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Sentenza 14 luglio 2022
Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2022, n. 27426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27426 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EM OL nato a [...] il [...] RO DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. D Penale Sent. Sez. 5 Num. 27426 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 22/06/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/05/2021 la Corte d'appello di Bologna, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità: 1) di LA ON, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) e di bancarotta semplice documentale (in tal modo riqualificato il reato di cui al capo B), attribuitigli quale amministratore di fatto de La Frasca s.r.I., dichiarata falita in data 20/04/2015; 2) di OL RI, in relazione al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo B), attribuitole quale amministratrice unica della società appena ricordata. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, rilevando, quanto al capo A): a) che, nonostante la condotta del curatore che non aveva inteso adoperarsi per ricostruire il patrimonio della fallita, non era emersa la prova che i prelevamenti non fossero stati giustificati contabilmente o non fossero stati destinati a pagamenti avvenuti per cassa;
b) che l'assenza di creditori dimostrava la tesi dell'imputato di avere impiegato almeno parte dei denari per l'esercizio dell'attività di impresa;
c) che altra parte era stata utilizzata per esigenze personali del ON, da intendersi come retribuzione del socio lavoratore e dell'amministratrice. Quanto al capo B), si rileva: a) che il reato contestato è da ritenersi impossibile, poiché la società aveva cessato ogni attività nel 2013; b) che i due imputati erano convinti di essere garantiti dall'attività dello studio che si era occupato sino al 2012 della contabilità; c) che il commercialista Zangheri aveva aggiunto di avere intrattenuto rapporti con il solo ON;
d) che la carenza di scritture contabili non era riconducibile all'intento di creare pregiudizio ai creditori e che occorreva considerare come il ON avesse più volte sostenuto di avere avuto colloqui con il curatore per consegnare fatture e documentazione, senza avere poi la possibilità di adempiere. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) come bancarotta semplice. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1 1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ferma l'assoluta genericità della critica indirizzata al curatore, quanto alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio - e ciò senza indugiare sulle conseguenze della bancarotta documentale attribuita ai ricorrenti -, si osserva che non ha alcun rilievo l'accertamento dell'incidenza causale dei prelevamenti rispetto al dissesto della società, dal momento che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437). Ciò posto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01). Premesso che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715) - ciò che, nella specie, non è posto in discussione -, va ribadito che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). Le deduzioni del ricorrente ON - l'unico al quale la bancarotta distrattiva sia stata attribuita - sono del tutto generiche, poiché: a) non indicano quali creditori sarebbero stati soddisfatti (e ciò senza dire dell'assenza, già sottolineata dai giudici di merito, di qualunque quietanza di pagamento) con le somme 2 pacificamente prelevate;
b) non spiegano quale sia il titolo formale giustificativo dei compensi - e in quale ammontare - che si assumono essere stati versati al socio lavoratore e all'amministratrice. Alla luce di tali dati oggettivi e della natura del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, quale sopra delineato, si intende anche come l'invocata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice sia priva del benché minimo fondamento. Con specifico riguardo alla bancarotta documentale semplice, va osservato che il giudice di primo grado ha riqualificato in tali termini il reato originariamente contestato di bancarotta fraudolenta documentale, sottolineando che l'irregolare tenuta della contabilità appariva frutto, più che di un disegno preordinato ad arrecare pregiudizio ai creditori, di un atteggiamento di trascuratezza e negligenza nella cura degli adempimenti legati alla gestione della società. Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02). La deduzione dello stesso ricorso per il quale «ON e RI operavano nella convinzione di avere una copertura da parte dello studio commerciale che avrebbe dovuto presentare per loro le dichiarazioni obbligatorie» conferma che la seconda, lungi dall'essere una mera testa di legno, era una reale amministratrice di diritto, gravata degli obblighi correlati alla sua posizione anche quanto alla tenuta delle scritture contabili. Ne discende che non ha alcun rilievo, soprattutto alla luce del titolo soggettivo dell'addebito, il fatto che il commercialista avesse rapporti esclusivi con il ON. Per il resto, va ribadito, alla stregua della ferma giurisprudenza di questa Corte: a) che, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); b) in tema di bancarotta semplice documentale, la 3 colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa in