 da imputare a sostituzione edilizia, oltre a mc 1076 dovuti a premi edificatori. Tuttavia, era stata adottata una variante al piano urbanistico che prevedeva un indice di edificabilità dimezzato. Pertanto, il Tribunale aveva affermato che era illegittimo l'art. 160, comma 5, delle "Normé tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico comunale" che prevedeva che i piani attuativi, presentati prima della variante, fossero valutati secondd la disciplina urbanistica anteriore alla variante;
che non ricorrevano i presuppost dell'art. 140 della legge regionale n. 1 del 2005 per gli accertamenti di conformità rilasciati dal Comune di Campi Bisenzio in relazione alle licenze edilizie rilasciate, non essendovi la doppia conformità degli interventi edilizi;
che l'attestazione di Conformità in sanatoria era illegittima perché gli interventi erano qualificabili in totale difformità rispetto al titolo edilizio e non come variazioni essenziali;
che i titoli edilizi erano illegittimi stante la difformità dal vero della dichiarazione con cui gli ihterventi che si andavano a realizzare erano stati qualificati come ristrutturazone edilizia, nonostante eccedessero i limiti, comportando varianti di sagoma, un diverso profilo plano-volumetrico e una diversa collocazione sul lotto. 4. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale aveva quindi condannato La MU, come legale rappresentante della Poliarma, società cooperativa committente dei lavori;
EM come tecnico;
HI, come legale rappresentante della CCE S.r.l., società appaltatrice. Aveva invece assolto LI dai reati scrittigli ai capi e), f), g) ed h), perché il fatto non costituisce reato. Infatti, aveva accertato che prima del 18 giugno 2015, data in cui era stato nominato consigliere delegato senza alcun potere di rappresentanza, i lavori relativi alla realizzazione dell'opera erano stati pressoché ultimati e nello stesso giorno aveva sottoscritto la comunicazione di fine lavori inviata al Comune di Campi Bisenzio il giorno successivo. Prima di quella data, non aveva svolto alcun ruolo, non aveva presentato documenti prddromici alla realizzazione della vasca o dei parcheggi, non era stato il promotore dei parcheggi, non aveva incaricato nessun tecnico del frazionamento delle partic Ile, non era stato il destinatario dell'ordinanza sindacale con cui si era intimato realizzare la vasca di compensazione, non si era occupato del Poliarma di a trattativa riguardante la variante di contratto tra Poliarma e CCE S.r.l. del 15 iiugno 2015. Dunque, non gli poteva essere imputata la realizzazione delle opre abusive, 3 perché già realizzate e non poteva rispondere della certificazione ii conformità dell'opera al permesso a costruire, non essendo raggiunta la prov che avesse avuto contezza della irregolarità delle opere non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune di Campi Bisenzio. La Corte di appello di Firenze ha invece ribaltato l'assoluzionil dello LI sul presupposto indimostrato che non avrebbe dovuto firmare un certificato di cui non era sicuro o avrebbe dovuto indicare i terzi che l'avevano indottp in errore. La condanna è basata su una petizione di principio, non si sonfronta con l'ampia motivazione della sentenza di assoluzione, non distingue in fatto le due contestazioni dell'art. 481 cod. pen. e dell'art. 483 cod. pen. per il quàle costruisce un addebito a titolo di colpa, estraneo a tale tipo di reato che ri hiede il dolo generico (tra le più recenti, Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785 - 03 e Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 02). Manca la motivazione rafforzata, cioè la Corte territoriale non ha compiutamente indicato le ragioni per cui una determinata prova abbia assunto una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, non ha confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, sì da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insosteniblità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti, né infine ha ostruito un ragionamento dotato di una forza persuasiva superiore. E ciò nonost nte l'obbligo di motivazione rafforzata prescinda dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova il suo fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era sentenza di primo grado. La motivazione rafforzata impone, infatti, pervenuta la una cautela decisionale maggiorata nella disanima di quel determinato istitUto di diritto sostanziale o processuale o per quel determinato aspetto della vicenda giuridica, che si esprima in un apparato giustificativo che dia conto degli spec fici passaggi logici dell'analisi, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 51898 del 11/p7/2019, P., Rv. 278056 - 01). Pertanto, il ricorso di LI va accolto. 5. Per EM è residuata la sola condanna per il reato del capo h), art. 81 cpv, 110, 481 e 483 cod. pen., come professionista assevesatore (falsa attestazione di fine lavori e di conformità delle opere agli strumenti i. rbanistici, al permesso a costruire e all'Atto di convenzione con riferimento a compensazione non realizzata secondo quanto previsto e al integralmente abusivo negli elaborati progettuali appro rappresentazione nelle planimetrie di variante finale e fine I la vasca di parcheggio ati;
