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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
IA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 559 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedendo, previa declaratoria di nullità, l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare gli immobili di cui trattasi esenti da tassazione, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 559 del 13 settembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2020, emesso dalla
SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Montefiascone, chiedendo, previa declaratoria di nullità, l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare gli immobili di cui trattasi esenti da tassazione, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva: i) la carenza del potere accertativo in capo alla SAP, non essendo stati indicati i provvedimenti di concessione, nonché il difetto di sottoscrizione;
ii) il difetto assoluto di motivazione;
iii) la violazione dell'art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 504 del 1992, per essere gli immobili di cui trattasi attigui alla chiesa e utilizzati per adempimenti collegati alle funzioni religiose e/o per attività ad esse collegate.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, ha depositato il contratto di affidamento del servizio, ha richiamato la normativa sulla sottoscrizione e la giurisprudenza di questa Corte in tema di esenzione IMU.
All'udienza del 26 gennaio 2026, udita parte ricorrente che insisteva nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso non fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso incentrato sulla carenza del potere accertativo della SAP. Il concessionario, infatti, ha prodotto copia del contratto di concessione sottoscritto con il comune.
Egualmente infondato deve ritenersi il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di sottoscrizione. Infatti, l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995 consente che, tra l'altro, per l'accertamento dei tributi locali, la firma olografa sia sostituita, come avvenuto nel caso in esame,
“dall'individuazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti sa sistemi informativi automatizzati”.
Non può trovare accoglimento neanche la censura relativa al presunto difetto di motivazione. L'atto impugnato contiene, invero, tutti gli elementi a supporto della pretesa impositiva, tanto che parte ricorrente è riuscita a impostare una compiuta difesa. In ultimo, deve ritenersi non fondato il terzo motivo con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 504 del 1992, La sussistenza dell'esenzione dall'IMU richiede, infatti, l'utilizzazione diretta del bene per determinate finalità non commerciali, circostanza questa che non risulta adeguatamente dimostrata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese vengono compensate in ragione della complessità e peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
IA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 559 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedendo, previa declaratoria di nullità, l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare gli immobili di cui trattasi esenti da tassazione, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 559 del 13 settembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2020, emesso dalla
SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Montefiascone, chiedendo, previa declaratoria di nullità, l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, di dichiarare gli immobili di cui trattasi esenti da tassazione, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva: i) la carenza del potere accertativo in capo alla SAP, non essendo stati indicati i provvedimenti di concessione, nonché il difetto di sottoscrizione;
ii) il difetto assoluto di motivazione;
iii) la violazione dell'art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 504 del 1992, per essere gli immobili di cui trattasi attigui alla chiesa e utilizzati per adempimenti collegati alle funzioni religiose e/o per attività ad esse collegate.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, ha depositato il contratto di affidamento del servizio, ha richiamato la normativa sulla sottoscrizione e la giurisprudenza di questa Corte in tema di esenzione IMU.
All'udienza del 26 gennaio 2026, udita parte ricorrente che insisteva nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso non fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso incentrato sulla carenza del potere accertativo della SAP. Il concessionario, infatti, ha prodotto copia del contratto di concessione sottoscritto con il comune.
Egualmente infondato deve ritenersi il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di sottoscrizione. Infatti, l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995 consente che, tra l'altro, per l'accertamento dei tributi locali, la firma olografa sia sostituita, come avvenuto nel caso in esame,
“dall'individuazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti sa sistemi informativi automatizzati”.
Non può trovare accoglimento neanche la censura relativa al presunto difetto di motivazione. L'atto impugnato contiene, invero, tutti gli elementi a supporto della pretesa impositiva, tanto che parte ricorrente è riuscita a impostare una compiuta difesa. In ultimo, deve ritenersi non fondato il terzo motivo con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 504 del 1992, La sussistenza dell'esenzione dall'IMU richiede, infatti, l'utilizzazione diretta del bene per determinate finalità non commerciali, circostanza questa che non risulta adeguatamente dimostrata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese vengono compensate in ragione della complessità e peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.