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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di L'Aquila PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr. AN S. MO– Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 1174/2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025 promossa da
, (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
,), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'Avv. Lara C.F._2
D'Andreamatteo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città Sant'Angelo (PE), V.le Matrino n.86, appellanti contro
(C.F. ), con sede in L'Aquila Via L. Da Vinci 6, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. , rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni 55, appellata avverso la sentenza non definitiva n. 499/2023 pubblicata il 5.4.2023 e la sentenza definitiva n.763/2024 pubblicata il 29.05.2024 entrambe emesse dal Tribunale di Pescara, nel giudizio civile recante R.G. n.225/2022 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per gli appellanti: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
-in via istruttoria, ammettere, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e non ammessi;
-nel merito: a) riformare la Sentenza n.499/2023 del 5.4.2023 e la Sentenza n.763/2024 del 29.05.2024, emesse dal Tribunale di Pescara nel giudizio distinto a R.G. con il n.225/2022, nelle parti e per le ragioni sopra evidenziate e spiegate, secondo l'ordine di priorità logico- giuridica dei motivi che precedono, respingendo la domanda proposta dalla CP_1
, per l'effetto mandando esente gli appellanti da qualsiasi responsabilità e/o
[...] corresponsabilità con la controparte;
b) accogliere la domanda proposta in primo grado dagli appellanti e ribadita in questa sede e condannare la controparte all'integrale refusione dei danni tutti, sì come meglio qualificati e qualificati nel libello introduttivo, in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione, sì come per legge;
c) condannare la controparte anche alle spese tutte e compensi di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, così provvedere:
- nel merito rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra evidenziati;
- per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n. 499/2023 emessa il 05.04.2023 e la successiva sentenza definitiva del Tribunale di Pescara n. 763/2024 emessa il 29.05.2024. Con condanna degli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese anche del presente grado di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 11.1.2022, Parte_1 Par e convenivano innanzi al Tribunale di Pescara la
[...] Parte_2
affinché venisse condanna al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 rispettivamente patiti dagli attori (quantificati nella misura complessiva €. 25.795,31 di cui € 15.154,00 per i danni patrimoniali subiti da , o Parte_2 nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) in conseguenza del sinistro occorso in data 19.1.2021 alle ore 16,30 circa allorquando, mentre Parte_1 percorreva - alla guida del veicolo Lancia Nuova Ypsilon tg.FS142FZ
[...] di proprietà di - Via dell'Abbazia in Montesilvano (PE), un lupo, Parte_2 improvvisamente, gli attraversava la strada e l'automobilista per schivarlo non riusciva ad evitare l'impatto con il finitimo terrapieno. L'attore riportava lesioni fisiche con postumi invalidanti (indicati nella misura di 2,5% per I.P. – 40 gg di IT.T. e 40 gg di I.T. P. al 50%) e sosteneva esborsi per prestazioni medico- terapeutiche, subendo anche un danno morale soggettivo dovuto al turbamento dello stato d'animo per non poter svolgere le abituali attività sportive, di svago e ricreative. Anche l'autovettura tg. FS142FZ subiva gravi danni (per la riparazione veniva rilasciato preventivo per €. 11.193,04) e in quanto non più marciante, veniva ricoverata all'interno del piazzale di un'autocarrozzeria, costringendo gli attori al noleggio di altro mezzo.
2. Esponevano gli attori che, nell'occorso, un altro automobilista, che percorreva la Via dell'Abbazia nello stesso senso di marcia e dietro l'autoveicolo condotto da pag. 2/15 , aveva assistito all'evento e sul luogo del sinistro erano intervenuti gli Parte_1 agenti della Polizia Municipale di Montesilvano che avevano redatto verbale confermando l'avvistamento del lupo nei dintorni di via Fonte dell'Abbazia; lamentavano poi che sul tratto stradale in questione non erano presenti cartelli di avvertimento circa la presenza di animali vaganti nonostante nella zona vi fossero stati continui avvistamenti di animali selvatici e di ciò doveva considerarsi responsabile la per le funzioni attribuitele di vigilanza e Controparte_1 controllo sulla fauna selvatica.
3. Si costituiva in giudizio la che contrastava la domanda Controparte_1 ritenendola infondata sia nell'an che nella misura del quantum. Respingeva ogni addebito non essendoci dimostrazione che l'incidente fosse riconducibile all'attraversamento dell'animale selvatico atteso che, quando la Polizia Municipale era giunta sul posto, gli agenti avevano potuto raccogliere solo le dichiarazioni di e vedere l'autovettura e proprio l'entità dei danni Parte_1 subiti dal veicolo deponeva per una velocità eccessiva tenuta dall'automobilista in un tratto di strada ove vigeva il limite di 50 km/h, per cui anche nella ipotesi di effettivo attraversamento dell'animale, una condotta prudente avrebbe consentito al conducente di arrestare il veicolo senza subire conseguenze dannose. Chiedeva il rigetto della domanda e in subordine di limitare la liquidazione ai soli danni collegati causalmente con l'evento e ascrivili a colpa della P.A.
4. Espletata l'istruttoria con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e prova testimoniale, il Giudice, ritenuta la necessità di stabilire anzitutto la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies cpc concedendo alle parti termine per note;
la causa veniva quindi decisa con la sentenza non definitiva n. 499/2023 con la quale il Tribunale di Pescara, accertava e dichiarava la responsabilità della nella causazione dei danni per cui è causa Controparte_1 nella misura del 50%, e rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione dei danni, rinviando al definitivo anche la decisione sulle spese di giudizio. In particolare, il Tribunale, dalle deposizioni rese dai testi reputava acclarati i fatti esposti dagli attori e quindi, che fu l'improvviso attraversamento della strada da parte di un animale ad imporre al guidatore una repentina sterzata che gli fece perdere il controllo del mezzo, ed escludeva che fossero emersi elementi dai quali dedurre che avesse tenuto una condotta di guida non conformata allo Parte_1 stato dei luoghi, in considerazione della deposizione del teste che Tes_1 seguiva con la propria auto il veicolo dell'attore e che aveva dichiarato che lo stesso viaggiava ad una velocità di circa 40km/h. Il Tribunale poi, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2052 c.c. e assolto l'onere probatorio da parte del pag. 3/15 danneggiato, reputava che la non avesse invece dimostrato la sussistenza CP_1 del caso fortuito ossia di essere stata nell'impossibilità di espletare un controllo sulla fauna selvatica, allegando e provando, ad esempio, la circostanza che, nonostante le ripetute e comprovate segnalazioni di lupi in zona e nonostante le precauzioni adottate al riguardo, non avrebbe potuto evitare l'evento dannoso, quantomeno per profilare una riduzione di responsabilità. Osservava che, tuttavia, pur le migliori azioni di precauzione da parte dell'Ente pubblico non potrebbero mai impedire, nella quasi generalità dei casi, attraversamenti di strade da parte della fauna selvatica proprio in considerazione della natura della stessa che si muove sul territorio in modo affatto prevedibile e prevenibile, dovendo perciò sempre far affidamento, allo scopo di evitare incidenti, sulla condotta degli utenti, da ispirarsi alle regole di precauzione e prudenza, soprattutto in aree extraurbane. Concludeva che la parziale incidenza del caso fortuito induceva alla riduzione del danno subito dagli attori nella misura equitativa del 50%.
5. Con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di CTU medico legale e CTU tecnica ai fini della determinazione del quantum risarcibile.
