Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 1
In tema di riduzione della capacità di lavoro, ai fini del diritto all'assegno di invalidità, il carattere della permanenza - che non si identifica con la definitività e la immutabilità dello stato invalidante, in quanto un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo ad incapacità di lavoro integrante il diritto all'assegno - non viene meno per l'eventualità di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico - chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi, allorché tali presidi non siano già in atto o di pronta e certa applicazione, ma la loro utilizzazione sia solo eventuale e di risultato incerto, non potendo esigersi dall'assicurato ogni intervento potenzialmente pericoloso per la sua salute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11594 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CIOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AR nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico L. Concetti, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, Giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso,
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni in data 13 - 18 dicembre 1999, n. 422/99 sent., n. 1699/98 R.G.;
udita la relazione della causa, svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 5 dicembre 2002;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 1998 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza n. 728/98, pronunciata in data 28 ottobre 1998, con la quale il Pretore di Terni, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dalla signora AR AR, lo aveva condannato a corrisponderle l'assegno ordinario di invalidità ed a rimborsarle le spese di lite.
Censurava l'Istituto appellante la c.t.u. medico-legale, sulla quale era fondata la sentenza pretorile, per le erronee e lacunose conclusioni, in particolare per non avere il consulente medico valutato l'emendabilità della patologia preponderante, l'ernia discale, per effetto di un intervento, quale è la discectomia percutanea, di estrema facilità e scarsamente cruento. Si costituiva l'appellata, contestando il gravame, di cui chiedeva il rigetto.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Terni, con sentenza in data 13-18 dicembre 1999 accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva la domanda proposta in primo grado dalla AR, dichiarando non dovute le spese per entrambi i gradi del giudizio. Osservava il Tribunale che dalla c.t.u. d'appello - che aveva colmato le lacune della precedente consulenza - era emerso che il complessa patologico dell'assicurata non riduceva la normale capacità di lavoro della medesima nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai 2/3. Descritte le patologie riscontrate nella AR dal predetto c.t.u. di appello, il Tribunale osservava che il quadro patologico - presentava come affezione di maggiore rilevanza, riscontrata nella AR - commessa in supermercato - insufficienza vertebrale lombare con associata radicolopatia - attribuibile essenzialmente all'ernia discale L5-S1 destra recidivata, comportante una limitazione dei principi movimenti del collo e del busto -, che avrebbe potuto trovare una quasi certa "restitutio in integrum" mediante un intervento operatorio di non particolare difficoltà tecnica e non bisognoso di lunga convalescenza;
che le altre patologie non presentavano connotati tali da poter essere considerati invalidanti;
che in definitiva doveva pervenirsi ad un giudizio di non invalidità, non potendosi condividere le conclusioni del primo c.t.u.,. che non aveva adeguatamente motivato il suo giudizio di invalidità con riferimento all'emendabilità dell'ernia discale. Avverso detta sentenza, con atto notificato l'8 settembre 2000, la AR ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in due censure, trattate congiuntamente. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 222/84, nonché degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 32 co. 2 Cost., 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Con la seconda censura la ricorrente denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Richiamate le patologie indicate dal c.t.u. d'appello, la ricorrente deduce che il Tribunale ha fatto proprio l'assunto della emendabilità della patologia più importante dell'assicurata, la quale avrebbe dovuto sottoporsi ad intervento operatorio, così ovviando a tutte le limitazioni funzionali dell'apparato osteoarticolare, in quanto la rimozione dell'ernia recidivata attraverso un nuovo intervento chirurgico poteva comportare una rilevanza patologica assai minore della, compromissione rachidea di entità media. Richiamate Cass. 7 giugno 1963 n. 1513, 18 novembre 1997 n. 11483 e 19 febbraio 1998 n. 1745, in ordine all'inesistenza di obbligo di sottoporsi ad atto operatorio, che possa, rivelarsi dannoso o pericoloso per la persona, ed alla esistenza di incapacità pensionabile quando l'uso di apparecchi o di protesi o le cure mediche e chirurgiche non siano di certa e pronta applicazione, la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in violazione dell'art. 32 co. 2 Cost., imponendo all'assicurato una operazione chirurgica a rischio e neppure risolutoria della condizione invalidante recidivata, come accertato dai consulenti di 1^ e 2^ grado e dallo stesso Tribunale.
