Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2001, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O 2774 /0 1 1 I 1 . / Z N 4 A / - 62764 A 6 R I B 2 T R . . S 1 I L R A . L G P T . A E U D . R B B L I E A A REP R T D D I A T 1 S I E 3 N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R T E S E . N I E T N S A A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Enrico PAPA R.G.N. 4517/99 Consigliere Cron. 5767 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Rel. Consigliere FALCONE Dott. Giuseppe Ud. 26/10/00 - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig._ IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: - il 5 MAR. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo E i D rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PACE GIUSEPPE;
ME intimato Commissione avverso la sentenza n. 466/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubb E SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Gits CAMPIONE CIVILE 1797 N. 62764 -1- FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DAVANZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. " -2- Svolgimento del ricorso Giuseppe Pace ha chiesto il rimborso delle ritenute operate a titolo di Irpef dal datore di lavoro sulle somme corrisposte come premio aziendale di anzianità. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto la domanda e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 48, primo e secondo comma lett. F del d.p.r. n.917/1986, nonché insufficiente motivazione sul presupposto che le somme corrisposte nella specie dal datore di lavoro per il 15°, 20°, 25° e 35° anno di anzianità nel servizio sono senz'altro tassabili. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte ha più volte esaminato il problema della tassabilità a fini Irpef delle somme corrisposte come premio di fedeltà dal datore di lavoro al dipendente al compimento di un determinato periodo di servizio, ed ha ritenuto che la tassabilità discende inequivocabilmente dall'art. 48 del d.p.r. n.917/86, nella formulazione vigente all'epoca della percezione delle somme (cfr. in tali sensi Cass. Sez.I civile sent.n.248/1998; sent. n.681/1999; sent. n.669/2000; sent. n.670/2000). In particolare, occorre osservare che l'art. 48, comma 1 del d.p.r. n. 917/86 ha una chiara natura antielusiva poiché tende ad evitare che sotto forme di erogazioni liberali vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà hanno natura di un vero e proprio corrispettivo per l'attività svolta. Alla stregua delle norme esistenti al momento della percezione delle somme, la tassabilità può essere esclusa solo se ricorrono i seguenti tre requisiti: Ga lle a)l'erogazione liberale deve essere eccezionale, b)l'erogazione liberale deve essere non ricorrente, c)l'erogazione liberale deve essere effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Nella specie, tali requisiti non sussistono in quanto l'erogazione delle somme, anche se non ricorrente (perché è fruibile una sola volta), non è eccezionale essendo legata ad un evento predeterminato dal datore di lavoro e costituito dal mero decorso del tempo, e non è neanche generale non riguardando tutti i dipendenti o tutti quelli appartenenti ad una determinata categoria, ma soltanto quei dipendenti che possono restare o che decidono di restare alle dipendenze del datore di lavoro fino al compimento del periodo previsto per la corresponsione del premio di fedeltà. In tale contesto, allora, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Ricorrendone le condizioni, occorre provvedere nel merito e rigettare la domanda introduttiva. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di rimborso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 26.10..2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. estens. Il Presidente De Giuseppe Farofone Dr. Enfico Papa مشبه E N A O I I 5 6 Z 8 R . 9 A N 1 A R / - T T 4 S / U B I NN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 IL CANCELLIERE C1 . B 2 G I L . E L R R R Oggi 26 FEB 2001. . A T P . . A B D IL CANCELLIERE A D L T E NN TI A E 1 D I T 3 I R 1 N S E E N . S E T S N E A I A 2 M