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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
SANZIONE DISCIPLINARE
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 1646/2023, promossa da:
domiciliata, rappresentata e difesa come da procura Parte_1 speciale allegata in calce al ricorso dall'avv. Giovanni GERACE
Ricorrente
contro
,in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso e nello studio dell'Avv. Antonella
MI AV giusta procura speciale ed allegata in calce alla memoria di costituzione ed in esecuzione Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 09.10.2023
Resistente
In punto a: Impugnazione sanzione disciplinare
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
In via principale: Accertare e dichiarare che la sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per gg 30 è illegittima per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto: Annullare e/o dichiarare invalida/inefficace la sanzione disciplinare impugnata ed ogni atto prodromico e consequenziale, con ogni effetto di legge.
Condannare il , in persona del legale rappres. pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente degli importi trattenuti a titolo di sanzione pari ad € 1.600,00
o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della trattenuta al soddisfo.
Vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
In via subordinata Accertare e dichiarare che la la sanzione disciplinare impugnata è illegittima per violazione del principio di gradualità e proporzionalità e, per l'effetto, annullare/dichiarare/invalida/inefficace la sanzione disciplinare impugnata ed ogni atto prodromico e consequenziale, con ogni effetto di legge.
1 Condannare il , in persona del legale rappres. pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente degli importi trattenuti a titolo di sanzione pari ad € 1.600,00
o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della trattenuta al soddisfo.
Vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. In via ulteriormente gradata:
Annullare/disapplicare la sanzione impugnata ed applicare quella corrispondente secondo gradualità e proporzionalità della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione ex art 59 lett.
a e codice disciplinare del Comune di , come riportata in tabella riassuntiva. CP_1
Condannare il , in persona del legale rappres. pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente degli importi trattenuti a titolo di sanzione pari ad € 1.600,00
o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della trattenuta al soddisfo.
Vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
ll Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Voglia l'adito Giudice del Lavoro accogliere le seguenti CONCLUSIONI da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame:
1. Rigettare il ricorso proposto in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi e con qualsiasi statuizione
2. Con vittoria di spese e competenze di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria l'11.5.2023,
[...]
evocava in giudizio il , al fine di vedere annullata e/o Parte_1 Controparte_1 dichiarata invalida e/o inefficace la sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminatale con provvedimento prot. n°1726 del 27.2.2023.
In particolare, contestava che il datore di lavoro potesse variare ad libutum l'orario di lavoro, ritenendo legittimo il suo diniego di ricevere una notifica;
eccepiva che il fatto contestato fosse differente da quello in ipotesi posto in essere e, comunque, evidenziava la sproporzione della sanzione, sostenendo di aver continuato a seguire il precedente orario di lavoro per noti motivi familiari, riconducibili alle precarie condizioni di salute dell'anziano padre.
Si costituiva tempestivamente la resistente, contestando le pretese attoree;
stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testi, dopodichè il nuovo giudice designato invitava le parti alla discussione e, dopo ampia ed articolata trattazione in videoconferenza mediante Microsoft Teams, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2 Nella contestazione disciplinare del 07.11.2022, prot. n. 8539, testualmente si legge:
3 I fatti posti a fondamento della sanzione, quindi, sono costituiti dall'inottemperanza della lavoratrice a seguire il nuovo orario di lavoro predisposto dal Comune al fine di garantire una efficace rotazione delle mansioni svolte dai dipendenti e garantire una migliore qualità del servizio offerto ai cittadini: essi, peraltro, sono stati candidamente ammessi dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, quando, all'udienza del 18.9.2024 ha dichiarato che “.. Il 30 settembre 2022 mi viene comunicato dalla consigliere che l'orario di lavoro era CP_2 cambiato e che dal lunedì 3 ottobre entravano in vigore i cambiamenti….. Il provvedimento relativo al cambio dell'orario di lavoro mi doveva essere consegnato dalla vigilessa della CP_3 polizia municipale del comune. Sul momento le ho detto di aspettare…. Con l'applicazione della sanzione disciplinare si è fatto riferimento al mancato rispetto, da parte mia, dei nuovi orari.
Dopo la telefonata che mi avvisava del cambiamento orario del turno pomeridiano, io sul momento non mi sono adeguata ed ho continuato a fare l'orario del mattino dl lunedì al mercoledì fino alla sospensione”.
Tali circostanze, comunque, sono emerse anche dall'esame testimoniale.
