Articolo 43 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 41Articolo 48
Versione
1 giugno 1983
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27 aprile 2001
Art. 43.
Le disposizioni ((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9)) si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34 , 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 .
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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