TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2892/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2892 - 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Salerno, e residente in [...](Sa), alla Frazione Santa Cecilia, Località La
Storta, s.n.c., rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Massimo
Annoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli (Sa), alla
Via Battisti, l.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Inferiore (Sa), rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Loffredo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Superiore (Sa) alla via G. Garibaldi,
139
CONVENUTO
1 Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 14.04.2021 Parte_1
deduceva: di aver acquistato la quota di ½ della piena proprietà del terreno agricolo sito in OL (Sa), frazione Santa Cecilia, Località La Storta, identificato al N.C.T. al Foglio 59, Part. 461, are 50, ca. 09, Reddito Dominicale
18.11, Reddito Agrario 24,58, in virtù di decreto di trasferimento n. cron.
175/2018, rep n. 243/2018 del 17 gennaio 2018, emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.E. 165/2013, contro il precedente proprietario, Parte_2
; che , proprietario della rimanente quota di ½ del
[...] Controparte_1
medesimo fondo, occupasse e disponesse, invece, dell'intero fondo in maniera esclusiva, coltivandolo e raccogliendone i frutti.
L'attore chiedeva, pertanto, che si procedesse alla divisione del fondo con attribuzione della quota a formarsi in adiacenza ai fondi di sua proprietà, individuati al Foglio 59, Part. 1337 e di condannare a Controparte_1
restituire all'esponente, previo rendiconto, i frutti e gli utili connessi derivati dall'utilizzo esclusivo del fondo sine titulo, nella misura del 50%.
Solo in data 15.12.2021, dopo l'udienza di trattazione e la nomina del Ctu, si costituiva in giudizio controparte mediante deposito di comparsa di costituzione e documentazione allegata. Questi chiedeva dichiararsi previamente l'improcedibilità della domanda su due presupposti: mancata notifica allo stesso di atto di citazione diverso da quello oggi depositato e recante la data di prima udienza del 21 settembre 2021; perpetrata violazione del contraddittorio, essendo l'istruttoria iniziata prima della stessa data di comparizione delle parti riportata nell'atto di citazione notificato. In via subordinata chiedeva dichiararsi che nulla fosse dovuto all'attore a titolo di
2 frutti, dal momento la detenzione dell'intero fondo avveniva in virtù di regolare contratto di affitto stipulato nel 2003 con i precedenti proprietari.
Il convenuto, inoltre, non si opponeva alla divisione del fondo, ma chiedeva di continuare a detenerlo per l'intero in ragione del contratto di fitto, mai risolto.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione in atti e della CTU richiesta da parte attorea e giungeva per la prima volta dinanzi allo scrivente magistrato il 28.09.2021. Rinviata per esigenze di ruolo, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni il 7 luglio 2025, ove l'On. Le Giudicante, ritenendo la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi parte attorea rinunciato nella medesima udienza. Parte convenuta non partecipava all'udienza. Quest'ultima non produceva scritti difensivi oltre la comparsa iniziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di improcedibilità avanzate dal convenuto, perché prive di fondamento e non provate. Questo Tribunale, non riscontrando irregolarità nella notifica e men che meno nello svolgimento dell'attività istruttoria, che ha accompagnato l'andamento del giudizio a far tempo dall'udienza del 28.09.2021, ritiene di poter esaminare la questione nel merito.
Venendo, quindi, al merito del caso in esame, la domanda è fondata solo in parte per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, occorre procedere, stante la volontà concorde manifestata dalle parti in tal senso, allo scioglimento della comunione tra di essi esistente con riferimento al bene immobile sito in OL (Sa), frazione Santa Cecilia, Località
La Storta, identificato al N.C.T. al Foglio 59, Part. 461, avendo il Tribunale di
Salerno trasferito la quota di ½ della piena proprietà del terreno da Parte_2
a , nell'ambito della procedura esecutiva (R.E. n.
[...] Parte_1
165/2003).
3 Registratasi l'intenzione degli attuali contendenti di disporre lo scioglimento in via giudiziale del fondo sopra descritto, con ordinanza resa all'udienza del
28.09.2021 questo Giudice conferiva ad un consulente d'ufficio l'incarico, per l'appunto, di addivenire ad una stima del valore economico di mercato del medesimo, onde pervenire poi alla determinazione di un progetto di divisione della consistenza immobiliare riscontrata, previa determinazione delle quote di proprietà spettanti a ciascuna delle due parti in causa.
