CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 826/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N 45 C 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249015818451000 TARES 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249015818451000 TARI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249015818451000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022217522000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022217522000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022217522000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7484/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , con atto notificato a Agenzia delle Entrate-Riscossione sede territoriale di Messina;
Agenzia delle Entrate e Comune di Messina, propone ricorso per annullamento dell'intimazione di pagamento n 29520249015818451/000 del 21/11/2024 di € 1.262,98.
Parte ricorrente deduce:
carenza di competenza territoriale dell'agente della riscossione, prescrizione , mancata notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e mancata indicazione della normativa relativa alle sanzioni, mancata indicazione dell'autorità' giudiziaria a cui rivolgersi.
Costituiti i resistenti concludono per il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente deduce la mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, può constatare che la prodromica cartella di pagamento n. 29520210022217522000, avente ad oggetto tassa automobilistica e tassa rifiuti, è stata notificata il 15/3/2023 direttamente a mezzo del servizio postale, come da avviso di ricevimento.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre la cartella per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Quanto al motivo posto con memoria aggiunta va detto che Il riferimento fatto da parte ricorrente all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992 è inappropriato in quanto il divieto per il giudice di utilizzare documenti sprovvisti dell'attestato di conformità è riferito ai “difensori” in senso tecnico e non all'ente impositore che, come noto, per il principio di rappresentanza organica, sta in giudizio personalmente e per il quale si applica il libero convincimento del giudice sull'autenticità del documento prodotto.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, va detto che si rileva che dall'estratto della cartella n.
29520210022217522000, sottesa all'intimazione di pagamento, il ruolo è precedente alla data di cambio domicilio del ricorrente, che risulta emigrato a Podenzano (PC) in data 12/08/2021.
Pertanto è radicata la competenza dell'agente della riscossione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita. Messina 9/12/2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 826/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N 45 C 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249015818451000 TARES 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249015818451000 TARI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249015818451000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022217522000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022217522000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022217522000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7484/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , con atto notificato a Agenzia delle Entrate-Riscossione sede territoriale di Messina;
Agenzia delle Entrate e Comune di Messina, propone ricorso per annullamento dell'intimazione di pagamento n 29520249015818451/000 del 21/11/2024 di € 1.262,98.
Parte ricorrente deduce:
carenza di competenza territoriale dell'agente della riscossione, prescrizione , mancata notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e mancata indicazione della normativa relativa alle sanzioni, mancata indicazione dell'autorità' giudiziaria a cui rivolgersi.
Costituiti i resistenti concludono per il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente deduce la mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, può constatare che la prodromica cartella di pagamento n. 29520210022217522000, avente ad oggetto tassa automobilistica e tassa rifiuti, è stata notificata il 15/3/2023 direttamente a mezzo del servizio postale, come da avviso di ricevimento.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre la cartella per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Quanto al motivo posto con memoria aggiunta va detto che Il riferimento fatto da parte ricorrente all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992 è inappropriato in quanto il divieto per il giudice di utilizzare documenti sprovvisti dell'attestato di conformità è riferito ai “difensori” in senso tecnico e non all'ente impositore che, come noto, per il principio di rappresentanza organica, sta in giudizio personalmente e per il quale si applica il libero convincimento del giudice sull'autenticità del documento prodotto.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, va detto che si rileva che dall'estratto della cartella n.
29520210022217522000, sottesa all'intimazione di pagamento, il ruolo è precedente alla data di cambio domicilio del ricorrente, che risulta emigrato a Podenzano (PC) in data 12/08/2021.
Pertanto è radicata la competenza dell'agente della riscossione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita. Messina 9/12/2025