6. Espletati detti incombenti, la causa veniva decisa con la sentenza n. 763/2024 con la quale il Tribunale di Pescara, alla luce delle perizie in atti, il cui contenuto faceva proprio, quanto al trauma occorso a secondo le Parte_1 conclusioni raggiunte dal CTU medico-legale che riconosceva un' inabilità temporanea al 75% pari a 10 (dieci) giorni, una inabilità temporanea al 50% pari a 15 (quindici) giorni ed una inabilità temporanea al 25% pari a ulteriori 20(venti) giorni e l'insussistenza di residuati postumi permanenti invalidanti, facendo applicazione delle tabelle legali previste per le cd. micropermanenti, aggiornate con DM 16/10/2023, valutava il danno non patrimoniale e patrimoniale subito da nella misura complessiva di € 1.132,15 somma comprensiva di €. Parte_1
36,15 per spese mediche documentate. Nessuna ulteriore somma riteneva essere dovuta all'attore in quanto non era stata offerta da questi nessuna prova circa le conseguenze sofferte a seguito dell'evento, in termini di peggioramento della qualità della vita, quantomeno nel periodo di invalidità temporanea. Quanto al danno patrimoniale subito dall'attrice , sulla base della perizia tecnica Parte_2 depositata, considerava il valore commerciale dell'autoveicolo pari ad € 8.700,00, inoltre riconosceva l'ulteriore importo di €. 450,00, sul rilievo che il danno da fermo tecnico comprende anche il risarcimento delle spese per il noleggio di un'auto sostitutiva, che però doveva essere ridotto al periodo strettamente necessario per la riparazione del mezzo o per l'acquisto di uno nuovo, periodo che stimava non superiore ad un mese. Non riconosceva in favore degli attori l'ulteriore somma richiesta per il rimborso delle spese legali per l'attività
pag. 4/15 stragiudiziale compiuta, in quanto gli attori avevano allegato delle mere ipotesi di conteggio di dette spese, omettendo di provarne l'esborso. Compensava nella misura del 50% le spese legali tra le parti, condannando la al pagamento CP_1 della residua parte in favore dell'erario beneficiando gli attori del gratuito patrocinio. Poneva le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
7. Avverso entrambe le citate sentenze, avendo tempestivamente formulato espressa riserva di gravame nei confronti della pronuncia non definitiva, hanno proposto appello e , lamentando l'errata valutazione Parte_1 Parte_2 delle prove e l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il giudice ha riconosciuto una responsabilità della nella misura del 50% Controparte_1 considerando la concorrente colpa dell'attore cadendo così, Parte_1 con motivazione incomprensibile, in contraddizione nelle conclusioni finali rispetto alle premesse e alle prove raggiunte, in base alle quali invece il Tribunale avrebbe dovuto acclarare l' esclusiva responsabilità della convenuta, per non avere fornito prova del caso fortuito ossia di avere adottato le misure idonee al controllo della fauna selvatica e quindi, di avere installato sulla strada Via Fonte dell'Abbazia in Montesilvano Colle, quanto meno degli appositi segnali di pericolo di attraversamento di animali selvatici, né altri dispositivi (come dissuasori ottici e catadiottri). Gli appellanti hanno censurato anche la sentenza definitiva n.763/2024 per avere conseguentemente dimidiato il risarcimento dei danni in favore degli attori riducendo quindi illegittimamente le somme agli stessi dovuti e per avere omesso di riconoscere alcune voci di danno. Hanno lamentato in particolare l'omessa pronuncia sulla domanda di refusione delle spese per il carroattrezzi e di finanziamento e la violazione degli artt. 191 e 195 cpc per il mancato riconoscimento dei postumi residuati in capo all'attore, ragione per la quali gli appellanti insistono per un rinnovo della CTU o per consentire l'ingresso a ripetuti esami diagnostici per meglio valutare la divergente posizione assunta dal CTU rispetto alle conclusioni del CTP di parte ricorrente. Reputano poi errata la valutazione del danno non patrimoniale operata secondo le tabelle ministeriali in luogo di quelle di Milano non essendo la materia in questione ascrivibile a danno derivante dalla circolazione dei veicoli ma a danno provocato dalla fauna selvatica e comunque insistono per la liquidazione del danno comprensivo del cd. danno morale. Hanno poi lamentato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali per l'attività stragiudiziale non essendo necessario provarne l'esborso come invece sostenuto dal giudice di prime cure. Hanno quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
8. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo per chiedere il rigetto del gravame e la conferma delle impugnate sentenze. Ha contrastato il primo motivo pag. 5/15 considerandolo infondato avendo correttamente il giudice di primo grado valutato le prove e riconosciuto una corresponsabilità del danneggiato nell'evento verificatosi in condizioni di luce piena in una strada urbana con limite di velocità di 50kn/h per cui laddove il conducente avesse tenuto una condotta di guida conforme allo stato dei luoghi ed alla possibile presenza di fauna selvatica avrebbe certamente potuto evitare l'incidente o quantomeno attenuarne le conseguenze. Anche riguardo al secondo motivo di gravame, l'appellata ritiene la sentenza del tutto esente da censure e correttamente valutato il risarcimento del danno operato dal giudice di prime cure. Quanto al danno non patrimoniale, l'appellata ha sottolineato come il CTU medico legale Dott.ssa nella propria relazione, Per_1 evidenziava come nel caso di specie non fossero risultate menomazioni stante la restitutio ad integrum e quindi concludeva per l'insussistenza di fenomeni post traumatici e in risposta alle osservazioni di parte attrice, dopo aver ribadito la differenza tra lesioni e menomazioni, precisava che nel caso di specie si rilevava l'assenza di postumi permanenti in capo al soggetto, posto che la cervicalgia lamentata dallo stesso, era da considerarsi solo un sintomo e non un dato oggettivamente accertabile, limitandosi a riconoscere il solo danno biologico di natura temporanea in capo al danneggiato e tali conclusioni erano state condivise dal Tribunale ritenendole esaustive anche relativamente alle osservazioni di parte attrice, così liquidando correttamente il danno facendo applicazione delle tabelle previste per il caso di lesioni micropermanenti dovendo, inevitabilmente, la fattispecie farsi ricadere nel novero degli incidenti stradali. L'appellata ritiene inoltre corretto anche il mancato riconoscimento del danno morale in assenza di postumi permanenti;
giusta inoltre sarebbe l'esclusione del rimborso delle spese stragiudiziali in assenza di prove sull'effettivo versamento e il mancato riconoscimento di spese per carroattrezzi e finanziamento rispetto alle quali gli attori nulla hanno provato.
9. All'udienza del 22.10.2020 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano l'“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.,115 c.p.c., dell'art.132 c.p.c. sub.4 e dell'art.118 Disp. Di Att. c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., dell'art.2052 c.c. e dell'art. 2054 c.c.” In particolare deducono di aver fornito la prova rigorosa degli elementi richiesti ai fini della responsabilità ex art. 2052 c.c., ossia: la dinamica del sinistro;
la circostanza che l'evento sia stato causato da un animale selvatico (lupo) appartenente ad una specie protetta e rientrante nel patrimonio pag. 6/15 indisponibile dello Stato;
il nesso eziologico tra il fatto dell'animale ed il danno subìto; di contro, la non avrebbe invece allegato fatti estintivi, Controparte_1 modificativi e impeditivi della propria responsabilità e nulla avrebbe dedotto a dimostrazione del caso fortuito, ossia in merito ad una condotta imprevedibile ed inevitabile dell'animale avendo piuttosto fondando la propria difesa su una presunta errata e negligente condotta di guida dell'attore e, dunque, Parte_1 asserendone la colpa nella causazione del sinistro, benché smentita dai documenti e dall'istruttoria orale e comunque non provata dalla convenuta. Gli appellanti si dolgono poi del fatto che il Giudice di prime cure pur avendo riconosciuto che l'attore avrebbe rispettato le regole di precauzione e prudenza, avrebbe poi però concluso per una responsabilità della nella misura ridotta del 50 % CP_1 entrando in contraddizione con quanto esposto in precedenza. Al contrario, all'esito dell'istruttoria espletata, secondo gli appellanti, nell'impugnata sentenza il giudice avrebbe dovuto affermare che il sinistro era da addebitare alla responsabilità esclusiva della stante la sua condotta omissiva, perché CP_1 seppure informata della problematica presente negli specifici luoghi, non si era preoccupata di far installare degli appositi segnali di pericolo di attraversamento di animali selvatici, né altri dispositivi (come dissuasori ottici e catadiottri), per cui la riduzione del danno patito dagli attori nella misura del 50% dovrebbe essere considerata abnorme e contra legem. Asseriscono che quindi il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione degli artt.2052 cc. e 2054 cc, atteso che l'art. 2052 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale per la quale quindi, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento dannoso e nel caso in esame la non ha mai negato di CP_1 essere a conoscenza della anomala presenza di animali selvatici (“lupi”) nella specifica zona teatro del sinistro.
