Articolo 2 della Legge 26 luglio 1991, n. 246
Articolo 1Articolo 3
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23 agosto 1991
Art. 2. 1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del funzionamento di tali uffici giudiziari. In ogni caso, gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione del tribunale ordinario e della pretura circondariale devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 30/1989 reca: "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate". Le tabelle A, B e C, annesse a tale legge, sono state modificate dalla legge n. 340/1990 recante modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere.
Entrata in vigore il 23 agosto 1991
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