falsa vori;
falsa 4 attestazione di conformità, in sede di richiesta della abitabilità e gibilità degli edifici realizzati). La Corte territoriale ha affermato che EM era responsabile della realizzazione della vasca di compensazione eseguita in diffòrmità e non completata, perché erano stati realizzati dei parcheggi abusivi, come redattore del progetto. Tale affermazione è incoerente sia con il capo d'innputaziore, sia con gli atti processuali da cui era emerso che EM era un tecnico aseveratore. Il ricorrente ha ulteriormente evidenziato che era stato condannateli in concorso senza motivazione sul punto e a dispetto del fatto che i suoi concorriti (La MU, HI, LI in primo grado) erano stati considerati estranei al ratto, per cui era rimasto solo AC, altro tecnico asseveratore. Ha contestato il dolo. Ha lamentato l'omesso esame delle prove a discarico e l'omessa motivazione in merito a una serie di considerazioni decisive, e cioè che il Giudice aveva sbagliato a individuare l'indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici, che non vi era un divieto di realizzazione dei parcheggi, che la vasca di compénsazione era stata costruita in piena conformità con i titoli edilizi conseguiti, che la Oichiarazione di prescrizione di una serie di reati non legittima la Corte territoriale a omettere le risposte. Il motivo è fondato perché la decisione di condanna del secndo grado si fonda su poche stringate parole senza un'analisi compiuta dei motilii di appello. L'accoglimento di tale motivo determina l'assorbimento degli altri, completezza, si segnali che non risultava formulata la domanda di ebbene, per applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., mellitre risultava formulata e non ha avuto risposta la domanda di riconoscimento del e generiche. i S'impone anche per EM l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6. La MU è stato assolto dal reato del capo h), mentre per gli altri reati è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizion . HI era stato già assolto in primo grado dal reato del capo h), mentre per g i altri reati è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in secondo grado. Entrambi hanno lamentato fondatamente la conferma delle statuizioni civili senza alcun approfondimento. La motivazione della sentenza impugnata effettivamente si risolve in poche battute ed è apodittica. S'imponé pertanto il relativo annullamento anche per le loro posizioni con rinvio però al giudice civile sulle statuizioni civili, essendosi esaurita la cognizione del giudice penale. 7. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata, ai fini penali, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, per le posizioni di LI e EM, e va annullata, ai fini civili, con rinvio al Giudice civile conppetente per valore in grado di appello
P.Q.M.
5 Il Pres ente 7 Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di EL EF e EM ER con rinvio ad altra Sezione della Corte di appel o di Firenze. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di La MU MA BI e HI LA con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello Così deciso, il 7 maggio 2024
udita la relazione svolta dal presidente Luca Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, DI Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da EM e LI, l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, in relazione alla condanna civile disposta nei confronti di HI e La MU;
udito per La MU l'avv. Eriberto Rosso, presente anche per delega dell'avv. DO lana, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsO;
udito per HI l'avv. Andrea Salviati, per delega dell'avv. Maria Teresa Fasanaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per EM l'avv. Gianluca Bona, per delega dell'avv. Mattia Alfano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso t9P Penale Sent. Sez. 3 Num. 37233 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 7 luglio 2022 la Corte di appello Ji Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 20 marzo 2018 del Tribunale li Firenze, ha, per quanto qui d'interesse, condannato EF LI alle pene ci legge per il e;
reato del capo H), consistente nella violazione degli art. 81 cpv, 1.0, 481, 483 cod. pen., 19 e 21 legge n. 241 del 1990; ha dichiarato di non dov rsi procedere nei confronti di MA BI La MU per i reati dei capi A2), A5), Mi), B), E), F), G), perché estinti per prescrizione e lo ha assolto dal reato del caio H) per non aver commesso il fatto con revoca della condanna al risarcimento dei danni;
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER RE per gli stessi reati di sopra perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pera per il reato del capo H);ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LA HI in ordine ai reati a lui ascritti ai capi E), F) e G) perché estinti per prbscrizione. 2. EF LI lamenta con il primo motivo di ricorso per cassazione la violazione di legge perché era stato condannato in secondo grado per falso, senza la prova del dolo;