Secondo la ricorrente il Tribunale non ha preso in considerazione le critiche circostanziate e puntuali mosse alla c.t.u. di 2 grado dal consulente tecnico di parte - e ribadite nelle deduzioni a verbale dalla difesa della ricorrente nell'udienza collegiale del 13.12.1999 - che cioè quello che nella consulenza, d'appello era presentato come un intervento semplice e di sicura efficacia era invece in realtà un intervento complesso e dagli esiti non sempre assicurati, che non poteva, essere imposto alla AR, alla quale andava riconosciuto il diritto all'assegno d'invalidità. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Nelle considerazioni medico-legali della relazione di consulenza tecnica di ufficio svolta in grado di appello - alle cui conclusioni il Tribunale ha aderito - detto consulente ha osservato che era indubitabile l'esistenza di una stabilizzata compromissione anatomo- funzionale dell'apparato osteoarticolare ed in particolare della colonna vertebrale da attribuire essenzialmente all'ernia discale L5- S1 destra recidivata, che poteva essere rimossa con un nuovo intervento chirurgico di non particolare difficoltà tecnica e non bisognoso di lunga convalescenza, con una quasi certa "restitutio in integrum".
Tali considerazioni del c.t.u. d'appello sono state oggetto di serrata critica da parte del consulente medico-legale della AR. Questi, ha osservato invero che le argomentazioni del c.t.u. d'appello (emendabilità della patologia in questione con intervento chirurgico) non possono essere condivise, in quanto l'intervento per ernia discale è un intervento di elevata specializzazione, afferente all'ambito della neurochirurgia o della chirurgia ortopedica, ed ovviamente non esente da rischi di carattere generale e particolare;
i primi attengono, ad esempio, al rischio anestesiologico, che sussiste in ogni attività chirurgica, il secondo al possibile realizzarsi nel corso della laminectomia e/o nelle manovre preparatorie di lesioni midollari dirette, ovvero, di lesioni tardive indirette per la comparsa, sempre imprevedibile, di tessuto cicatriziale esuberante, che in buona percentuale di casi finisce per comprimere le radici nervose ed essere causa di quadri neuropatologici periferici anche più importanti di quelli direttamente correlatili alla formazione erniaria;
ne può essere sottovalutata la frequenza con cui spesso si assiste alla recidiva, anche dopo breve intervallo di tempo, della formazione erniaria. Secondo il consulente tecnico di parte, pertanto, quello che nella consulenza di secondo grado è presentato come un intervento semplice e di sicura efficacia è in realtà un intervento complesso e dagli esiti non sempre assicurati. Ma tali argomentazioni del tecnico di parte il Tribunale non ha preso in alcuna considerazione, essendosi limitato ad aderire al parere del c.t.u. di appello (di non particolare difficoltà tecnica dell'intervento operatorio). Al riguardo osserva la Corate che in tema di riduzione della capacità di lavoro, ai fini del diritto all'assegno d'invalidità, il carattere delle permanenza - che non si identifica con la definitività e la immutabilità dello stato invalidante, in quanto un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo ad incapacità di lavoro integrante il diritto all'assegno - non viene meno per l'eventualità di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico-chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi, allorché tali presidi non siano già in atto o di pronta e certa applicazione, ma la loro utilizzazione sia solo eventuale e di risultato incerto, non potendo esigersi dall'assicurato ogni intervento potenzialmente pericoloso per la sua salute (v. in tema Cass. 18 novembre 1997 n. 11483). Alla stregua del principio predetto il Tribunale di Terni avrebbe dovuto considerare le critiche circostanziate e puntuali mosse alla consulenza di appello, in quanto il giudice del gravame, ove per la decisione della causa sia necessario avvalersi delle risultanze di una consulenza tecnica, non può acriticamente recepire le conclusioni del consulente d'ufficio, allorquando l'operato del medesimo sia stato posto in discussione - a mezzo di una consulenza tecnica di parte - con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, avendo egli in tal caso l'obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza - anche mediante eventuali chiarimenti del c.t.u. - sia per disattenderli con adeguata motivazione - il che nella specie non è avvenuto - (v. in tema Cass. 4 febbraio 1997 n. 1042). E va altresì osservato che, in tema di accertamento dell'inabilità o dell'invalidità ai sensi della l. 12 giugno 1984 n. 222, il giudice del merito ha l'obbligo di verificare la compiutezza, e l'intrinseca logicità della consulenza tecnica di ufficio indipendentemente dalle osservazioni o censure mossele dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto (Cass. 1 settembre 1997 n. 8286); ma nella specie, come si è detto, le specifiche censure alla c.t.u., d'appello sono state mosse a mezzo della consulenza tecnica di parte.
Consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altro giudice di merito - indicato in dispositivo -, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003