Di nessun rilevo -se non, forse, ai fini penali- è la deposizione del sindacalista il Persona_1 quale, forse in preda ad un impeto difensivo per la propria assistita, all'udienza del 16.1.2025 è addirittura arrivato a sostenere -smentendo quanto affermato dalla stessa interessata in sede di interrogatorio libero!- che “per quanto riguarda la variazione di orario questa non è mai stata comunicata né al sindacato né alla ricorrente”.
Sono affermazioni che si commentano da sole e che inficiano completamente l'attendibilità del teste.
Di differente spessore, invece, sono le dichiarazioni della teste , allora segretaria Tes_1 comunale, secondo cui “vi era l'esigenza di regolamentare meglio l'attività dell'area amministrativa perché vi erano delle disfunzioni.
Principalmente si chiedeva alle dipendenti di essere collaborative al fine di rendersi fungibili in quanto tutte e tre dovevano essere in grado di fare tutte le attività dell'ufficio, se manca una deve essere in grado di provvedere l'altra (per protocollazione, pubblicazione atti e procedimenti amministrativi specifici in materia di contributi per affitti, mensa e scuola).
Per la copertura dell'attività di sportello si rendeva necessaria anche la modifica dell'orario svolto il giovedì così come per garantire l'attività dell'Ufficio. Nessuna delle dipendenti sul momento ha mosso osservazioni, hanno chiesto semplicemente di cosa si dovevano occupare.
Nell'occasione si è precisato che la modifica avrebbe interessato tutti e 6 i dipendenti a tempo parziale. I dipendenti si sono adeguati tranne la signora e la signora . Parte_1 Pt_2
Inizialmente la ricorrente non ha inteso prendere la notifica e poi per un periodo è anche
4 mancata per malattia…. Preciso che la ricorrente dopo le modifiche suddette, ha continuato a fare il vecchio orario di lavoro il lunedì, martedì e mercoledì 07.30/13.30 mentre avrebbe dovuto fare 08/13. Il giovedì pomeriggio invece non è proprio venuta. E ciò almeno fino alla contestazione disciplinare. In quelle occasioni era sostituita sul momento dalle altre dipendenti”.
Di analogo tenore è la deposizione della sig.ra , all'epoca responsabilità dell'area Tes_2 amministrativa del comune di come assessore, principalmente a supporto del CP_1 segretario comunale , secondo cui “nel 2022 per questione organizzativa dell'Ufficio a Tes_1 seguito di pensionamenti, abbiamo chiamato i dipendenti per informali di queste modifiche che si dovevano fare per una migliore qualità dell'ente. E' stata fatta una riunione nel mese di ottobre, quando abbiamo chiamato i dipendenti interessati da queste modifiche. Ho interloquito spesso con la ricorrente anche a fronte delle esigenze personali della stessa di cui ero a conoscenza ma che non esimono la lavoratrice dallo svolgimento dell'attività, Non c'era neppure una 104. Spesso mi chiamava per avvisarmi che non poteva venire e io le dicevo di non preoccuparsi e chiamavamo altro personale e magari facevamo rientrare anche chi aveva giornata libera o ferie per non lasciare il posto vacante. Nel caso della signora Parte_1 inizialmente l'orario era per il lunedì, martedì e mercoledì 07.30/13.30 e poi con la modifica 8/13 negli stessi giorni e mezza giornata il pomeriggio del giovedì 16/18. Abbiamo chiesto di collaborare anche coprendo la mansione a turno nell'orario lavorativo precisato, è stato fatto un ordine di servizio la cui notifica non è stata accettata dalla signora e ciò ha Parte_1 comportato l'adozione del provvedimento disciplinare. La nuova modifica oraria non è stata rispettata e la ricorrente veniva a lavorare secondo l'orario precedente mentre il giovedì non veniva. Ciò fino al provvedimento di sospensione e al rientro si è adeguata”.
Insomma, a fronte di evidenti e ben giustificate esigenze organizzative dell'amministrazione, rappresentate in anticipo alle dipendenti, la ricorrente ha pensato bene -nonostante tutte le agevolazioni riferite dall'assessore- di ritenere tamquam non esset le disposizioni del proprio datore di lavoro, proseguendo imperterrita nel seguire il precedente orario e costringendo le colleghe a sostituzioni forzate, sulla base di un non meglio precisato diritto a mantenere l'orario di lavoro che più le gradiva.
