Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1124
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

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Ai fini della qualificazione di un compenso come occasionale, e quindi escluso, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, rileva la riconducibilità dell'evento, al quale è collegato il compenso, alla astratta previsione normativa, mentre è irrilevante la frequenza con la quale la prestazione venga svolta e il compenso venga corrisposto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il compenso corrisposto per le prestazioni lavorative svolte da un lavoratore turnista in occasione delle festività infrasettimanali non potesse ritenersi occasionale, giacché corrisposto per una prestazione normale in quanto resa in attuazione del turno).

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la clausola del contratto collettivo di categoria, che escludeva dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, non dovesse applicarsi alla retribuzione per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali da un lavoratore con orario normale di quaranta ore settimanali articolato sulla base di turni, con conseguente computabilità della stessa nella predetta base di calcolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1124
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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