con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva reso una motivazione rafforzata nel ribaltare la pronuncia di assoluzione del primo grado. ER EM contesta con il primo motivo la violazioni:l di legge e il vizio di motivazione perché era stato erroneamente ritenuto l'autore del progetto della vasca;
l'omessa motivazione sul concorso di persone nel reato;
l'omessa motivazione sul dolo;
l'omessa motivazione sulla valutazione delle prove contrarie;
con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle generiche. MA BI La MU deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello, pur dichiarando la prescrizione, non aveva valutato la responsabilità per le statuizioni civili;
con il secondo l'omessa valutazione del memorandum di intesa. LA HI eccepisce con un unico motivo il travisamento delle prove e contesta la condanna al risarcimento dei danni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono fondati. Oggetto del processo è la realizzazione di un complesso residenziale all'interno di un'area produttiva dismessa, adibita in origine a tir4oria, sita in Sant'Angelo a Lecore, nel Comune di Campi Bisenzio, da parte della società 2 Immobiliare Crocicchio dell'Oro. L'area era stata inserita nel piano di bonifica delle aree inquinate per cui il Comune aveva espressamente subordinato l'esame della proposta del piano attuativo all'avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di bonifica. Eseguiti tali interventi e approvato il piano di recupero, il 3 giugno 2013 il Comune aveva rilasciato il permesso a costruire relativo alla realizzazione di sette blocchi per un totale di 105 alloggi per una volumetria conveOionale di mc 23.968,45 da imputare a sostituzione edilizia, oltre a mc 1076 dovuti a premi edificatori. Tuttavia, era stata adottata una variante al piano urbanistico che prevedeva un indice di edificabilità dimezzato. Pertanto, il Tribunale aveva affermato che era illegittimo l'art. 160, comma 5, delle "Normé tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico comunale" che prevedeva che i piani attuativi, presentati prima della variante, fossero valutati secondd la disciplina urbanistica anteriore alla variante;
che non ricorrevano i presuppost dell'art. 140 della legge regionale n. 1 del 2005 per gli accertamenti di conformità rilasciati dal Comune di Campi Bisenzio in relazione alle licenze edilizie rilasciate, non essendovi la doppia conformità degli interventi edilizi;
che l'attestazione di Conformità in sanatoria era illegittima perché gli interventi erano qualificabili in totale difformità rispetto al titolo edilizio e non come variazioni essenziali;
che i titoli edilizi erano illegittimi stante la difformità dal vero della dichiarazione con cui gli ihterventi che si andavano a realizzare erano stati qualificati come ristrutturazone edilizia, nonostante eccedessero i limiti, comportando varianti di sagoma, un diverso profilo plano-volumetrico e una diversa collocazione sul lotto. 4. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale aveva quindi condannato La MU, come legale rappresentante della Poliarma, società cooperativa committente dei lavori;
EM come tecnico;
HI, come legale rappresentante della CCE S.r.l., società appaltatrice. Aveva invece assolto LI dai reati scrittigli ai capi e), f), g) ed h), perché il fatto non costituisce reato. Infatti, aveva accertato che prima del 18 giugno 2015, data in cui era stato nominato consigliere delegato senza alcun potere di rappresentanza, i lavori relativi alla realizzazione dell'opera erano stati pressoché ultimati e nello stesso giorno aveva sottoscritto la comunicazione di fine lavori inviata al Comune di Campi Bisenzio il giorno successivo. Prima di quella data, non aveva svolto alcun ruolo, non aveva presentato documenti prddromici alla realizzazione della vasca o dei parcheggi, non era stato il promotore dei parcheggi, non aveva incaricato nessun tecnico del frazionamento delle partic Ile, non era stato il destinatario dell'ordinanza sindacale con cui si era intimato realizzare la vasca di compensazione, non si era occupato del Poliarma di a trattativa riguardante la variante di contratto tra Poliarma e CCE S.r.l. del 15 iiugno 2015. Dunque, non gli poteva essere imputata la realizzazione delle opre abusive, 3 perché già realizzate e non poteva rispondere della certificazione ii conformità dell'opera al permesso a costruire, non essendo raggiunta la prov che avesse avuto contezza della irregolarità delle opere non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune di Campi Bisenzio. La Corte di appello di Firenze ha invece ribaltato l'assoluzionil dello LI sul presupposto indimostrato che non avrebbe dovuto firmare un certificato di cui non era sicuro o avrebbe dovuto indicare i terzi che l'avevano indottp in errore. La condanna è basata su una petizione di principio, non si sonfronta con l'ampia motivazione della sentenza di assoluzione, non distingue in fatto le due contestazioni dell'art. 481 