Si tratta di senz'altro di una insubordinazione grave che, a differenza di quanto opinato in atto introduttivo, da un lato si è concretizzata in una assenza ingiustificata, quantomeno nei pomeriggi di giovedì e, dall'altro, si è reiterata nel tempo, fino all'irrogazione della sanzione disciplinare, costringendo le colleghe a sostituzioni forzose e cagionando, così, un grave danno patrimoniale e di immagine alla resistente.
Particolarmente significativo dell'atteggiamento contrario a correttezza e buona fede posto in essere dalla sig.ra , poi, non è tanto il rifiuto di ricevere la notifica del provvedimento Parte_1 organizzativo (rifiuto legittimo, stante l'equiparazione dello stesso rifiuto alla piena conoscenza dell'atto) quanto l'anomala -a dir poco- richiesta alla collega vigilessa di soprassedere alla
5 notifica della modifica dell'orario, in modo da procrastinare indebitamente l'efficacia del provvedimento.
Né può dirsi che l'Amministrazione non abbia tenuto conto delle necessità familiari della dipendente, tant'è che, come ricordato dalla sig.ra “spesso mi chiamava per avvisarmi Tes_2 che non poteva venire e io le dicevo di non preoccuparsi e chiamavamo altro personale e magari facevamo rientrare anche chi aveva giornata libera o ferie per non lasciare il posto vacante”.
Del resto, una volta che -successivamente ai fatti per cui è causa!- sono stati riconosciuti alla ricorrente i benefici previsti dalla L. 104/1992 per i lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, è pacifico che il Comune abbia sempre concesso i permessi richiesti, con ciò manifestando la massima comprensione per la situazione dell'attrice.
La sanzione irrogata, pertanto, appare pienamente legittima e proporzionata ai fatti contestati alla ricorrente.
Ciò detto in punto an, in punto quantum solo in sede di discussione la difesa dell'attrice ha palesato alcune perplessità sulla matematica quantificazione della somma trattenuta: poiché di tali doglianze, però, non vi è cenno in atto introduttivo, si tratta sostanzialmente di una illegittima e tardiva estensione della causa petendi, per cui il giudice può soprassedere ad ogni relativa disamina.
Il ricorso, deve, allora, ritenersi infondato.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza attorea e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro, valore da euro 1.100 ad euro 5.200 come da indicazione in atto introduttivo) e per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida in euro 1.314,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Locri/Aosta, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
6
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
SANZIONE DISCIPLINARE
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 1646/2023, promossa da:
domiciliata, rappresentata e difesa come da procura Parte_1 speciale allegata in calce al ricorso dall'avv. Giovanni GERACE
Ricorrente
contro
,in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso e nello studio dell'Avv. Antonella
MI AV giusta procura speciale ed allegata in calce alla memoria di costituzione ed in esecuzione Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 09.10.2023
Resistente
In punto a: Impugnazione sanzione disciplinare
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
In via principale: Accertare e dichiarare che la sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per gg 30 è illegittima per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto: Annullare e/o dichiarare invalida/inefficace la sanzione disciplinare impugnata ed ogni atto prodromico e consequenziale, con ogni effetto di legge.
Condannare il , in persona del legale rappres. pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente degli importi trattenuti a titolo di sanzione pari ad € 1.600,00
o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della trattenuta al soddisfo.
Vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
In via subordinata Accertare e dichiarare che la la sanzione disciplinare impugnata è illegittima per violazione del principio di gradualità e proporzionalità e, per l'effetto, annullare/dichiarare/invalida/inefficace la sanzione disciplinare impugnata ed ogni atto prodromico e consequenziale, con ogni effetto di legge.
1 Condannare il , in persona del legale rappres. pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente degli importi trattenuti a titolo di sanzione pari ad € 1.600,00
o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della trattenuta al soddisfo.
Vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. In via ulteriormente gradata:
Annullare/disapplicare la sanzione impugnata ed applicare quella corrispondente secondo gradualità e proporzionalità della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione ex art 59 lett.
a e codice disciplinare del Comune di , come riportata in tabella riassuntiva. CP_1
Condannare il , in persona del legale rappres. pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente degli importi trattenuti a titolo di sanzione pari ad € 1.600,00
o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della trattenuta al soddisfo.
Vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
ll Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Voglia l'adito Giudice del Lavoro accogliere le seguenti CONCLUSIONI da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame:
1. Rigettare il ricorso proposto in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi e con qualsiasi statuizione
2. Con vittoria di spese e competenze di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria l'11.5.2023,
[...]
evocava in giudizio il , al fine di vedere annullata e/o Parte_1 Controparte_1 dichiarata invalida e/o inefficace la sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminatale con provvedimento prot. n°1726 del 27.2.2023.