11. Il motivo non può trovare positivo consenso e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse.
12. La Corte di Cassazione, in materia di responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica, nell'ambito dell'orientamento interpretativo ormai consolidato (Cass. 12113/2020; 1348/2020; 18087/2020; 12871/2021; 40254/2021), che ha preso le mosse dalla sentenza n. 7969/2020 -che ha segnato un netto mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale sia di legittimità che di merito prima adottato - oltre a ritenere applicabile il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. anziché quello di cui all'art. 2043 c.c., ha chiarito che, sotto il profilo dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il danno subito, l'appartenenza dell'animale selvatico ad una delle specie protette facenti parte del pag. 7/15 patrimonio indisponibile dello Stato, il nesso causale tra animale selvatico e danno, nonché la dinamica del sinistro, ed ha ulteriormente precisato che: “… non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida... e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità̀ ed irrazionalità̀ per cui –nonostante ogni cautela -non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.” Pertanto, sempre secondo la Suprema Corte: “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.”, quindi, in conclusione: “ l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)” (principio richiamato anche più di recente da: Cass. 25987/2025). 13. Ebbene nel caso in esame, seppure dalla testimonianza resa da - che Tes_1 in occasione del sinistro, seguiva a bordo della propria vettura quella condotta da sembrerebbe che l'auto dell'attore tenesse una velocità di Parte_1 circa 40 km/h (il teste ha dichiarato:” sia la mia auto che quella che mi precedeva teneva un'andatura di circa 40 km/h, anche perché la strada con consentiva una velocità maggiore in considerazione della sua conformazione”), tuttavia dalla copia parziale del verbale della polizia municipale di Montesilvano, come prodotta in atti, non si evince che sul luogo del sinistro vi fossero tracce di frenata tali da far presumere che il conducente dell'autoveicolo Lancia Y abbia posto in essere una efficace azione frenante volta ad arrestare il veicolo di fronte pag. 8/15 all'attraversamento dell'animale da destra verso il lato opposto della strada, per cui non è possibile stabilire se la condotta di guida del conducente potesse ritenersi effettivamente prudente e dunque che egli abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
14. Nella sentenza impugnata invero, il Giudice di primo grado ha affermato che “…il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, e quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato…Nella specie tale onere probatorio, alla luce di quanto già osservato, deve ritenersi pienamente assolto”, ma ha altresì specificato che proprio la natura della fauna selvatica che si muove sul territorio in maniera imprevedibile, impone agli utenti della strada, al fine di evitare incidenti, di adottare regole di precauzione e prudenza e sotto tale profilo, non può ritenersi che la parte appellante abbia fornito la prova di “avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”, prova che può ritenersi soddisfatta mediante la dimostrazione di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. 10031/2006; ord. 4130/2017). 15. Una simile prova, come detto, non è rinvenibile nel compendio istruttorio acquisito nel presente giudizio, infatti, neppure l'eventuale contenimento della velocità del veicolo a 40km/h riveste particolare rilevanza, a fronte delle norme cautelari poste dai primi tre commi dell'art. 141 c.d.s., che impongono al conducente di regolare ed adeguare la velocità del veicolo “alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura”, in modo da
“conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Nella fattispecie risulta – quanto meno dalle dichiarazioni rese dal teste che il conducente dell'autovettura Lancia, per evitare l'animale che Tes_1 attraversava da destra verso sinistra la strada “sterzò salendo sulla cunetta sulla destra, ribaltandosi”, nulla riferisce il teste in merito ad un tentativo del conducente di arrestare il veicolo mediante un'azione frenante che avrebbe evitato la fuoriuscita di strada ed il ribaltamento del mezzo.
16. Pertanto, considerata la concorrente applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. e la pari efficacia di entrambe le presunzioni (Cass. 17253/2024), la conseguenza, secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di legittimità è che, ove non sia pag. 9/15 efficacemente superata alcuna di tali presunzioni, il danneggiato che sia anche conducente (come nella fattispecie) potrà conseguire il ristoro della sola metà dei danni patiti (così più di recente: Cass. 21427/2025).
17. Stante quanto sin qui esposto, la censura mossa dagli appellanti avverso le sentenze impugnate risulta manifestamente infondata e sul punto le pronunce devono trovare conferma.
18. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti denunciano:” Violazione degli articoli 191 e 195 c.p.c.. Omessa pronuncia sulla domanda di refusione delle spese del carroattrezzi e di finanziamento, violazione dell'art.161 c.p.c.”. In particolare, gli appellanti contestano l'erroneità del risarcimento del danno operato dal giudice di prime cure, in primis per la contestata dimidiazione della posta risarcitoria in ragione dell'attribuzione del solo 50% di responsabilità alla convenuta , CP_1 inoltre perché il Giudice non avrebbe tenuto conto delle osservazioni del CT di parte attrice, che erano state redatte per confutare il mancato riconoscimento da parte del CTU designato di postumi invalidanti e il Tribunale avrebbe dovuto consentire, se non una rinnovazione della CTU, l'ingresso di nuovi esami diagnostici per meglio valutare le divergenti posizioni sulla dibattuta questione dei
“postumi” e garantire il giusto contraddittorio e il diritto alla difesa. Gli appellanti lamentano poi anche la quantificazione giudiziale del danno alla salute, effettuato dal Giudice di prime cure per l'errata applicazione delle tabelle Ministeriali in luogo di quelle di Milano, poiché il danno non è derivato dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, ex art. 139 cod. ass., ma dalla fauna selvatica. Censurano poi la sentenza laddove è stato escluso il rimborso delle spese legali per l'attività stragiudiziale, sull'errata motivazione che gli attori non ne avrebbero provato l'esborso, ad avviso degli appellanti non necessario. Gli appellanti si dolgono infine del mancato riconoscimento dell'integralità delle spese di noleggio del mezzo, ridotte dal giudice ad un periodo non superiore ad un mese e l'omesso esame della spesa relativa al carroattrezzi.
19. Superata con il respingimento del primo motivo di gravame la problematica inerente la dimidiazione del risarcimento, si osserva che il secondo motivo di impugnativa merita condivisione solo in parte e nei termini di seguito esposti.
20. Deve in primo luogo respingersi la richiesta di rinnovo della CTU o di acquisizione di aggiornati esami strumentali di parte, atteso che la consulenza d'ufficio già espletata appare esaustiva e priva di lacune, contraddizioni o sopravvenienze decisive. Invero, le doglianze mosse dagli appellanti in merito al mancato riconoscimento dei postumi invalidanti in capo all'attore non Parte_1
pag. 10/15 fanno che ricalcare le osservazioni già mosse alla relazione peritale d'ufficio, che il Giudice ha ritenuto non inficiassero le conclusioni raggiunte nell'elaborato dell'ausiliario che ha fatto proprio, ribadendo - come già fatto dal perito d'ufficio all'esito del vaglio delle osservazioni sollevate al suo elaborato- che ciò che interessa ai fini della valutazione del danno sono le menomazioni che permangono alle lesioni subite e non le lesioni stesse. Infatti, come ben spiegato dal CTU dott.ssa nei chiarimenti offerti all'esito delle osservazioni mosse Persona_2 per conto dell'attore dall'avv. D'Andreamatteo alla bozza di perizia, “certamente non sono le lesioni a dare luogo a risarcimento per danno biologico, ma le menomazioni che ne conseguono. Infatti, per lesione si intende qualsiasi modificazione dell'individuo che necessiti di un intervento diagnostico- terapeutico. Per menomazione si intende il postumo a carattere permanente, possibile ma non obbligatorio, di una lesione;
viene valutata dal Medico Legale alla fine dell'evoluzione riparativa del trauma subito. Viceversa non potrà ritenersi provata una sintomatologia soggettiva “permanente” lamentata in esito di lesioni che, secondo il normale procedere degli eventi (id quod plaerumque accidit) conducono ad una guarigione completa”; inoltre l'ausiliare d'ufficio, il cui parere è condiviso integralmente anche da questa Corte, stante la negatività sia dell'esame obiettivo compiuto sul periziando in sede di operazioni peritali sia dell'esame dei radiogrammi visionati nell'occasione e risultati nella norma, ha confermato - tenuto conto anche del tempo trascorso dalla data del sinistro a quella della visita peritale - l'esclusione di postumi invalidanti oltre che la valutazione dell'invalidità temporanea già espressa in complessivi giorni 45 dei quali 10 al 75%, 15 al 50% e ulteriori 20 al 25%, considerando quella invece indicata dal CTP degli attori, dott. (ITT gg 40 e ITP al 50% gg 40) non Per_3 condivisibile ed enfatizzata, in considerazione delle dichiarazioni rese da durante la visita che affermava di avere utilizzato il collare cervicale Parte_1 per alcuni giorni in assenza di FKT.