Nel fornire risposta ai quesiti formulati da questo Giudice il tecnico rassegnava le seguenti conclusioni, di cui si riportano degli estratti ai fini di un'esaustiva esposizione (pagine 10/13 della CTU):
- “Avendo già sostenuto che i beni in parola sono comodamente divisibili, il sottoscritto indicherà di seguito le operazioni necessarie per addivenire al frazionamento ed i relativi costi da sostenere. Punto fermo per il frazionamento del terreno resta la superficie da attribuire alle due parti, avendo la parte ricorrente acquistato il 50% dell'intera area pari a mq. 5.009:
2 = mq 2504,5, per cui identica superficie dovrà essere attribuita alla parte convenuta.
Si dovrà quindi effettuare un rilievo celerimetrico che individui con esattezza le estensioni pari al 50% dell'area a disposizione da riprodurre sul terreno. In secondo tempo si procederà alla presentazione all'ufficio del
Territorio della richiesta di frazionamento che si traduce nella soppressione della particella esistente, n. 461, e creazione di altre due particelle. Per il soddisfacimento di tali attività professionali lo scrivente ritiene congruo indicare una spesa di € 2000,00 onnicomprensiva”;
- Il sottoscritto […] ha potuto individuare per la zona di interesse, il valore di
€ 9,00/mq per il fondo avente una superficie di circa mezzo ettaro.
Moltiplicando quindi l'importo ottenuto per le superfici individuate, si avrà il seguente valore dell'immobile: Terreno Fg. 59 p.lla 461 – 9,00 €/mq x
5.009 mq = € 45.081,00
4 - Lo scrivente ha quindi predisposto uno schema di divisione del terreno in considerazione sia del numero di condividendi, pari a 2, che della superficie da trasferire a parte attrice pari al 50% dell'intero appezzamento. Le quote del cespite da attribuire alle parti […], saranno quindi:
- Parte attrice, sig. : quota parte di un terreno sito in agro del Parte_1
Comune di OL, in località La Storta, avente superficie pari a mq 2504,50, confinante con beni stessa ditta, beni , beni e beni Per_1 Persona_2
. CP_1
- Parte convenuta, sig. : quota parte di un terreno in agro del Controparte_1
Comune di OL in località La Storta, con superficie di mq. 2504,50, confinante con beni stessa ditta, beni e beni Per_1 Pt_1
- In ultimo il riepilogo delle singole quote:
Il valore finale di ambo le singole quote, come detto, assolutamente identiche come superficie spettante, sarà quindi così determinato:
- Valore di ognuna delle due quote a farsi per il terreno, ubicato in località La
Storta, frazione S. Cecilia di OL = € 45.081,00/2 = € 22.540,50 cad.
Gli esiti dell'attività istruttoria si compendiano nei risultati cui è pervenuto il
CTU, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivate e prive di vizi logici.
La domanda principale dell'attore, di scioglimento della comunione legale, pertanto, va accolta, considerata l'adesione del convenuto ed in aderenza a quanto emerso dalla Consulenza disposta in corso di giudizio.
Va parimenti accolta la richiesta del sig. che, in sede di scioglimento Pt_1
della comunione legale, gli venisse assegnata la metà del fondo in contiguità con i fondi di sua proprietà, individuati al foglio 59 p.lla 1337, invocando l'art. 1114 c.c., attesa la fattibilità e la ragionevolezza della richiesta, nonché la mancata opposizione di parte convenuta alla divisione come prospettata da controparte.
Tanto disposto in merito alla domanda principale di parte attrice.
5 Venendo alla pretesa di parte convenuta di esser lasciata nel godimento dell'intero fondo, in virtù di un regolare contratto di fitto decorrente già dalla data del 2003 e mai risolto, la medesima sollecita l'urgenza di inquadrare la situazione richiamando le implicazioni connesse alla tardiva costituzione del convenuto ed al suo mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2967
c.c.
Quanto dedotto in giudizio da entrambe le parti ha determinato, per l'organo giudicante, la necessità di verificare l'esistenza di un titolo che giustificasse il godimento esclusivo del fondo da parte del convenuto, al quale, nonostante la costituzione tardiva, non viene precluso il diritto alla difesa, purché contenuta nei limiti del perimetro tracciato dall'attività dell'attore. La normativa disciplinante l'affitto di un fondo rustico è quasi interamente contenuta nella
Legge n. 203 del 198, che è permeata da uno spirito di tutela del coltivatore/affittuario del fondo, il quale gode di una posizione privilegiata rispetto al proprietario/locatore, perché il Legislatore, in linea generale, ha inteso riconoscere maggiore tutela e stabilità alle posizioni fondate sul lavoro e sull'impresa, piuttosto che a quelle fondate sul diritto di proprietà.