In particolare, contestava che il datore di lavoro potesse variare ad libutum l'orario di lavoro, ritenendo legittimo il suo diniego di ricevere una notifica;
eccepiva che il fatto contestato fosse differente da quello in ipotesi posto in essere e, comunque, evidenziava la sproporzione della sanzione, sostenendo di aver continuato a seguire il precedente orario di lavoro per noti motivi familiari, riconducibili alle precarie condizioni di salute dell'anziano padre.
Si costituiva tempestivamente la resistente, contestando le pretese attoree;
stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testi, dopodichè il nuovo giudice designato invitava le parti alla discussione e, dopo ampia ed articolata trattazione in videoconferenza mediante Microsoft Teams, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2 Nella contestazione disciplinare del 07.11.2022, prot. n. 8539, testualmente si legge:
3 I fatti posti a fondamento della sanzione, quindi, sono costituiti dall'inottemperanza della lavoratrice a seguire il nuovo orario di lavoro predisposto dal Comune al fine di garantire una efficace rotazione delle mansioni svolte dai dipendenti e garantire una migliore qualità del servizio offerto ai cittadini: essi, peraltro, sono stati candidamente ammessi dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, quando, all'udienza del 18.9.2024 ha dichiarato che “.. Il 30 settembre 2022 mi viene comunicato dalla consigliere che l'orario di lavoro era CP_2 cambiato e che dal lunedì 3 ottobre entravano in vigore i cambiamenti….. Il provvedimento relativo al cambio dell'orario di lavoro mi doveva essere consegnato dalla vigilessa della CP_3 polizia municipale del comune. Sul momento le ho detto di aspettare…. Con l'applicazione della sanzione disciplinare si è fatto riferimento al mancato rispetto, da parte mia, dei nuovi orari.
Dopo la telefonata che mi avvisava del cambiamento orario del turno pomeridiano, io sul momento non mi sono adeguata ed ho continuato a fare l'orario del mattino dl lunedì al mercoledì fino alla sospensione”.
Tali circostanze, comunque, sono emerse anche dall'esame testimoniale.
Di nessun rilevo -se non, forse, ai fini penali- è la deposizione del sindacalista il Persona_1 quale, forse in preda ad un impeto difensivo per la propria assistita, all'udienza del 16.1.2025 è addirittura arrivato a sostenere -smentendo quanto affermato dalla stessa interessata in sede di interrogatorio libero!- che “per quanto riguarda la variazione di orario questa non è mai stata comunicata né al sindacato né alla ricorrente”.
Sono affermazioni che si commentano da sole e che inficiano completamente l'attendibilità del teste.
Di differente spessore, invece, sono le dichiarazioni della teste , allora segretaria Tes_1 comunale, secondo cui “vi era l'esigenza di regolamentare meglio l'attività dell'area amministrativa perché vi erano delle disfunzioni.
Principalmente si chiedeva alle dipendenti di essere collaborative al fine di rendersi fungibili in quanto tutte e tre dovevano essere in grado di fare tutte le attività dell'ufficio, se manca una deve essere in grado di provvedere l'altra (per protocollazione, pubblicazione atti e procedimenti amministrativi specifici in materia di contributi per affitti, mensa e scuola).
Per la copertura dell'attività di sportello si rendeva necessaria anche la modifica dell'orario svolto il giovedì così come per garantire l'attività dell'Ufficio. Nessuna delle dipendenti sul momento ha mosso osservazioni, hanno chiesto semplicemente di cosa si dovevano occupare.
Nell'occasione si è precisato che la modifica avrebbe interessato tutti e 6 i dipendenti a tempo parziale. I dipendenti si sono adeguati tranne la signora e la signora . Parte_1 Pt_2
Inizialmente la ricorrente non ha inteso prendere la notifica e poi per un periodo è anche
4 mancata per malattia…. Preciso che la ricorrente dopo le modifiche suddette, ha continuato a fare il vecchio orario di lavoro il lunedì, martedì e mercoledì 07.30/13.30 mentre avrebbe dovuto fare 08/13. Il giovedì pomeriggio invece non è proprio venuta. E ciò almeno fino alla contestazione disciplinare. In quelle occasioni era sostituita sul momento dalle altre dipendenti”.
Di analogo tenore è la deposizione della sig.ra , all'epoca responsabilità dell'area Tes_2 amministrativa del comune di come assessore, principalmente a supporto del CP_1 segretario comunale , secondo cui “nel 2022 per questione organizzativa dell'Ufficio a Tes_1 seguito di pensionamenti, abbiamo chiamato i dipendenti per informali di queste modifiche che si dovevano fare per una migliore qualità dell'ente. E' stata fatta una riunione nel mese di ottobre, quando abbiamo chiamato i dipendenti interessati da queste modifiche. Ho interloquito spesso con la ricorrente anche a fronte delle esigenze personali della stessa di cui ero a conoscenza ma che non esimono la lavoratrice dallo svolgimento dell'attività, Non c'era neppure una 104. Spesso mi chiamava per avvisarmi che non poteva venire e io le dicevo di non preoccuparsi e chiamavamo altro personale e magari facevamo rientrare anche chi aveva giornata libera o ferie per non lasciare il posto vacante. Nel caso della signora Parte_1 inizialmente l'orario era per il lunedì, martedì e mercoledì 07.30/13.30 e poi con la modifica 8/13 negli stessi giorni e mezza giornata il pomeriggio del giovedì 16/18. Abbiamo chiesto di collaborare anche coprendo la mansione a turno nell'orario lavorativo precisato, è stato fatto un ordine di servizio la cui notifica non è stata accettata dalla signora e ciò ha Parte_1 comportato l'adozione del provvedimento disciplinare. La nuova modifica oraria non è stata rispettata e la ricorrente veniva a lavorare secondo l'orario precedente mentre il giovedì non veniva. Ciò fino al provvedimento di sospensione e al rientro si è adeguata”.
Insomma, a fronte di evidenti e ben giustificate esigenze organizzative dell'amministrazione, rappresentate in anticipo alle dipendenti, la ricorrente ha pensato bene -nonostante tutte le agevolazioni riferite dall'assessore- di ritenere tamquam non esset le disposizioni del proprio datore di lavoro, proseguendo imperterrita nel seguire il precedente orario e costringendo le colleghe a sostituzioni forzate, sulla base di un non meglio precisato diritto a mantenere l'orario di lavoro che più le gradiva.
Si tratta di senz'altro di una insubordinazione grave che, a differenza di quanto opinato in atto introduttivo, da un lato si è concretizzata in una assenza ingiustificata, quantomeno nei pomeriggi di giovedì e, dall'altro, si è reiterata nel tempo, fino all'irrogazione della sanzione disciplinare, costringendo le colleghe a sostituzioni forzose e cagionando, così, un grave danno patrimoniale e di immagine alla resistente.
Particolarmente significativo dell'atteggiamento contrario a correttezza e buona fede posto in essere dalla sig.ra , poi, non è tanto il rifiuto di ricevere la notifica del provvedimento Parte_1 organizzativo (rifiuto legittimo, stante l'equiparazione dello stesso rifiuto alla piena conoscenza dell'atto) quanto l'anomala -a dir poco- richiesta alla collega vigilessa di soprassedere alla
5 notifica della modifica dell'orario, in modo da procrastinare indebitamente l'efficacia del provvedimento.
Né può dirsi che l'Amministrazione non abbia tenuto conto delle necessità familiari della dipendente, tant'è che, come ricordato dalla sig.ra “spesso mi chiamava per avvisarmi Tes_2 che non poteva venire e io le dicevo di non preoccuparsi e chiamavamo altro personale e magari facevamo rientrare anche chi aveva giornata libera o ferie per non lasciare il posto vacante”.
Del resto, una volta che -successivamente ai fatti per cui è causa!- sono stati riconosciuti alla ricorrente i benefici previsti dalla L. 104/1992 per i lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, è pacifico che il Comune abbia sempre concesso i permessi richiesti, con ciò manifestando la massima comprensione per la situazione dell'attrice.
La sanzione irrogata, pertanto, appare pienamente legittima e proporzionata ai fatti contestati alla ricorrente.
Ciò detto in punto an, in punto quantum solo in sede di discussione la difesa dell'attrice ha palesato alcune perplessità sulla matematica quantificazione della somma trattenuta: poiché di tali doglianze, però, non vi è cenno in atto introduttivo, si tratta sostanzialmente di una illegittima e tardiva estensione della causa petendi, per cui il giudice può soprassedere ad ogni relativa disamina.
Il ricorso, deve, allora, ritenersi infondato.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza attorea e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro, valore da euro 1.100 ad euro 5.200 come da indicazione in atto introduttivo) e per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida in euro 1.314,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Locri/Aosta, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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