elígendo, anche quella di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138 - 01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/06/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. D Penale Sent. Sez. 5 Num. 27426 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 22/06/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/05/2021 la Corte d'appello di Bologna, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità: 1) di LA ON, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) e di bancarotta semplice documentale (in tal modo riqualificato il reato di cui al capo B), attribuitigli quale amministratore di fatto de La Frasca s.r.I., dichiarata falita in data 20/04/2015; 2) di OL RI, in relazione al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo B), attribuitole quale amministratrice unica della società appena ricordata. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, rilevando, quanto al capo A): a) che, nonostante la condotta del curatore che non aveva inteso adoperarsi per ricostruire il patrimonio della fallita, non era emersa la prova che i prelevamenti non fossero stati giustificati contabilmente o non fossero stati destinati a pagamenti avvenuti per cassa;
b) che l'assenza di creditori dimostrava la tesi dell'imputato di avere impiegato almeno parte dei denari per l'esercizio dell'attività di impresa;
c) che altra parte era stata utilizzata per esigenze personali del ON, da intendersi come retribuzione del socio lavoratore e dell'amministratrice. Quanto al capo B), si rileva: a) che il reato contestato è da ritenersi impossibile, poiché la società aveva cessato ogni attività nel 2013; b) che i due imputati erano convinti di essere garantiti dall'attività dello studio che si era occupato sino al 2012 della contabilità; c) che il commercialista Zangheri aveva aggiunto di avere intrattenuto rapporti con il solo ON;
d) che la carenza di scritture contabili non era riconducibile all'intento di creare pregiudizio ai creditori e che occorreva considerare come il ON avesse più volte sostenuto di avere avuto colloqui con il curatore per consegnare fatture e documentazione, senza avere poi la possibilità di adempiere. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) come bancarotta semplice. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1 1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ferma l'assoluta genericità della critica indirizzata al curatore, quanto alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio - e ciò senza indugiare sulle conseguenze della bancarotta documentale attribuita ai ricorrenti -, si osserva che non ha alcun rilievo l'accertamento dell'incidenza causale dei prelevamenti rispetto al dissesto della società, dal momento che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437). Ciò posto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01). Premesso che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715) - ciò che, nella specie, non è posto in discussione -, va ribadito che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). Le deduzioni del ricorrente ON - l'unico al quale la bancarotta distrattiva sia stata attribuita - sono del tutto generiche, poiché: a) non indicano quali creditori sarebbero stati soddisfatti (e ciò senza dire dell'assenza, già sottolineata dai giudici di merito, di qualunque quietanza di pagamento) con le somme 2 pacificamente prelevate;
b) non spiegano quale sia il titolo formale giustificativo dei compensi - e in quale ammontare - che si assumono essere stati versati al socio lavoratore e all'amministratrice. Alla luce di tali dati oggettivi e della natura del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, quale sopra delineato, si intende anche come l'invocata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice sia priva del benché minimo fondamento. Con specifico riguardo alla bancarotta documentale semplice, va osservato che il giudice di primo grado ha riqualificato in tali termini il reato originariamente contestato di bancarotta fraudolenta documentale, sottolineando che l'irregolare tenuta della contabilità appariva frutto, più che di un disegno preordinato ad arrecare pregiudizio ai creditori, di un atteggiamento di trascuratezza e negligenza nella cura degli adempimenti legati alla gestione della società. Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02). La deduzione dello stesso ricorso per il quale «ON e RI operavano nella convinzione di avere una copertura da parte dello studio commerciale che avrebbe dovuto presentare per loro le dichiarazioni obbligatorie» conferma che la seconda, lungi dall'essere una mera testa di legno, era una reale amministratrice di diritto, gravata degli obblighi correlati alla sua posizione anche quanto alla tenuta delle scritture contabili. Ne discende che non ha alcun rilievo, soprattutto alla luce del titolo soggettivo dell'addebito, il fatto che il commercialista avesse rapporti esclusivi con il ON. Per il resto, va ribadito, alla stregua della ferma giurisprudenza di questa Corte: a) che, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); b) in tema di bancarotta semplice documentale, la 3 colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa in elígendo, anche quella di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138 - 01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/06/2022