Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 2
Ai fini della qualificazione di un compenso come occasionale, e quindi escluso, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, rileva la riconducibilità dell'evento, al quale è collegato il compenso, alla astratta previsione normativa, mentre è irrilevante la frequenza con la quale la prestazione venga svolta e il compenso venga corrisposto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il compenso corrisposto per le prestazioni lavorative svolte da un lavoratore turnista in occasione delle festività infrasettimanali non potesse ritenersi occasionale, giacché corrisposto per una prestazione normale in quanto resa in attuazione del turno).
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la clausola del contratto collettivo di categoria, che escludeva dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, non dovesse applicarsi alla retribuzione per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali da un lavoratore con orario normale di quaranta ore settimanali articolato sulla base di turni, con conseguente computabilità della stessa nella predetta base di calcolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIAT AVIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22 ROMA, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA CO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO LESCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 654/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/01/01 - R.G.N. 1305/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ANGELO ABIGNENTE per delega RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il i rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 dicembre 1998 NF DI, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della FIAT AVIO S.p.a, dal 16 aprile 1965 quale addetto alle centrali termiche, chiese che il Giudice del Lavoro di Torino condannasse la predetta Società ad accantonare le somme dovutegli per la non calcolata incidenza dei compensi per lavoro nelle festività infrasettimanali sul TFR (a tanto ridotta la più ampia domanda inizialmente proposta).
Il Tribunale accolse la domanda. E la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'appello proposto dalla Società.
L'appellante aveva contestato la computabilità dei predetti compensi sulla base di due argomentazioni: la Dichiarazione a verbale, in calce all'art. 26 del Contratto collettivo nazione di lavoro e l'occasionala delle prestazioni stesse (che escluderebbe il compenso per la sua stessa natura, ed in base al principio dell'art. 2120 cod. civ.). Con la prima argomentazione, la sentenza afferma che, anche in base ad alcune disposizioni contrattuali (art. 5 primo comma disc. gen. sez. 3^; dich. congiunta in calce all'art. 8), "il normale orario di lavoro" è di 40 ore settimanali. E, in relazione all'attività del DI (svolta con turni nelle centrali termiche), poiché questo orario si snoda anche nelle ore notturne e nelle giornate festive, la prestazione resa nelle festività infrasettimanali, rientrando nel normale orario di lavoro, era estranea allo spazio di esclusione disciplinato dalla predetta Dichiarazione a verbale. E l'assunto della Società, per cui nella settimana in cui cadeva la festività infrasettimanale l'orario non era di 40 bensì di 32 ore, era non solo in contrasto con la struttura dell'orario del DI, bensì con il suo obbligo di prestare lavoro, ove richiesto, anche nelle giornate festive.
Con la seconda argomentazione, il giudicante osserva che la nozione di retribuzione accolta dall'art. 2120 cod. civ. non esige la ripetitività e la frequenza, bensì, negativamente, esclude solo l'occasionalità; e nel caso in esame i compensi sono stati percepiti periodicamente, nelle festività infrasettimanali, in relazione alla particolare organizzazione del lavoro aziendale.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FIAT AVIO S.p.a., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria e con note aggiunte;
NF DI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg.,
cod. civ. nonché omessa in sufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che:
1.1. il contratto ha dato risalto alla prestazione che eccede la soglia minima dell'obbligo contrattuale;
ciò che il lavoratore esegue all'interno di questa soglia non da luogo a maggiorazione bensì solo alla retribuzione;
in tal modo, elemento fondamentale della Dichiarazione è la "retribuzione comprensiva delle relative maggiorazioni"; e tuttavia la sentenza, con interpretazione in violazione della lettera contrattuale, aveva erroneamente conferito dominante risalto al "normale orario di lavoro", che costituiva semplice termine di riferimento;
1.2. per il lavoro da svolgere nelle festività infrasettimanali, pur entro le 40 ore, il lavoratore ha il diritto di astenersi;
pur trattandosi di prestazione ontologicamente distinta dal lavoro straordinario, è prevista la retribuzione con maggiorazione;
i relativi compensi, essendo afferenti a prestazione effettuata oltre il normale orario di lavoro, rientrano nell'esclusione prevista della Dichiarazione;
ne' è valida l'affermazione della sentenza, per cui il lavoratore, se richiesto, è obbligato alla prestazione nelle giornate di festività infrasettimanali: questo obbligo sussiste anche per il lavoro straordinario;
1.3. se le parti contrattuali avessero inteso riferirsi allo straordinario, avrebbero fatto riferimento alla locuzione "orario ordinario di lavoro"; il richiamo all'orario "normale" esprime un diverso parametro: prestazioni rese oltre la soglia obbligatoria minima;
1.4. la norma mira a dettare una regola valida per la generalità dei dipendenti: l'interpretazione della sentenza esigerebbe di volta in volta un contestabile accertamento di fatto, sul normale orario di lavoro seguito dal singolo dipendente.
Con le note aggiunte, la ricorrente sottolinea che l'aggettivo "normale" (utilizzato nella predetta Dichiarazione) non ha il significato di conforme ad una norma predeterminata (quale quella contrattuale), bensì di conforme alla norma che viene a perfezionarsi nel quotidiano accadere (significato che trova risonanza nella "retribuzione comprensiva delle maggiorazioni", erogata per prestazione resa al di là dell'abituale; e nell'occasionalità, negativamente prevista dall'art. 2120 cod. civ.).