Di fatti dal combinato disposto degli artt. 41 L. 203/92 e 2923 c.c. scaturisce la regola che il contratto di affitto, consentito da chi ha subito l'espropriazione, risulta opponibile all'acquirente se ha data certa anteriore al pignoramento e, se eccedente i nove anni, sia stato trascritto;
diversamente la locazione non è opponibile che nei limiti di nove anni dal suo inizio (ex multis Cass.
10136/2015).
Orbene, nel caso in esame, è convincimento di questo giudice che il sig.
, sebbene adduca di vantare un contratto di locazione risalente al 2003, CP_1
non riesca a provare il suo diritto ai sensi dell'art. 2967 c.c. e ciò sotto un duplice profilo: sotto il profilo procedurale, giacché la tardiva costituzione ha comportato che il sig. non potesse produrre, insieme al proprio atto CP_1
difensivo, alcun documento e, dunque, le produzioni documentali versate in atti
6 sono inutilizzabili ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
16265/03); sotto il profilo sostanziale, atteso che il convenuto non ha supportato minimamente le proprie argomentazioni, limitandosi ad esibire una datata dichiarazione di responsabilità della moglie del sig. . Parte_2
Il nostro ordinamento ammette la possibilità per il convenuto di costituirsi oltre il termine fissato dall'art. 166 c.p.c., anche ove sia stato dichiarato contumace,
“sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 292 c.p.c., comma 1) ”; tuttavia, il legislatore, per quest'ultima eventualità, ha previsto che la parte che volontariamente o colposamente si sia costituita tardivamente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, incontri delle limitazioni che incidono sulla propria attività difensiva. Nel caso di specie, premessa la regolarità della notifica dell'atto di citazione, essendosi la parte costituita soltanto dopo l'udienza di trattazione, si deve rilevare che fossero già intervenute le preclusioni istruttorie, non avendo il giudice concesso il termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. n.
2. Il che esclude la possibilità per le parti di produrre documentazione idonea a corroborare le tesi difensive oltre il termine previsto per il deposito della memoria istruttoria c.d. di replica.
Costituisce infatti jus receptum che la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. 4 maggio 1998 n. 4404 Cass.
S.U. 761/2002).
Va tenuta in debito conto, infine, che la condotta tenuta dalla parte nel corso del giudizio riveste rilevanza ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che consente al
Giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche quando non espressamente previsto dalla legge. In particolare, la tardiva costituzione in giudizio, unitamente all'atteggiamento di inerzia mantenuto nel prosieguo del procedimento, integra una condotta processuale idonea a dimostrare l'assenza di una volontà difensiva effettiva.
7 Tali elementi, valutati nel loro complesso, rafforzano il convincimento del giudice circa lo scarso interesse del convenuto all'evoluzione del giudizio
(Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2019, n. 13224 e Cassazione civile sez. II,
17/07/2025 n.19758)
Considerato tutto quanto sopra, la domanda di parte convenuta, di esser lasciata nel godimento dell'intero fondo va rigettata.
Passando, infine, alla domanda del sig. volta ad ottenere, previo Pt_1
rendiconto, la restituzione dei frutti e degli utili percepiti dal sig. , nella CP_1
misura del 50%, l'adito Tribunale, chiamato a fondare il proprio convincimento
“iuxta alligata atque probata”, non ha rinvenuto nelle produzioni di parte attorea il necessario supporto probatorio per dichiarare fondata la sua pretesa restitutoria.
In ossequio ai principi di equità sostanziale, va considerato che un fondo agricolo è produttivo laddove venga esercitata un'attività lavorativa;
pertanto, ai fini della decisione da parte di questo Tribunale, devono essere valutati parametri quali l'effettiva redditività del fondo, l'apporto lavorativo prestato dal sig. , nonché eventuali migliorie apportate al fondo stesso. È infatti CP_1
noto che in tema di comunione ordinaria ciascun condividente partecipa dei frutti e delle spese in proporzione della quota, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1101, 1102 c.c.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi delle pretese avanzate, non emergono neppure elementi idonei a determinare la redditività del terreno: il CTU, che ha registrato la situazione esistente all'epoca del suo accertamento (2022), ha acclarato solo che il fondo era “coltivato prevalentemente ad ortaggi ed in buono stato conservativo”.