21. Quanto alla lamentata quantificazione del danno effettuata dl Giudice di prime cure con l'applicazione delle tabelle ministeriali anziché quelle di Milano purché maggiorate dalla valutazione complessiva di tutti i danni-conseguenza, del fatto illecito lesivo della salute, con l'inserimento della voce di danno morale, non riconosciuto perché non provato, deve osservarsi come il rilievo possa reputarsi solo parzialmente fondato e nei limiti di seguito espressi.
22. Occorre premettere che, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass.
pag. 11/15 12408/2011), così come quelli relativi al danno provocato da fauna selvatica che ci occupa e in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, poiché l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la Suprema Corte ha ritenuto di fare riferimento al criterio di liquidazione predisposto nelle tabelle del Tribunale di Milano riconoscendo a queste un'efficacia para-normativa (Cass. 9950/2017; Cass. 8532/2020). Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata deve dunque essere emendata laddove facendo applicazione delle tabelle per le micropermanenti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il danno patrimoniale (per spese mediche documentate € 36,15) e biologico da riconoscersi in favore di poteva essere Parte_1 complessivamente determinato all'attualità in € 1.132,15, importo da dimezzare e quindi liquidato nella misura di €. 566,00. Infatti, dovendo fare applicazione delle Tabelle di Milano 2021, e tenuto conto del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale pari ad €. 99,00 per un giorno di inabilità temporanea assoluta (importo che include sia la componente dinamico-relazionale che la componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile), il danno non patrimoniale e patrimoniale subito dall'appellante va così Parte_1 rideterminato: I.T.P. al 75% per 10 gg. = €. 74,25 x 10 = €. 742,50 I.T.P. al 50% per 15 gg. = €. 49,50 X 15= €. 742,50 I.T.P. al 25% per 20 gg=€. 24,75 x 20= €. 495,00 e così per un totale di €. 1.980.00, importo da ridurre nella misura del 50% e quindi da liquidare in €. 990,00 a cui va aggiunto quello delle spese mediche documentate ridotte alla metà di €. 18,07, così per un totale complessivo di €. 1.008,07 (in sostituzione di quello indicato nella sentenza impugnata di €. 566,00), oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo come disposto nella sentenza impugnata, sotto questo profilo non impugnata. Non sussistono allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento fino ad un massimo del 50% del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute.
23. Parte appellante reclama altresì la mancata liquidazione delle competenze legali per la fase stragiudiziale che il Giudice di primo grado non ha ritenuto rimborsabili sul rilevo che gli attori avevano allegato mere ipotesi di conteggio senza provarne l'esborso. Obietta al riguardo che la prenotula offerta non è una mera ipotesi di conteggio, ma, è stata redatta sulla base delle vigenti tabelle ministeriali e rimessa, al prudente apprezzamento Giudiziale per la liquidazione e le spese relative all'attività stragiudiziale non pagata costituiscono una autonoma voce di danno patrimoniale, quand'anche futuro, non risultando ancora riscosse dall'avvocato.
pag. 12/15 24. La censura non merita condivisione.
25. Infatti, le spese di assistenza legale stragiudiziale sono soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. S.U. 16990/2017; Cass. 24481/2020) e nel caso che ci occupa non vi è comunque prova degli esborsi da parte del danneggiato cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato la spesa di cui chiede il riconoscimento (Cass. 6422/2017) e quindi di provare il danno emergente sofferto. Il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati e le censure non offrono spunti per una emenda sul punto della sentenza impugnata.
26. Gli appellanti si dolgono poi per il mancato riconoscimento dell'integralità delle spese di noleggio del mezzo sostitutivo di quello danneggiato avendo il giudice di prime cure liquidato il solo importo di €. 450,00 sul rilievo che “tale voce di danno non può essere riconosciuto se non per il periodo strettamente necessario per la riparazione del mezzo o per l'acquisto di uno nuovo, periodo stimabile in ragione non superiore al mese”, ma gli appellanti sostengono che invece la spesa sopportata a tale scopo era necessitata per gli spostamenti degli attori, per il mancato pronto ristoro del danno da parte della e per l'impossibilità di CP_1 acquistare subito una nuova vettura essendo già gravati dal finanziamento contratto per l'acquisto del veicolo non più utilizzabile.
27. La censura è fondata.
28. Invero, premesso che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, deve osservarsi come a tal fine la Suprema Corte reputa sufficiente la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. 27389/2022; Cass. 32946/2024). Nella fattispecie, la spesa sopportata dall'appellante per il noleggio dell'auto sostitutiva risulta documentata dalle fatture prodotte che, temporalmente si considerano ricollegabili presuntivamente al sinistro avvenuto il 19.1.2015. Sicché sul punto la sentenza gravata deve essere emendata e deve riconoscersi in favore della parte appellante in luogo dell'importo di €. 450,00 (per un solo mese di noleggio auto), l'importo complessivo dell'esborso sostenuto pari ad €. 1.350,00, importo da ridursi del 50% per le ragioni esposte in precedenza. Deve poi essere riconosciuto in favore dell'appellante il rimborso della spesa documentata dalla fattura n. 81/S del 18.3.2021 di €. 100,00 per il soccorso stradale e il trasporto del mezzo incidentato presso la ridotto alla metà. Per Controparte_3
pag. 13/15 cui il danno patrimoniale complessivamente subito da è pari ad Parte_2
€. 5.075,00 (€. 4.350,00 danno auto + €. 675,00 danno da fermo tecnico + €. 50,00 spesa carroattrezzi) somma che deve sostituirsi a quella di €. 4.575,00 riconosciuta nella sentenza impugnata in favore dell'attrice.
