Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza breve 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 14/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2025, proposto da
Jeicocktails S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane - Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche Sede di Ancona, Agenzia delle Dogane - Ufficio di Civitanova Marche, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli direzione legale e contenzioso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Smart Spill S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
ovvero per la concessione di ogni più idonea misura cautelare,
in parte qua, della nota prot. _MCX00125I [AAMS|DGUD0061|REGISTRO UFFICIALE|8654|22-04-2025] [417103728|75155050], avente ad oggetto "Applicazione di contrassegni di Stato a fusti metallici di varia capacità contenenti bevande IC (cockails) - applicazione del DM 322/2003", notificata in data 22/04/2025, segnatamente la parte della detta nota in cui "si nega alla Società in indirizzo la possibilità di commercializzare prodotti contrassegnati in recipienti di volume non corrispondente ai tagli previsti dal DM 10 ottobre 2003, n.322";
- del parere della Superiore Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche, acquisito al protocollo dell'Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche con n.0008349/RU del 16/04/2025, allo stato non cognito;
- per quanto occorrer possa, della nota interlocutoria avente ad oggetto "Comunicazione supplemento istruttorio" prot. n. _MCX00125I [AAMS|DGUD0061|REGISTRO UFFICIALE|7281|02-042025] [414396948|74800669] del 02/04/2025;
- nonché ogni altro atto, documento e provvedimento, anche istruttorio e/o a carattere interno e allo stato non cognito, presupposto, conseguente, connesso e/o comunque collegato ai provvedimenti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane - Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche Sede di Ancona e di Agenzia delle Dogane - Ufficio di Civitanova Marche e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Legale e Contenzioso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha notificato ricorso assistito da istanza cautelare per gravare l’atto in epigrafe dettagliato;
Con ordinanza collegiale n. 657/2025 questa Sezione ha disposto istruttoria;
Con ordinanza cautelare n. 235/2025 questa Sezione ha disposto la sospensione ai fini del riesame dell’atto impugnato;
Con provvedimento prot. n. 22048/RU del 18/12/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte relativa al diniego all’applicazione di contrassegni di Stato di taglie non corrispondenti a quelle indicate dal D.M. 322/2003 per i fusti da 5, 12 e 20 litri;
Con memoria depositata il 23 gennaio 2026 la ricorrente ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere, con refusione delle spese;
Alla udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione;
Va dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 c. 5 cpa, visti il contrarius actus emanato dalla P.A. e la posizione espressa dalla parte ricorrente;
Le spese, secondo soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell’Amministrazione, con liquidazione nel dispositivo, tenuto conto della novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in euro 700,00 (settecento/00) oltre accessori e rimborso del c.u. se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
FA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RI | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO