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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17151 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott. Marta Ienzi Presidente
- Dott. Filomena Albano Giudice rel.
- Dott. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 341 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
- , nata in [...] il Parte_1
09.09.1990 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Lino Mancini, C.F._1 giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente
E
- , nato a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Oliosi e Domitilla Venturini, giusta procura rilasciata in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento figlia minore.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, la signora adiva questo Tribunale Parte_2 esponendo che: aveva avuto una relazione more uxorio con il sig. e dalla loro CP_1 unione era nata la figlia (28 agosto 2019); la convivenza con il resistente era Per_1 terminata nel mese di giugno 2024. Chiedeva l'affido condiviso della figlia ad entrambi e il suo collocamento presso di sé, una frequentazione padre figlia nelle modalità indicate in ricorso, e un contributo paterno per il mantenimento di di € 600 mensili, oltre Per_1 il 70% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando quanto dedotto dalla ex CP_1 compagna, aderiva alla domanda di affido condiviso della figlia e chiedeva che la Per_1 stessa fosse domiciliata in maniera paritaria presso entrambi, con residenza nell'immobile in Roma alla via Giampiero Combi 77; si dichiarava infine disponibile ad un contributo per il suo mantenimento di € 250 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.11.2025 il GD, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Il Tribunale, evidenziata preliminarmente la tardività della memoria di parte ricorrente del 7.11.2025, come eccepito da parte resistente, attesa la convergenza delle domande relative all'affidamento della figlia , è chiamato a pronunciarsi in merito alle Per_1 ulteriori domande e principalmente a quella relativa al contributo per il suo mantenimento.
Affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore
Le parti sono genitori di (6 anni) convivente con la madre nell'immobile condotto Per_1 in locazione dalla nonna materna sito in Roma, via dei Corneli 44; la nonna materna provvede al pagamento del canone di locazione (€ 500 mensili circa) e si è temporaneamente trasferita altrove (badante fissa) per lasciare la disponibilità dell'immobile, di ridotte dimensioni, a figlia e nipote. La bambina frequenta il primo anno della scuola primaria presso l'Istituto “Enzo Ferrari” e ha iniziato a svolgere ginnastica artistica nel pomeriggio (costo di € 110 trimestrali, suddivisi al 50% tra i genitori).
Dall'istruttoria e dalle dichiarazioni delle parti, non sono emersi elementi per derogare al regime di affido condiviso della figlia. Invero, entrambe le parti dallo scioglimento della loro unione e conseguente allontanamento dalla casa familiare (in locazione, successivamente rilasciata), si sono sempre adoperate nel superiore interesse della bambina, cooperando per garantirle una vita serena. Pertanto, il Collegio conferma l'affido condiviso della figlia minore , il cui collocamento potrà essere mantenuto Per_1 presso il domicilio materno, in linea con la situazione attuale.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la figlia - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascuno dei genitori.
Con riguardo ai tempi di permanenza della minore con il padre il Tribunale dispone che lo stesso veda e tenga con sé la figlia secondo le seguenti modalità: ogni settimana il giovedì dall'uscita di scuola, venerdì, sabato, domenica e lunedì fino all'accompagno a scuola (atteso che la madre lavora durante il fine settimana alla
Rinascente); durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il 30.05 di ogni anno, comunicando il luogo e garantendo comunque all'altro genitore una telefonata giornaliera;
per il periodo di vacanze natalizie, salvo diverso accordo intervenuto tra le parti entro il 30 novembre, il 24 e il 25 dicembre alternato tra i genitori, il periodo dal 26 al 31.12 e il periodo dal 31.12 al 06.01, alternato tra i genitori;
vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni;
per il compleanno di , Per_1 salvo diverso accordo intervenuto tra le parti, dalla mattina fino alle ore 15.30 con un genitore e dalle ore 15.30 in poi con l'altro fino al giorno successivo;
per il compleanno dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà, con il genitore corrispondente;
ulteriori festività alternate di anno in anno;
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale è emerso che la signora lavora Pt_2 come addetta alle vendite presso Rinascente, con contratto a tempo determinato, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.000; vive in un monolocale il cui contratto di locazione e il relativo canone vengono pagati interamente dalla di lei madre.
Il sig. invece, dopo aver lasciato la ex casa familiare, si è trasferito presso CP_1
l'abitazione della madre;
egli è attualmente occupato con contratto a tempo determinato
(scadenza 12/01/2026) presso la società STELLANTIS & YOU Italia, con mansioni di impiegato percependo uno stipendio mensile netto di circa € 2.000 mensili.
In considerazione della situazione reddituale delle parti, il Collegio, considerati i tempi di permanenza, di cura e accudimento della figlia presso ciascun genitore, Per_1 considerate le esigenze connesse all'età e la necessità che il padre contribuisca alle spese abitative della figlia, dispone che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 380 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese,
e da rivalutare in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Il Tribunale, in ultima analisi, con riguardo alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'intero ammontare dell'Assegno Unico Universale per la figlia, seguendo l'orientamento tracciato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass Civ. 4672 del 2025, per la quale “l'assegno unico possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”; Cass Civ. 18.09.2025 n. 25624 “L'assegno Unico può essere assegnato integralmente dal Giudice a quel genitore che provvede principalmente ai bisogni e alle esigenze del figlio”), che ha ritenuto condivisibile l'interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22 nella quale viene specificato che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”, dispone che l'importo dell'assegno venga percepito direttamente dalla signora in quanto genitore collocatario Pt_2
“trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”. Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento n. RGAC 341/2025, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore, confermando il suo collocamento presso il domicilio materno;
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento di CP_1 Pt_2
la somma di € 380 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- dispone che l'importo previsto per l'Assegno Unico Universale erogato in favore della figlia minore venga percepito interamente dalla madre;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi