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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. DR AG, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3253 2024 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. FALCO ANTONELLO;
Parte_1
parte attrice contro
, con l'Avv. SGARAMELLA CRISTIAN;
Controparte_1
parte convenuta
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni sulla sollevata eccezione preliminare: “In conclusione, si chiede, previo accoglimento dell'eccezione di improcedibilità per la mancata valida attivazione ed esecuzione della procedura di mediazione, di revocare il decreto ingiuntivo n. 690/2024 con condanna di parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente professionista che si dichiara antistatario.”.
Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni sulla sollevata eccezione preliminare: “che l'Ill.mo Giudice designato voglia rigettare l'avversa eccezione preliminare di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita invalidità del tentativo obbligatorio di mediazione.”.
Parte opponente, in via preliminare, eccepisce: - il mancato valido esperimento della procedura di mediazione dovuto alla circostanza che il conferente la procura speciale
(ndr sia soggetto diverso dalla parte Controparte_2 ingiungente;
- il difetto di poteri da parte del procuratore speciale, partecipante all'incontro di mediazione.
Dall'esame della documentazione in atti emerge come parte opposta abbia assolto alla condizione di procedibilità della domanda. Il el Controparte_2
2022 ha variato la propria ragione sociale in come emerge Controparte_1 dall'allegato n. 1 del fascicolo monitorio, verbale di Assemblea del 27.02.2022. Inoltre, il Dott. risultava essere soggetto legittimato ad intervenire nell'incontro di Pt_2 mediazione tenutosi in data 06.11.2024 in forza della procura speciale del 10.10.2023, sottoscritta con atto a rogito Notaio Dott. (rep. 50974; racc. 22419). Persona_1
Pertanto, il procuratore speciale era legittimato a rappresentare la parte creditrice in virtù del conferimento dei poteri assegnati e specificati nella Controparte_1 procura notarile.
L'eccezione relativa alla tardività del deposito della procura speciale del 10.10.23 non
è stata proposta tempestivamente. Infatti, detta eccezione non è stata sollevata né in sede di costituzione in giudizio (riconoscendo così i poteri di rappresentanza in capo al Dott. né in sede di mediazione. Pt_2
Pertanto, l'eccezione preliminare non può trovare accoglimento poiché la condizione di procedibilità è stata validamente assolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, pronunciando sulla sollevata eccezione preliminare, così provvede:
rigetta l'eccezione preliminare;
spese al definitivo;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separato provvedimento.ù
Così deciso in Lecce, il 17/11/2025
Il giudice
DR AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. DR AG, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3253 2024 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. FALCO ANTONELLO;
Parte_1
parte attrice contro
, con l'Avv. SGARAMELLA CRISTIAN;
Controparte_1
parte convenuta
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni sulla sollevata eccezione preliminare: “In conclusione, si chiede, previo accoglimento dell'eccezione di improcedibilità per la mancata valida attivazione ed esecuzione della procedura di mediazione, di revocare il decreto ingiuntivo n. 690/2024 con condanna di parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente professionista che si dichiara antistatario.”.
Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni sulla sollevata eccezione preliminare: “che l'Ill.mo Giudice designato voglia rigettare l'avversa eccezione preliminare di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita invalidità del tentativo obbligatorio di mediazione.”.
Parte opponente, in via preliminare, eccepisce: - il mancato valido esperimento della procedura di mediazione dovuto alla circostanza che il conferente la procura speciale
(ndr sia soggetto diverso dalla parte Controparte_2 ingiungente;
- il difetto di poteri da parte del procuratore speciale, partecipante all'incontro di mediazione.
Dall'esame della documentazione in atti emerge come parte opposta abbia assolto alla condizione di procedibilità della domanda. Il el Controparte_2
2022 ha variato la propria ragione sociale in come emerge Controparte_1 dall'allegato n. 1 del fascicolo monitorio, verbale di Assemblea del 27.02.2022. Inoltre, il Dott. risultava essere soggetto legittimato ad intervenire nell'incontro di Pt_2 mediazione tenutosi in data 06.11.2024 in forza della procura speciale del 10.10.2023, sottoscritta con atto a rogito Notaio Dott. (rep. 50974; racc. 22419). Persona_1
Pertanto, il procuratore speciale era legittimato a rappresentare la parte creditrice in virtù del conferimento dei poteri assegnati e specificati nella Controparte_1 procura notarile.
L'eccezione relativa alla tardività del deposito della procura speciale del 10.10.23 non
è stata proposta tempestivamente. Infatti, detta eccezione non è stata sollevata né in sede di costituzione in giudizio (riconoscendo così i poteri di rappresentanza in capo al Dott. né in sede di mediazione. Pt_2
Pertanto, l'eccezione preliminare non può trovare accoglimento poiché la condizione di procedibilità è stata validamente assolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, pronunciando sulla sollevata eccezione preliminare, così provvede:
rigetta l'eccezione preliminare;
spese al definitivo;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separato provvedimento.ù
Così deciso in Lecce, il 17/11/2025
Il giudice
DR AG