Analogamente, l'organo giudicante respinge la domanda proposta dalla parte convenuta volta ad ottenere la disponibilità esclusiva dell'intera particella n.
461, Foglio 59.
8 Rimane assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese, trattandosi di un giudizio di divisione, in linea generale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “vanno poste
a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (cfr., ex multis,
Cass. 22903/2013; Cass. n.3083/2006, Cass. n. 7059/2002).
Nella fattispecie in esame non appare che la condotta del convenuto abbia potuto ingenerare ulteriori spese;
per questo motivo si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
Le spese necessarie per il frazionamento vanno poste a carico di entrambe le parti pro quota, avuto riguardo alla sostanziale adesione delle parti alla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile.
Le spese di CTU, già integralmente anticipate dall'attore, vanno parimenti poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna, poiché gli accertamenti disposti sono stati funzionali alla divisione di cui entrambe le parti hanno beneficiato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento della comunione legale esistente sull'immobile sito OL (Sa), frazione Santa Cecilia, Località La Storta, identificato al
N.C.T. al Foglio 59, Part. 461, are 50, ca. 09, Reddito Dominicale 18.11,
Reddito Agrario 24,58 in ragione di 1/2 ciascuno in favore di Parte_1
e , assegnando al sig. la parte di fondo in Controparte_1 Parte_1
contiguità con i fondi di sua proprietà individuati al Foglio 59, part. 1337,
9 secondo il progetto di divisione di cui alla CTU, pagine 12 e 13, presente in atti e costituente parte integrante del presente dispositivo
- Dispone il frazionamento come predisposto nella perizia alla pagina 11, per la cifra onnicomprensiva di 2.000,00 euro e ne pone le spese a carico delle parti pro quota;
- Ordina al convenuto di rilasciare immediatamente la parte del fondo assegnata dal progetto di divisione all'attore;
- Rigetta la domanda di parte attrice di restituzione dei frutti
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti pro quota, previa decurtazione degli acconti, se versati;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite;
- Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità.
Salerno 5 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2892 - 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Salerno, e residente in [...](Sa), alla Frazione Santa Cecilia, Località La
Storta, s.n.c., rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Massimo
Annoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli (Sa), alla
Via Battisti, l.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Inferiore (Sa), rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Loffredo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Superiore (Sa) alla via G. Garibaldi,
139
CONVENUTO
1 Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 14.04.2021 Parte_1
deduceva: di aver acquistato la quota di ½ della piena proprietà del terreno agricolo sito in OL (Sa), frazione Santa Cecilia, Località La Storta, identificato al N.C.T. al Foglio 59, Part. 461, are 50, ca. 09, Reddito Dominicale
18.11, Reddito Agrario 24,58, in virtù di decreto di trasferimento n. cron.
175/2018, rep n. 243/2018 del 17 gennaio 2018, emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.E. 165/2013, contro il precedente proprietario, Parte_2
; che , proprietario della rimanente quota di ½ del
[...] Controparte_1
medesimo fondo, occupasse e disponesse, invece, dell'intero fondo in maniera esclusiva, coltivandolo e raccogliendone i frutti.
L'attore chiedeva, pertanto, che si procedesse alla divisione del fondo con attribuzione della quota a formarsi in adiacenza ai fondi di sua proprietà, individuati al Foglio 59, Part. 1337 e di condannare a Controparte_1
restituire all'esponente, previo rendiconto, i frutti e gli utili connessi derivati dall'utilizzo esclusivo del fondo sine titulo, nella misura del 50%.
Solo in data 15.12.2021, dopo l'udienza di trattazione e la nomina del Ctu, si costituiva in giudizio controparte mediante deposito di comparsa di costituzione e documentazione allegata. Questi chiedeva dichiararsi previamente l'improcedibilità della domanda su due presupposti: mancata notifica allo stesso di atto di citazione diverso da quello oggi depositato e recante la data di prima udienza del 21 settembre 2021; perpetrata violazione del contraddittorio, essendo l'istruttoria iniziata prima della stessa data di comparizione delle parti riportata nell'atto di citazione notificato. In via subordinata chiedeva dichiararsi che nulla fosse dovuto all'attore a titolo di
2 frutti, dal momento la detenzione dell'intero fondo avveniva in virtù di regolare contratto di affitto stipulato nel 2003 con i precedenti proprietari.