2. Il primo motivo è infondato. Come costantemente affermato da questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (e plurimis, Cass. 25 luglio 1995 n. 8102). In ordine all'interpretazione dal giudicante data alla norma contrattuale in esame (per cui "la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto"), la prima censura, proposta con il primo motivo, attiene al risalto che dovrebbe avere la locuzione "retribuzione comprensiva delle relative maggiorazioni", e che il Tribunale avrebbe erroneamente spostato sulla locuzione "oltre il normale orario di lavoro".
Questa censura è infondata. Ed invero, la sentenza, dando risalto alla locuzione "oltre il normale orario di lavoro", appare coerente interpretazione della formula normativa (ove, nell'ambito del maggiore generico spazio costituito dalla "retribuzione comprensiva delle relative maggiorazioni", la locuzione delinea, come parametro dell'esclusione, lo spazio effettivamente disciplinato: e pertanto il baricentro della formula stessa). Simmetricamente, la censura, dando rilievo determinante a questo generico spazio (che non riguarda, nel suo complesso, l'oggetto specifico della disciplina), non conduce a coerente conclusione.
In ogni caso, il ritenere che il baricentro della formula normativa sia costituito dalla "retribuzione comprensiva delle relative maggiorazioni" non conduce ad escludere la necessità di far riferimento al "normale orario" quale limite dell'esclusione.
3. La seconda censura proposta con il primo motivo riguarda il significato della locuzione "normale orario di lavoro", che secondo la ricorrente non sarebbe l'orario ordinario (definito secondo la norma contrattuale) bensì l'orario relativo ad una "prestazione che va oltre la soglia obbligatoria minima".
Anche questa censura è infondata. Ed invero, l'affermazione della sentenza per cui, nell'ambito del turno, anche la prestazione resa nelle festività infrasettimanali era obbligatoria, conduce (applicando lo stesso parametro - la minima soglia obbligatoria - proposto dalla ricorrente) a ritenere inapplicabile l'esclusione prevista dalla norma contrattuale. E la censura proposta avverso la ritenuta obbligatorietà (per cui anche il lavoro straordinario sarebbe obbligatorio), oltre che non giustificata, non escludendo (per il lavoro nelle festività infrasettimanali, nell'ambito del turno di 40 ore) il predetto obbligo, resta irrilevante. La ricorrente non indica, poi, lo specifico significato della parola "normale", di cui sostiene l'alternatività nei confronti di quello affermato dalla sentenza;
ne' d'altronde indica un significato che consentirebbe di evitare quanto ella stessa censura: la necessità di svolgere "di volta in volta un contestabile accertamento di fatto, sul normale orario di lavoro seguito dal singolo dipendente". L'interpretazione proposta dalla ricorrente, poi, conducendo ad escludere l'applicabilità della norma contrattuale nell'ipotesi di prestazione effettuata nel quadro dei ripetitivi turni di lavoro fissati dall'azienda e costantemente applicati dal dipendente (e pertanto nell'ambito d'una "nonna" non solo generale - le 40 ore settimanali - bensì contingente - in quanto applicata nel rapporto in esame), giunge, con lo stesso parametro dalla ricorrente proposto, ad escludere, nella situazione in controversia, l'applicazione della disposizione alla retribuzione delle prestazioni costantemente rese, nell'ambito dei turni di 40 ore settimanali. E in tal modo resta inconferente.
4. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2120 cod. civ., la ricorrente sostiene che, anche se ai fini dell'occasionalità d'un compenso si deve avere riguardo alla causale dell'erogazione, è tuttavia necessario che l'erogazione abbia una certa frequenza temporale;
l'occasionalità presuppone accidentalità. E nel caso in esame le prestazioni nelle festività infrasettimanali erano state poche in ciascun anno. Con le note aggiunte, la ricorrente aggiunge che il legislatore, escludendo dal computo del TFR i compensi corrisposti a titolo occasionale, fa riferimento ai compensi che non trovano il loro fondamento nel rapporto sinallagmatico fra l'impegno lavorativo abitualmente prestato ed il corrispondente obbligo retributivo:
occasionale è ciò che avviene poche volte ranno, a volte solo una volta, a volte mai in più anni consecutivi. E tale è la prestazione lavorativa nella festività infrasettimanale, quale evento sporadico, eccezionale.
5. Anche il secondo motivo è infondato. La locuzione "a titolo non occasionale" dell'art. 2120 cod. civ. la riferimento, quale negazione dell'occasionalità, alla "regolarità" (dell'evento): all'evento che si verifica secondo preesistente norma.
La norma quivi presupposta è un aspetto astratto, quale parametro che poi consente, nel concreto, di escludere l'occasionalità. Essa ha per oggetto le (astratte) condizioni in base alle quali l'evento deve (in concreto) verificarsi (per rientrare nell'astratto spazio della disciplina): e consente di qualificare la natura dell'evento poi concretamente verificatosi.
In tal modo, la norma non riguarda la concreta frequenza dell'evento stesso: questo, quando, quale concreta attuazione, corrisponde al modulo normativo, resta regolare, anche ove sia sporadico, ovvero nullo (e, simmetricamente, quando non corrisponde al modulo normativo, resta occasionale anche ove assuma in concreto una qualche frequenza).
Nel caso in esame, la norma era il turno: la prestazione, resa in attuazione del turno, era normale (ed in tal modo "non occasionale"). Ciò consente di escludere, che, nel caso in esame, la frequenza concretamente scarsa (e la stessa concreta eventuale assenza) di prestazioni in festività infrasettimanali possa, di per sè, condurre a qualificare (come la ricorrente ipotizza) la relativa retribuzione come occasionale.
6. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 2.100, di cui EURO 2.000, per onorario, oltre ad accessori e spese, come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004