cod. pen. e dell'art. 483 cod. pen. per il quàle costruisce un addebito a titolo di colpa, estraneo a tale tipo di reato che ri hiede il dolo generico (tra le più recenti, Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785 - 03 e Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 02). Manca la motivazione rafforzata, cioè la Corte territoriale non ha compiutamente indicato le ragioni per cui una determinata prova abbia assunto una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, non ha confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, sì da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insosteniblità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti, né infine ha ostruito un ragionamento dotato di una forza persuasiva superiore. E ciò nonost nte l'obbligo di motivazione rafforzata prescinda dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova il suo fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era sentenza di primo grado. La motivazione rafforzata impone, infatti, pervenuta la una cautela decisionale maggiorata nella disanima di quel determinato istitUto di diritto sostanziale o processuale o per quel determinato aspetto della vicenda giuridica, che si esprima in un apparato giustificativo che dia conto degli spec fici passaggi logici dell'analisi, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 51898 del 11/p7/2019, P., Rv. 278056 - 01). Pertanto, il ricorso di LI va accolto. 5. Per EM è residuata la sola condanna per il reato del capo h), art. 81 cpv, 110, 481 e 483 cod. pen., come professionista assevesatore (falsa attestazione di fine lavori e di conformità delle opere agli strumenti i. rbanistici, al permesso a costruire e all'Atto di convenzione con riferimento a compensazione non realizzata secondo quanto previsto e al integralmente abusivo negli elaborati progettuali appro rappresentazione nelle planimetrie di variante finale e fine I la vasca di parcheggio ati;
falsa vori;
falsa 4 attestazione di conformità, in sede di richiesta della abitabilità e gibilità degli edifici realizzati). La Corte territoriale ha affermato che EM era responsabile della realizzazione della vasca di compensazione eseguita in diffòrmità e non completata, perché erano stati realizzati dei parcheggi abusivi, come redattore del progetto. Tale affermazione è incoerente sia con il capo d'innputaziore, sia con gli atti processuali da cui era emerso che EM era un tecnico aseveratore. Il ricorrente ha ulteriormente evidenziato che era stato condannateli in concorso senza motivazione sul punto e a dispetto del fatto che i suoi concorriti (La MU, HI, LI in primo grado) erano stati considerati estranei al ratto, per cui era rimasto solo AC, altro tecnico asseveratore. Ha contestato il dolo. Ha lamentato l'omesso esame delle prove a discarico e l'omessa motivazione in merito a una serie di considerazioni decisive, e cioè che il Giudice aveva sbagliato a individuare l'indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici, che non vi era un divieto di realizzazione dei parcheggi, che la vasca di compénsazione era stata costruita in piena conformità con i titoli edilizi conseguiti, che la Oichiarazione di prescrizione di una serie di reati non legittima la Corte territoriale a omettere le risposte. Il motivo è fondato perché la decisione di condanna del secndo grado si fonda su poche stringate parole senza un'analisi compiuta dei motilii di appello. L'accoglimento di tale motivo determina l'assorbimento degli altri, completezza, si segnali che non risultava formulata la domanda di ebbene, per applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., mellitre risultava formulata e non ha avuto risposta la domanda di riconoscimento del e generiche. i S'impone anche per EM l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6. La MU è stato assolto dal reato del capo h), mentre per gli altri reati è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizion . HI era stato già assolto in primo grado dal reato del capo h), mentre per g i altri reati è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in secondo grado. Entrambi hanno lamentato fondatamente la conferma delle statuizioni civili senza alcun approfondimento. La motivazione della sentenza impugnata effettivamente si risolve in poche battute ed è apodittica. S'imponé pertanto il relativo annullamento anche per le loro posizioni con rinvio però al giudice civile sulle statuizioni civili, essendosi esaurita la cognizione del giudice penale. 7. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata, ai fini penali, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, per le posizioni di LI e EM, e va annullata, ai fini civili, con rinvio al Giudice civile conppetente per valore in grado di appello
P.Q.M.
5 Il Pres ente 7 Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di EL EF e EM ER con rinvio ad altra Sezione della Corte di appel o di Firenze. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di La MU MA BI e HI LA con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello Così deciso, il 7 maggio 2024