Il convenuto, inoltre, non si opponeva alla divisione del fondo, ma chiedeva di continuare a detenerlo per l'intero in ragione del contratto di fitto, mai risolto.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione in atti e della CTU richiesta da parte attorea e giungeva per la prima volta dinanzi allo scrivente magistrato il 28.09.2021. Rinviata per esigenze di ruolo, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni il 7 luglio 2025, ove l'On. Le Giudicante, ritenendo la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi parte attorea rinunciato nella medesima udienza. Parte convenuta non partecipava all'udienza. Quest'ultima non produceva scritti difensivi oltre la comparsa iniziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di improcedibilità avanzate dal convenuto, perché prive di fondamento e non provate. Questo Tribunale, non riscontrando irregolarità nella notifica e men che meno nello svolgimento dell'attività istruttoria, che ha accompagnato l'andamento del giudizio a far tempo dall'udienza del 28.09.2021, ritiene di poter esaminare la questione nel merito.
Venendo, quindi, al merito del caso in esame, la domanda è fondata solo in parte per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, occorre procedere, stante la volontà concorde manifestata dalle parti in tal senso, allo scioglimento della comunione tra di essi esistente con riferimento al bene immobile sito in OL (Sa), frazione Santa Cecilia, Località
La Storta, identificato al N.C.T. al Foglio 59, Part. 461, avendo il Tribunale di
Salerno trasferito la quota di ½ della piena proprietà del terreno da Parte_2
a , nell'ambito della procedura esecutiva (R.E. n.
[...] Parte_1
165/2003).
3 Registratasi l'intenzione degli attuali contendenti di disporre lo scioglimento in via giudiziale del fondo sopra descritto, con ordinanza resa all'udienza del
28.09.2021 questo Giudice conferiva ad un consulente d'ufficio l'incarico, per l'appunto, di addivenire ad una stima del valore economico di mercato del medesimo, onde pervenire poi alla determinazione di un progetto di divisione della consistenza immobiliare riscontrata, previa determinazione delle quote di proprietà spettanti a ciascuna delle due parti in causa.
Nel fornire risposta ai quesiti formulati da questo Giudice il tecnico rassegnava le seguenti conclusioni, di cui si riportano degli estratti ai fini di un'esaustiva esposizione (pagine 10/13 della CTU):
- “Avendo già sostenuto che i beni in parola sono comodamente divisibili, il sottoscritto indicherà di seguito le operazioni necessarie per addivenire al frazionamento ed i relativi costi da sostenere. Punto fermo per il frazionamento del terreno resta la superficie da attribuire alle due parti, avendo la parte ricorrente acquistato il 50% dell'intera area pari a mq. 5.009:
2 = mq 2504,5, per cui identica superficie dovrà essere attribuita alla parte convenuta.
Si dovrà quindi effettuare un rilievo celerimetrico che individui con esattezza le estensioni pari al 50% dell'area a disposizione da riprodurre sul terreno. In secondo tempo si procederà alla presentazione all'ufficio del
Territorio della richiesta di frazionamento che si traduce nella soppressione della particella esistente, n. 461, e creazione di altre due particelle. Per il soddisfacimento di tali attività professionali lo scrivente ritiene congruo indicare una spesa di € 2000,00 onnicomprensiva”;
- Il sottoscritto […] ha potuto individuare per la zona di interesse, il valore di
€ 9,00/mq per il fondo avente una superficie di circa mezzo ettaro.
Moltiplicando quindi l'importo ottenuto per le superfici individuate, si avrà il seguente valore dell'immobile: Terreno Fg. 59 p.lla 461 – 9,00 €/mq x
5.009 mq = € 45.081,00
4 - Lo scrivente ha quindi predisposto uno schema di divisione del terreno in considerazione sia del numero di condividendi, pari a 2, che della superficie da trasferire a parte attrice pari al 50% dell'intero appezzamento. Le quote del cespite da attribuire alle parti […], saranno quindi:
- Parte attrice, sig. : quota parte di un terreno sito in agro del Parte_1
Comune di OL, in località La Storta, avente superficie pari a mq 2504,50, confinante con beni stessa ditta, beni , beni e beni Per_1 Persona_2
. CP_1
- Parte convenuta, sig. : quota parte di un terreno in agro del Controparte_1
Comune di OL in località La Storta, con superficie di mq. 2504,50, confinante con beni stessa ditta, beni e beni Per_1 Pt_1
- In ultimo il riepilogo delle singole quote:
Il valore finale di ambo le singole quote, come detto, assolutamente identiche come superficie spettante, sarà quindi così determinato:
- Valore di ognuna delle due quote a farsi per il terreno, ubicato in località La
Storta, frazione S. Cecilia di OL = € 45.081,00/2 = € 22.540,50 cad.