29. Tenendo conto dell'esito complessivo della lite, le spese di primo grado vengono confermate e le spese del giudizio di gravame vengono poste a carico della stante il parziale accoglimento delle domande risarcitorie Controparte_1 avanzate dagli appellanti il cui accertamento ha reso necessario lo svolgimento del presente giudizio. Le spese del giudizio di gravame vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto oltre che del valore della controversia secondo il decisum, delle attività processuali effettivamente svolte con l'esclusione del compenso per la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza definitiva n. 763/2024 pubblicata il 29.05.2024 del Tribunale di Pescara, che per il resto deve essere confermata, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello proposto da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto -confermata la responsabilità della nella causazione dei danni per Controparte_1 cui è causa nella misura del 50% come statuito nella sentenza non definitiva n. 499/2023 pubblicata il 5.4.2023 - in parziale riforma della sentenza n. 763/2024, condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante l'importo complessivo di €. 1.008,07 Parte_1 oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti e condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante a titolo di danni patrimoniali subiti l'importo complessivo Parte_2 di €. 5.075,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come stabilito nella sentenza di primo grado, somme alle quali deve essere detratto l'importo già riconosciuto dalla sentenza di primo grado se già corrisposto in favore della parte appellante;
- condanna la in persona del Presidente della Giunta regionale p.t al Controparte_1 rimborso delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante che liquida nella misura complessiva di €. 4.380,50 di cui €. 382,50 per spese ed €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge, da pagarsi in favore dello Stato essendo stati entrambi gli appellanti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
pag. 14/15 Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Maria Luisa Martini Il Presidente
AN S. MO
pag. 15/15
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr. AN S. MO– Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 1174/2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025 promossa da
, (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
,), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'Avv. Lara C.F._2
D'Andreamatteo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città Sant'Angelo (PE), V.le Matrino n.86, appellanti contro
(C.F. ), con sede in L'Aquila Via L. Da Vinci 6, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. , rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni 55, appellata avverso la sentenza non definitiva n. 499/2023 pubblicata il 5.4.2023 e la sentenza definitiva n.763/2024 pubblicata il 29.05.2024 entrambe emesse dal Tribunale di Pescara, nel giudizio civile recante R.G. n.225/2022 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per gli appellanti: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
-in via istruttoria, ammettere, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e non ammessi;
-nel merito: a) riformare la Sentenza n.499/2023 del 5.4.2023 e la Sentenza n.763/2024 del 29.05.2024, emesse dal Tribunale di Pescara nel giudizio distinto a R.G. con il n.225/2022, nelle parti e per le ragioni sopra evidenziate e spiegate, secondo l'ordine di priorità logico- giuridica dei motivi che precedono, respingendo la domanda proposta dalla CP_1
, per l'effetto mandando esente gli appellanti da qualsiasi responsabilità e/o
[...] corresponsabilità con la controparte;
b) accogliere la domanda proposta in primo grado dagli appellanti e ribadita in questa sede e condannare la controparte all'integrale refusione dei danni tutti, sì come meglio qualificati e qualificati nel libello introduttivo, in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione, sì come per legge;
c) condannare la controparte anche alle spese tutte e compensi di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, così provvedere:
- nel merito rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra evidenziati;
- per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n. 499/2023 emessa il 05.04.2023 e la successiva sentenza definitiva del Tribunale di Pescara n. 763/2024 emessa il 29.05.2024. Con condanna degli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese anche del presente grado di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 11.1.2022, Parte_1 Par e convenivano innanzi al Tribunale di Pescara la
[...] Parte_2
affinché venisse condanna al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 rispettivamente patiti dagli attori (quantificati nella misura complessiva €. 25.795,31 di cui € 15.154,00 per i danni patrimoniali subiti da , o Parte_2 nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) in conseguenza del sinistro occorso in data 19.1.2021 alle ore 16,30 circa allorquando, mentre Parte_1 percorreva - alla guida del veicolo Lancia Nuova Ypsilon tg.FS142FZ
[...] di proprietà di - Via dell'Abbazia in Montesilvano (PE), un lupo, Parte_2 improvvisamente, gli attraversava la strada e l'automobilista per schivarlo non riusciva ad evitare l'impatto con il finitimo terrapieno. L'attore riportava lesioni fisiche con postumi invalidanti (indicati nella misura di 2,5% per I.P. – 40 gg di IT.T. e 40 gg di I.T. P. al 50%) e sosteneva esborsi per prestazioni medico- terapeutiche, subendo anche un danno morale soggettivo dovuto al turbamento dello stato d'animo per non poter svolgere le abituali attività sportive, di svago e ricreative. Anche l'autovettura tg. FS142FZ subiva gravi danni (per la riparazione veniva rilasciato preventivo per €. 11.193,04) e in quanto non più marciante, veniva ricoverata all'interno del piazzale di un'autocarrozzeria, costringendo gli attori al noleggio di altro mezzo.
2. Esponevano gli attori che, nell'occorso, un altro automobilista, che percorreva la Via dell'Abbazia nello stesso senso di marcia e dietro l'autoveicolo condotto da pag. 2/15 , aveva assistito all'evento e sul luogo del sinistro erano intervenuti gli Parte_1 agenti della Polizia Municipale di Montesilvano che avevano redatto verbale confermando l'avvistamento del lupo nei dintorni di via Fonte dell'Abbazia; lamentavano poi che sul tratto stradale in questione non erano presenti cartelli di avvertimento circa la presenza di animali vaganti nonostante nella zona vi fossero stati continui avvistamenti di animali selvatici e di ciò doveva considerarsi responsabile la per le funzioni attribuitele di vigilanza e Controparte_1 controllo sulla fauna selvatica.
3. Si costituiva in giudizio la che contrastava la domanda Controparte_1 ritenendola infondata sia nell'an che nella misura del quantum. Respingeva ogni addebito non essendoci dimostrazione che l'incidente fosse riconducibile all'attraversamento dell'animale selvatico atteso che, quando la Polizia Municipale era giunta sul posto, gli agenti avevano potuto raccogliere solo le dichiarazioni di e vedere l'autovettura e proprio l'entità dei danni Parte_1 subiti dal veicolo deponeva per una velocità eccessiva tenuta dall'automobilista in un tratto di strada ove vigeva il limite di 50 km/h, per cui anche nella ipotesi di effettivo attraversamento dell'animale, una condotta prudente avrebbe consentito al conducente di arrestare il veicolo senza subire conseguenze dannose. Chiedeva il rigetto della domanda e in subordine di limitare la liquidazione ai soli danni collegati causalmente con l'evento e ascrivili a colpa della P.A.
4. Espletata l'istruttoria con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e prova testimoniale, il Giudice, ritenuta la necessità di stabilire anzitutto la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies cpc concedendo alle parti termine per note;
la causa veniva quindi decisa con la sentenza non definitiva n. 499/2023 con la quale il Tribunale di Pescara, accertava e dichiarava la responsabilità della nella causazione dei danni per cui è causa Controparte_1 nella misura del 50%, e rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione dei danni, rinviando al definitivo anche la decisione sulle spese di giudizio. In particolare, il Tribunale, dalle deposizioni rese dai testi reputava acclarati i fatti esposti dagli attori e quindi, che fu l'improvviso attraversamento della strada da parte di un animale ad imporre al guidatore una repentina sterzata che gli fece perdere il controllo del mezzo, ed escludeva che fossero emersi elementi dai quali dedurre che avesse tenuto una condotta di guida non conformata allo Parte_1 stato dei luoghi, in considerazione della deposizione del teste che Tes_1 seguiva con la propria auto il veicolo dell'attore e che aveva dichiarato che lo stesso viaggiava ad una velocità di circa 40km/h. Il Tribunale poi, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2052 c.c. e assolto l'onere probatorio da parte del pag. 3/15 danneggiato, reputava che la non avesse invece dimostrato la sussistenza CP_1 del caso fortuito ossia di essere stata nell'impossibilità di espletare un controllo sulla fauna selvatica, allegando e provando, ad esempio, la circostanza che, nonostante le ripetute e comprovate segnalazioni di lupi in zona e nonostante le precauzioni adottate al riguardo, non avrebbe potuto evitare l'evento dannoso, quantomeno per profilare una riduzione di responsabilità. Osservava che, tuttavia, pur le migliori azioni di precauzione da parte dell'Ente pubblico non potrebbero mai impedire, nella quasi generalità dei casi, attraversamenti di strade da parte della fauna selvatica proprio in considerazione della natura della stessa che si muove sul territorio in modo affatto prevedibile e prevenibile, dovendo perciò sempre far affidamento, allo scopo di evitare incidenti, sulla condotta degli utenti, da ispirarsi alle regole di precauzione e prudenza, soprattutto in aree extraurbane. Concludeva che la parziale incidenza del caso fortuito induceva alla riduzione del danno subito dagli attori nella misura equitativa del 50%.
5. Con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di CTU medico legale e CTU tecnica ai fini della determinazione del quantum risarcibile.