Gli esiti dell'attività istruttoria si compendiano nei risultati cui è pervenuto il
CTU, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivate e prive di vizi logici.
La domanda principale dell'attore, di scioglimento della comunione legale, pertanto, va accolta, considerata l'adesione del convenuto ed in aderenza a quanto emerso dalla Consulenza disposta in corso di giudizio.
Va parimenti accolta la richiesta del sig. che, in sede di scioglimento Pt_1
della comunione legale, gli venisse assegnata la metà del fondo in contiguità con i fondi di sua proprietà, individuati al foglio 59 p.lla 1337, invocando l'art. 1114 c.c., attesa la fattibilità e la ragionevolezza della richiesta, nonché la mancata opposizione di parte convenuta alla divisione come prospettata da controparte.
Tanto disposto in merito alla domanda principale di parte attrice.
5 Venendo alla pretesa di parte convenuta di esser lasciata nel godimento dell'intero fondo, in virtù di un regolare contratto di fitto decorrente già dalla data del 2003 e mai risolto, la medesima sollecita l'urgenza di inquadrare la situazione richiamando le implicazioni connesse alla tardiva costituzione del convenuto ed al suo mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2967
c.c.
Quanto dedotto in giudizio da entrambe le parti ha determinato, per l'organo giudicante, la necessità di verificare l'esistenza di un titolo che giustificasse il godimento esclusivo del fondo da parte del convenuto, al quale, nonostante la costituzione tardiva, non viene precluso il diritto alla difesa, purché contenuta nei limiti del perimetro tracciato dall'attività dell'attore. La normativa disciplinante l'affitto di un fondo rustico è quasi interamente contenuta nella
Legge n. 203 del 198, che è permeata da uno spirito di tutela del coltivatore/affittuario del fondo, il quale gode di una posizione privilegiata rispetto al proprietario/locatore, perché il Legislatore, in linea generale, ha inteso riconoscere maggiore tutela e stabilità alle posizioni fondate sul lavoro e sull'impresa, piuttosto che a quelle fondate sul diritto di proprietà.
Di fatti dal combinato disposto degli artt. 41 L. 203/92 e 2923 c.c. scaturisce la regola che il contratto di affitto, consentito da chi ha subito l'espropriazione, risulta opponibile all'acquirente se ha data certa anteriore al pignoramento e, se eccedente i nove anni, sia stato trascritto;
diversamente la locazione non è opponibile che nei limiti di nove anni dal suo inizio (ex multis Cass.
10136/2015).
Orbene, nel caso in esame, è convincimento di questo giudice che il sig.
, sebbene adduca di vantare un contratto di locazione risalente al 2003, CP_1
non riesca a provare il suo diritto ai sensi dell'art. 2967 c.c. e ciò sotto un duplice profilo: sotto il profilo procedurale, giacché la tardiva costituzione ha comportato che il sig. non potesse produrre, insieme al proprio atto CP_1
difensivo, alcun documento e, dunque, le produzioni documentali versate in atti
6 sono inutilizzabili ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
16265/03); sotto il profilo sostanziale, atteso che il convenuto non ha supportato minimamente le proprie argomentazioni, limitandosi ad esibire una datata dichiarazione di responsabilità della moglie del sig. . Parte_2
Il nostro ordinamento ammette la possibilità per il convenuto di costituirsi oltre il termine fissato dall'art. 166 c.p.c., anche ove sia stato dichiarato contumace,
“sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 292 c.p.c., comma 1) ”; tuttavia, il legislatore, per quest'ultima eventualità, ha previsto che la parte che volontariamente o colposamente si sia costituita tardivamente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, incontri delle limitazioni che incidono sulla propria attività difensiva. Nel caso di specie, premessa la regolarità della notifica dell'atto di citazione, essendosi la parte costituita soltanto dopo l'udienza di trattazione, si deve rilevare che fossero già intervenute le preclusioni istruttorie, non avendo il giudice concesso il termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. n.