6. Espletati detti incombenti, la causa veniva decisa con la sentenza n. 763/2024 con la quale il Tribunale di Pescara, alla luce delle perizie in atti, il cui contenuto faceva proprio, quanto al trauma occorso a secondo le Parte_1 conclusioni raggiunte dal CTU medico-legale che riconosceva un' inabilità temporanea al 75% pari a 10 (dieci) giorni, una inabilità temporanea al 50% pari a 15 (quindici) giorni ed una inabilità temporanea al 25% pari a ulteriori 20(venti) giorni e l'insussistenza di residuati postumi permanenti invalidanti, facendo applicazione delle tabelle legali previste per le cd. micropermanenti, aggiornate con DM 16/10/2023, valutava il danno non patrimoniale e patrimoniale subito da nella misura complessiva di € 1.132,15 somma comprensiva di €. Parte_1
36,15 per spese mediche documentate. Nessuna ulteriore somma riteneva essere dovuta all'attore in quanto non era stata offerta da questi nessuna prova circa le conseguenze sofferte a seguito dell'evento, in termini di peggioramento della qualità della vita, quantomeno nel periodo di invalidità temporanea. Quanto al danno patrimoniale subito dall'attrice , sulla base della perizia tecnica Parte_2 depositata, considerava il valore commerciale dell'autoveicolo pari ad € 8.700,00, inoltre riconosceva l'ulteriore importo di €. 450,00, sul rilievo che il danno da fermo tecnico comprende anche il risarcimento delle spese per il noleggio di un'auto sostitutiva, che però doveva essere ridotto al periodo strettamente necessario per la riparazione del mezzo o per l'acquisto di uno nuovo, periodo che stimava non superiore ad un mese. Non riconosceva in favore degli attori l'ulteriore somma richiesta per il rimborso delle spese legali per l'attività
pag. 4/15 stragiudiziale compiuta, in quanto gli attori avevano allegato delle mere ipotesi di conteggio di dette spese, omettendo di provarne l'esborso. Compensava nella misura del 50% le spese legali tra le parti, condannando la al pagamento CP_1 della residua parte in favore dell'erario beneficiando gli attori del gratuito patrocinio. Poneva le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
7. Avverso entrambe le citate sentenze, avendo tempestivamente formulato espressa riserva di gravame nei confronti della pronuncia non definitiva, hanno proposto appello e , lamentando l'errata valutazione Parte_1 Parte_2 delle prove e l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui il giudice ha riconosciuto una responsabilità della nella misura del 50% Controparte_1 considerando la concorrente colpa dell'attore cadendo così, Parte_1 con motivazione incomprensibile, in contraddizione nelle conclusioni finali rispetto alle premesse e alle prove raggiunte, in base alle quali invece il Tribunale avrebbe dovuto acclarare l' esclusiva responsabilità della convenuta, per non avere fornito prova del caso fortuito ossia di avere adottato le misure idonee al controllo della fauna selvatica e quindi, di avere installato sulla strada Via Fonte dell'Abbazia in Montesilvano Colle, quanto meno degli appositi segnali di pericolo di attraversamento di animali selvatici, né altri dispositivi (come dissuasori ottici e catadiottri). Gli appellanti hanno censurato anche la sentenza definitiva n.763/2024 per avere conseguentemente dimidiato il risarcimento dei danni in favore degli attori riducendo quindi illegittimamente le somme agli stessi dovuti e per avere omesso di riconoscere alcune voci di danno. Hanno lamentato in particolare l'omessa pronuncia sulla domanda di refusione delle spese per il carroattrezzi e di finanziamento e la violazione degli artt. 191 e 195 cpc per il mancato riconoscimento dei postumi residuati in capo all'attore, ragione per la quali gli appellanti insistono per un rinnovo della CTU o per consentire l'ingresso a ripetuti esami diagnostici per meglio valutare la divergente posizione assunta dal CTU rispetto alle conclusioni del CTP di parte ricorrente. Reputano poi errata la valutazione del danno non patrimoniale operata secondo le tabelle ministeriali in luogo di quelle di Milano non essendo la materia in questione ascrivibile a danno derivante dalla circolazione dei veicoli ma a danno provocato dalla fauna selvatica e comunque insistono per la liquidazione del danno comprensivo del cd. danno morale. Hanno poi lamentato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali per l'attività stragiudiziale non essendo necessario provarne l'esborso come invece sostenuto dal giudice di prime cure. Hanno quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
8. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo per chiedere il rigetto del gravame e la conferma delle impugnate sentenze. Ha contrastato il primo motivo pag. 5/15 considerandolo infondato avendo correttamente il giudice di primo grado valutato le prove e riconosciuto una corresponsabilità del danneggiato nell'evento verificatosi in condizioni di luce piena in una strada urbana con limite di velocità di 50kn/h per cui laddove il conducente avesse tenuto una condotta di guida conforme allo stato dei luoghi ed alla possibile presenza di fauna selvatica avrebbe certamente potuto evitare l'incidente o quantomeno attenuarne le conseguenze. Anche riguardo al secondo motivo di gravame, l'appellata ritiene la sentenza del tutto esente da censure e correttamente valutato il risarcimento del danno operato dal giudice di prime cure. Quanto al danno non patrimoniale, l'appellata ha sottolineato come il CTU medico legale Dott.ssa nella propria relazione, Per_1 evidenziava come nel caso di specie non fossero risultate menomazioni stante la restitutio ad integrum e quindi concludeva per l'insussistenza di fenomeni post traumatici e in risposta alle osservazioni di parte attrice, dopo aver ribadito la differenza tra lesioni e menomazioni, precisava che nel caso di specie si rilevava l'assenza di postumi permanenti in capo al soggetto, posto che la cervicalgia lamentata dallo stesso, era da considerarsi solo un sintomo e non un dato oggettivamente accertabile, limitandosi a riconoscere il solo danno biologico di natura temporanea in capo al danneggiato e tali conclusioni erano state condivise dal Tribunale ritenendole esaustive anche relativamente alle osservazioni di parte attrice, così liquidando correttamente il danno facendo applicazione delle tabelle previste per il caso di lesioni micropermanenti dovendo, inevitabilmente, la fattispecie farsi ricadere nel novero degli incidenti stradali. L'appellata ritiene inoltre corretto anche il mancato riconoscimento del danno morale in assenza di postumi permanenti;
giusta inoltre sarebbe l'esclusione del rimborso delle spese stragiudiziali in assenza di prove sull'effettivo versamento e il mancato riconoscimento di spese per carroattrezzi e finanziamento rispetto alle quali gli attori nulla hanno provato.
9. All'udienza del 22.10.2020 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano l'“Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.,115 c.p.c., dell'art.132 c.p.c. sub.4 e dell'art.118 Disp. Di Att. c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., dell'art.2052 c.c. e dell'art. 2054 c.c.” In particolare deducono di aver fornito la prova rigorosa degli elementi richiesti ai fini della responsabilità ex art. 2052 c.c., ossia: la dinamica del sinistro;
la circostanza che l'evento sia stato causato da un animale selvatico (lupo) appartenente ad una specie protetta e rientrante nel patrimonio pag. 6/15 indisponibile dello Stato;
il nesso eziologico tra il fatto dell'animale ed il danno subìto; di contro, la non avrebbe invece allegato fatti estintivi, Controparte_1 modificativi e impeditivi della propria responsabilità e nulla avrebbe dedotto a dimostrazione del caso fortuito, ossia in merito ad una condotta imprevedibile ed inevitabile dell'animale avendo piuttosto fondando la propria difesa su una presunta errata e negligente condotta di guida dell'attore e, dunque, Parte_1 asserendone la colpa nella causazione del sinistro, benché smentita dai documenti e dall'istruttoria orale e comunque non provata dalla convenuta. Gli appellanti si dolgono poi del fatto che il Giudice di prime cure pur avendo riconosciuto che l'attore avrebbe rispettato le regole di precauzione e prudenza, avrebbe poi però concluso per una responsabilità della nella misura ridotta del 50 % CP_1 entrando in contraddizione con quanto esposto in precedenza. Al contrario, all'esito dell'istruttoria espletata, secondo gli appellanti, nell'impugnata sentenza il giudice avrebbe dovuto affermare che il sinistro era da addebitare alla responsabilità esclusiva della stante la sua condotta omissiva, perché CP_1 seppure informata della problematica presente negli specifici luoghi, non si era preoccupata di far installare degli appositi segnali di pericolo di attraversamento di animali selvatici, né altri dispositivi (come dissuasori ottici e catadiottri), per cui la riduzione del danno patito dagli attori nella misura del 50% dovrebbe essere considerata abnorme e contra legem. Asseriscono che quindi il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione degli artt.2052 cc. e 2054 cc, atteso che l'art. 2052 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale per la quale quindi, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento dannoso e nel caso in esame la non ha mai negato di CP_1 essere a conoscenza della anomala presenza di animali selvatici (“lupi”) nella specifica zona teatro del sinistro.