2. Il che esclude la possibilità per le parti di produrre documentazione idonea a corroborare le tesi difensive oltre il termine previsto per il deposito della memoria istruttoria c.d. di replica.
Costituisce infatti jus receptum che la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. 4 maggio 1998 n. 4404 Cass.
S.U. 761/2002).
Va tenuta in debito conto, infine, che la condotta tenuta dalla parte nel corso del giudizio riveste rilevanza ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che consente al
Giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche quando non espressamente previsto dalla legge. In particolare, la tardiva costituzione in giudizio, unitamente all'atteggiamento di inerzia mantenuto nel prosieguo del procedimento, integra una condotta processuale idonea a dimostrare l'assenza di una volontà difensiva effettiva.
7 Tali elementi, valutati nel loro complesso, rafforzano il convincimento del giudice circa lo scarso interesse del convenuto all'evoluzione del giudizio
(Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2019, n. 13224 e Cassazione civile sez. II,
17/07/2025 n.19758)
Considerato tutto quanto sopra, la domanda di parte convenuta, di esser lasciata nel godimento dell'intero fondo va rigettata.
Passando, infine, alla domanda del sig. volta ad ottenere, previo Pt_1
rendiconto, la restituzione dei frutti e degli utili percepiti dal sig. , nella CP_1
misura del 50%, l'adito Tribunale, chiamato a fondare il proprio convincimento
“iuxta alligata atque probata”, non ha rinvenuto nelle produzioni di parte attorea il necessario supporto probatorio per dichiarare fondata la sua pretesa restitutoria.
In ossequio ai principi di equità sostanziale, va considerato che un fondo agricolo è produttivo laddove venga esercitata un'attività lavorativa;
pertanto, ai fini della decisione da parte di questo Tribunale, devono essere valutati parametri quali l'effettiva redditività del fondo, l'apporto lavorativo prestato dal sig. , nonché eventuali migliorie apportate al fondo stesso. È infatti CP_1
noto che in tema di comunione ordinaria ciascun condividente partecipa dei frutti e delle spese in proporzione della quota, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1101, 1102 c.c.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi delle pretese avanzate, non emergono neppure elementi idonei a determinare la redditività del terreno: il CTU, che ha registrato la situazione esistente all'epoca del suo accertamento (2022), ha acclarato solo che il fondo era “coltivato prevalentemente ad ortaggi ed in buono stato conservativo”.
Analogamente, l'organo giudicante respinge la domanda proposta dalla parte convenuta volta ad ottenere la disponibilità esclusiva dell'intera particella n.
461, Foglio 59.
8 Rimane assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese, trattandosi di un giudizio di divisione, in linea generale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “vanno poste
a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (cfr., ex multis,
Cass. 22903/2013; Cass. n.3083/2006, Cass. n. 7059/2002).
Nella fattispecie in esame non appare che la condotta del convenuto abbia potuto ingenerare ulteriori spese;
per questo motivo si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
Le spese necessarie per il frazionamento vanno poste a carico di entrambe le parti pro quota, avuto riguardo alla sostanziale adesione delle parti alla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile.
Le spese di CTU, già integralmente anticipate dall'attore, vanno parimenti poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna, poiché gli accertamenti disposti sono stati funzionali alla divisione di cui entrambe le parti hanno beneficiato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento della comunione legale esistente sull'immobile sito OL (Sa), frazione Santa Cecilia, Località La Storta, identificato al
N.C.T. al Foglio 59, Part. 461, are 50, ca. 09, Reddito Dominicale 18.11,
Reddito Agrario 24,58 in ragione di 1/2 ciascuno in favore di Parte_1
e , assegnando al sig. la parte di fondo in Controparte_1 Parte_1
contiguità con i fondi di sua proprietà individuati al Foglio 59, part. 1337,
9 secondo il progetto di divisione di cui alla CTU, pagine 12 e 13, presente in atti e costituente parte integrante del presente dispositivo
- Dispone il frazionamento come predisposto nella perizia alla pagina 11, per la cifra onnicomprensiva di 2.000,00 euro e ne pone le spese a carico delle parti pro quota;
- Ordina al convenuto di rilasciare immediatamente la parte del fondo assegnata dal progetto di divisione all'attore;
- Rigetta la domanda di parte attrice di restituzione dei frutti
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti pro quota, previa decurtazione degli acconti, se versati;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite;
- Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità.
Salerno 5 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
10