11. Il motivo non può trovare positivo consenso e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse.
12. La Corte di Cassazione, in materia di responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica, nell'ambito dell'orientamento interpretativo ormai consolidato (Cass. 12113/2020; 1348/2020; 18087/2020; 12871/2021; 40254/2021), che ha preso le mosse dalla sentenza n. 7969/2020 -che ha segnato un netto mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale sia di legittimità che di merito prima adottato - oltre a ritenere applicabile il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. anziché quello di cui all'art. 2043 c.c., ha chiarito che, sotto il profilo dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il danno subito, l'appartenenza dell'animale selvatico ad una delle specie protette facenti parte del pag. 7/15 patrimonio indisponibile dello Stato, il nesso causale tra animale selvatico e danno, nonché la dinamica del sinistro, ed ha ulteriormente precisato che: “… non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida... e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità̀ ed irrazionalità̀ per cui –nonostante ogni cautela -non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.” Pertanto, sempre secondo la Suprema Corte: “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.”, quindi, in conclusione: “ l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)” (principio richiamato anche più di recente da: Cass. 25987/2025). 13. Ebbene nel caso in esame, seppure dalla testimonianza resa da - che Tes_1 in occasione del sinistro, seguiva a bordo della propria vettura quella condotta da sembrerebbe che l'auto dell'attore tenesse una velocità di Parte_1 circa 40 km/h (il teste ha dichiarato:” sia la mia auto che quella che mi precedeva teneva un'andatura di circa 40 km/h, anche perché la strada con consentiva una velocità maggiore in considerazione della sua conformazione”), tuttavia dalla copia parziale del verbale della polizia municipale di Montesilvano, come prodotta in atti, non si evince che sul luogo del sinistro vi fossero tracce di frenata tali da far presumere che il conducente dell'autoveicolo Lancia Y abbia posto in essere una efficace azione frenante volta ad arrestare il veicolo di fronte pag. 8/15 all'attraversamento dell'animale da destra verso il lato opposto della strada, per cui non è possibile stabilire se la condotta di guida del conducente potesse ritenersi effettivamente prudente e dunque che egli abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
14. Nella sentenza impugnata invero, il Giudice di primo grado ha affermato che “…il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, e quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato…Nella specie tale onere probatorio, alla luce di quanto già osservato, deve ritenersi pienamente assolto”, ma ha altresì specificato che proprio la natura della fauna selvatica che si muove sul territorio in maniera imprevedibile, impone agli utenti della strada, al fine di evitare incidenti, di adottare regole di precauzione e prudenza e sotto tale profilo, non può ritenersi che la parte appellante abbia fornito la prova di “avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”, prova che può ritenersi soddisfatta mediante la dimostrazione di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. 10031/2006; ord. 4130/2017). 15. Una simile prova, come detto, non è rinvenibile nel compendio istruttorio acquisito nel presente giudizio, infatti, neppure l'eventuale contenimento della velocità del veicolo a 40km/h riveste particolare rilevanza, a fronte delle norme cautelari poste dai primi tre commi dell'art. 141 c.d.s., che impongono al conducente di regolare ed adeguare la velocità del veicolo “alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura”, in modo da
“conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Nella fattispecie risulta – quanto meno dalle dichiarazioni rese dal teste che il conducente dell'autovettura Lancia, per evitare l'animale che Tes_1 attraversava da destra verso sinistra la strada “sterzò salendo sulla cunetta sulla destra, ribaltandosi”, nulla riferisce il teste in merito ad un tentativo del conducente di arrestare il veicolo mediante un'azione frenante che avrebbe evitato la fuoriuscita di strada ed il ribaltamento del mezzo.
16. Pertanto, considerata la concorrente applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. e la pari efficacia di entrambe le presunzioni (Cass. 17253/2024), la conseguenza, secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di legittimità è che, ove non sia pag. 9/15 efficacemente superata alcuna di tali presunzioni, il danneggiato che sia anche conducente (come nella fattispecie) potrà conseguire il ristoro della sola metà dei danni patiti (così più di recente: Cass. 21427/2025).
17. Stante quanto sin qui esposto, la censura mossa dagli appellanti avverso le sentenze impugnate risulta manifestamente infondata e sul punto le pronunce devono trovare conferma.
18. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti denunciano:” Violazione degli articoli 191 e 195 c.p.c.. Omessa pronuncia sulla domanda di refusione delle spese del carroattrezzi e di finanziamento, violazione dell'art.161 c.p.c.”. In particolare, gli appellanti contestano l'erroneità del risarcimento del danno operato dal giudice di prime cure, in primis per la contestata dimidiazione della posta risarcitoria in ragione dell'attribuzione del solo 50% di responsabilità alla convenuta , CP_1 inoltre perché il Giudice non avrebbe tenuto conto delle osservazioni del CT di parte attrice, che erano state redatte per confutare il mancato riconoscimento da parte del CTU designato di postumi invalidanti e il Tribunale avrebbe dovuto consentire, se non una rinnovazione della CTU, l'ingresso di nuovi esami diagnostici per meglio valutare le divergenti posizioni sulla dibattuta questione dei
“postumi” e garantire il giusto contraddittorio e il diritto alla difesa. Gli appellanti lamentano poi anche la quantificazione giudiziale del danno alla salute, effettuato dal Giudice di prime cure per l'errata applicazione delle tabelle Ministeriali in luogo di quelle di Milano, poiché il danno non è derivato dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, ex art. 139 cod. ass., ma dalla fauna selvatica. Censurano poi la sentenza laddove è stato escluso il rimborso delle spese legali per l'attività stragiudiziale, sull'errata motivazione che gli attori non ne avrebbero provato l'esborso, ad avviso degli appellanti non necessario. Gli appellanti si dolgono infine del mancato riconoscimento dell'integralità delle spese di noleggio del mezzo, ridotte dal giudice ad un periodo non superiore ad un mese e l'omesso esame della spesa relativa al carroattrezzi.
19. Superata con il respingimento del primo motivo di gravame la problematica inerente la dimidiazione del risarcimento, si osserva che il secondo motivo di impugnativa merita condivisione solo in parte e nei termini di seguito esposti.
20. Deve in primo luogo respingersi la richiesta di rinnovo della CTU o di acquisizione di aggiornati esami strumentali di parte, atteso che la consulenza d'ufficio già espletata appare esaustiva e priva di lacune, contraddizioni o sopravvenienze decisive. Invero, le doglianze mosse dagli appellanti in merito al mancato riconoscimento dei postumi invalidanti in capo all'attore non Parte_1
pag. 10/15 fanno che ricalcare le osservazioni già mosse alla relazione peritale d'ufficio, che il Giudice ha ritenuto non inficiassero le conclusioni raggiunte nell'elaborato dell'ausiliario che ha fatto proprio, ribadendo - come già fatto dal perito d'ufficio all'esito del vaglio delle osservazioni sollevate al suo elaborato- che ciò che interessa ai fini della valutazione del danno sono le menomazioni che permangono alle lesioni subite e non le lesioni stesse. Infatti, come ben spiegato dal CTU dott.ssa nei chiarimenti offerti all'esito delle osservazioni mosse Persona_2 per conto dell'attore dall'avv. D'Andreamatteo alla bozza di perizia, “certamente non sono le lesioni a dare luogo a risarcimento per danno biologico, ma le menomazioni che ne conseguono. Infatti, per lesione si intende qualsiasi modificazione dell'individuo che necessiti di un intervento diagnostico- terapeutico. Per menomazione si intende il postumo a carattere permanente, possibile ma non obbligatorio, di una lesione;
viene valutata dal Medico Legale alla fine dell'evoluzione riparativa del trauma subito. Viceversa non potrà ritenersi provata una sintomatologia soggettiva “permanente” lamentata in esito di lesioni che, secondo il normale procedere degli eventi (id quod plaerumque accidit) conducono ad una guarigione completa”; inoltre l'ausiliare d'ufficio, il cui parere è condiviso integralmente anche da questa Corte, stante la negatività sia dell'esame obiettivo compiuto sul periziando in sede di operazioni peritali sia dell'esame dei radiogrammi visionati nell'occasione e risultati nella norma, ha confermato - tenuto conto anche del tempo trascorso dalla data del sinistro a quella della visita peritale - l'esclusione di postumi invalidanti oltre che la valutazione dell'invalidità temporanea già espressa in complessivi giorni 45 dei quali 10 al 75%, 15 al 50% e ulteriori 20 al 25%, considerando quella invece indicata dal CTP degli attori, dott. (ITT gg 40 e ITP al 50% gg 40) non Per_3 condivisibile ed enfatizzata, in considerazione delle dichiarazioni rese da durante la visita che affermava di avere utilizzato il collare cervicale Parte_1 per alcuni giorni in assenza di FKT.
21. Quanto alla lamentata quantificazione del danno effettuata dl Giudice di prime cure con l'applicazione delle tabelle ministeriali anziché quelle di Milano purché maggiorate dalla valutazione complessiva di tutti i danni-conseguenza, del fatto illecito lesivo della salute, con l'inserimento della voce di danno morale, non riconosciuto perché non provato, deve osservarsi come il rilievo possa reputarsi solo parzialmente fondato e nei limiti di seguito espressi.
22. Occorre premettere che, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass.
pag. 11/15 12408/2011), così come quelli relativi al danno provocato da fauna selvatica che ci occupa e in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, poiché l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la Suprema Corte ha ritenuto di fare riferimento al criterio di liquidazione predisposto nelle tabelle del Tribunale di Milano riconoscendo a queste un'efficacia para-normativa (Cass. 9950/2017; Cass. 8532/2020). Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata deve dunque essere emendata laddove facendo applicazione delle tabelle per le micropermanenti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il danno patrimoniale (per spese mediche documentate € 36,15) e biologico da riconoscersi in favore di poteva essere Parte_1 complessivamente determinato all'attualità in € 1.132,15, importo da dimezzare e quindi liquidato nella misura di €. 566,00. Infatti, dovendo fare applicazione delle Tabelle di Milano 2021, e tenuto conto del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale pari ad €. 99,00 per un giorno di inabilità temporanea assoluta (importo che include sia la componente dinamico-relazionale che la componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile), il danno non patrimoniale e patrimoniale subito dall'appellante va così Parte_1 rideterminato: I.T.P. al 75% per 10 gg. = €. 74,25 x 10 = €. 742,50 I.T.P. al 50% per 15 gg. = €. 49,50 X 15= €. 742,50 I.T.P. al 25% per 20 gg=€. 24,75 x 20= €. 495,00 e così per un totale di €. 1.980.00, importo da ridurre nella misura del 50% e quindi da liquidare in €. 990,00 a cui va aggiunto quello delle spese mediche documentate ridotte alla metà di €. 18,07, così per un totale complessivo di €. 1.008,07 (in sostituzione di quello indicato nella sentenza impugnata di €. 566,00), oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo come disposto nella sentenza impugnata, sotto questo profilo non impugnata. Non sussistono allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento fino ad un massimo del 50% del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute.
23. Parte appellante reclama altresì la mancata liquidazione delle competenze legali per la fase stragiudiziale che il Giudice di primo grado non ha ritenuto rimborsabili sul rilevo che gli attori avevano allegato mere ipotesi di conteggio senza provarne l'esborso. Obietta al riguardo che la prenotula offerta non è una mera ipotesi di conteggio, ma, è stata redatta sulla base delle vigenti tabelle ministeriali e rimessa, al prudente apprezzamento Giudiziale per la liquidazione e le spese relative all'attività stragiudiziale non pagata costituiscono una autonoma voce di danno patrimoniale, quand'anche futuro, non risultando ancora riscosse dall'avvocato.
pag. 12/15 24. La censura non merita condivisione.
25. Infatti, le spese di assistenza legale stragiudiziale sono soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. S.U. 16990/2017; Cass. 24481/2020) e nel caso che ci occupa non vi è comunque prova degli esborsi da parte del danneggiato cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato la spesa di cui chiede il riconoscimento (Cass. 6422/2017) e quindi di provare il danno emergente sofferto. Il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati e le censure non offrono spunti per una emenda sul punto della sentenza impugnata.
26. Gli appellanti si dolgono poi per il mancato riconoscimento dell'integralità delle spese di noleggio del mezzo sostitutivo di quello danneggiato avendo il giudice di prime cure liquidato il solo importo di €. 450,00 sul rilievo che “tale voce di danno non può essere riconosciuto se non per il periodo strettamente necessario per la riparazione del mezzo o per l'acquisto di uno nuovo, periodo stimabile in ragione non superiore al mese”, ma gli appellanti sostengono che invece la spesa sopportata a tale scopo era necessitata per gli spostamenti degli attori, per il mancato pronto ristoro del danno da parte della e per l'impossibilità di CP_1 acquistare subito una nuova vettura essendo già gravati dal finanziamento contratto per l'acquisto del veicolo non più utilizzabile.
27. La censura è fondata.
28. Invero, premesso che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, deve osservarsi come a tal fine la Suprema Corte reputa sufficiente la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. 27389/2022; Cass. 32946/2024). Nella fattispecie, la spesa sopportata dall'appellante per il noleggio dell'auto sostitutiva risulta documentata dalle fatture prodotte che, temporalmente si considerano ricollegabili presuntivamente al sinistro avvenuto il 19.1.2015. Sicché sul punto la sentenza gravata deve essere emendata e deve riconoscersi in favore della parte appellante in luogo dell'importo di €. 450,00 (per un solo mese di noleggio auto), l'importo complessivo dell'esborso sostenuto pari ad €. 1.350,00, importo da ridursi del 50% per le ragioni esposte in precedenza. Deve poi essere riconosciuto in favore dell'appellante il rimborso della spesa documentata dalla fattura n. 81/S del 18.3.2021 di €. 100,00 per il soccorso stradale e il trasporto del mezzo incidentato presso la ridotto alla metà. Per Controparte_3
pag. 13/15 cui il danno patrimoniale complessivamente subito da è pari ad Parte_2
€. 5.075,00 (€. 4.350,00 danno auto + €. 675,00 danno da fermo tecnico + €. 50,00 spesa carroattrezzi) somma che deve sostituirsi a quella di €. 4.575,00 riconosciuta nella sentenza impugnata in favore dell'attrice.
29. Tenendo conto dell'esito complessivo della lite, le spese di primo grado vengono confermate e le spese del giudizio di gravame vengono poste a carico della stante il parziale accoglimento delle domande risarcitorie Controparte_1 avanzate dagli appellanti il cui accertamento ha reso necessario lo svolgimento del presente giudizio. Le spese del giudizio di gravame vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto oltre che del valore della controversia secondo il decisum, delle attività processuali effettivamente svolte con l'esclusione del compenso per la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza definitiva n. 763/2024 pubblicata il 29.05.2024 del Tribunale di Pescara, che per il resto deve essere confermata, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello proposto da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto -confermata la responsabilità della nella causazione dei danni per Controparte_1 cui è causa nella misura del 50% come statuito nella sentenza non definitiva n. 499/2023 pubblicata il 5.4.2023 - in parziale riforma della sentenza n. 763/2024, condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante l'importo complessivo di €. 1.008,07 Parte_1 oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti e condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante a titolo di danni patrimoniali subiti l'importo complessivo Parte_2 di €. 5.075,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come stabilito nella sentenza di primo grado, somme alle quali deve essere detratto l'importo già riconosciuto dalla sentenza di primo grado se già corrisposto in favore della parte appellante;
- condanna la in persona del Presidente della Giunta regionale p.t al Controparte_1 rimborso delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante che liquida nella misura complessiva di €. 4.380,50 di cui €. 382,50 per spese ed €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge, da pagarsi in favore dello Stato essendo stati entrambi gli appellanti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
pag. 14/15 Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Maria Luisa Martini Il Presidente
AN S. MO
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