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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5235/2002
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 5235/2002, promossa da
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Cagliari, via San Benedetto n. 57/B, presso lo studio dell'avvocato Paola Massidda, che la rappresenta in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione;
attrice contro ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 ( ) e
[...] C.F._3 CP_3 ( ), in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
, e ( ), tutti
[...] Controparte_4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Assemini, via Carmine n. 118, presso lo studio dell'avv. Carlo Angioy, che li rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti e contro
( ) CP_5 C.F._6
( ) CP_6 C.F._7
( ) CP_7 C.F._8
( CP_8 C.F._9
( ) Controparte_9 C.F._10 ( ) CP_10 C.F._11 convenuti contumaci e con l'intervento di ( ) elettivamente Controparte_11 C.F._12 domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Arrica, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25 novembre 2016; intervenuto CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attrice : Parte_1
“Per quanto esposto l'avv. Paola Massidda chiede che siano dichiarati decaduti dal diritto di accettare l'eredità per cui è causa i sig.ri CP_6 e mentre si rimette alla decisione del Giudice in merito alla CP_5 validità e/o ritualità delle accettazioni di eredità inviate e/o depositate dai sig.ri , , , tutti CP_7 CP_8 CP_10 Controparte_9 rimasti contumaci anche dopo la notifica dell'istanza ex art 481 cc. e del pedissequo decreto di fissazione del termine per l'accettazione. Si confermano le conclusioni già spiegate in atti.”. Nell'interesse dei convenuti Controparte_4 CP_1 [...] e : Controparte_2 CP_3 “Si confermano le conclusioni affinché il Tribunale adito dichiari l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte dei IG , Controparte_4
ed , rappresentati e Controparte_2 CP_1 CP_3 difesi dall'Avv. Carlo Angioy, – rappr. dall'avv. Paola Massidda, Parte_1
e Dichiari CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_7 decaduti dalla accettazione i IG e . CP_6 CP_5 Nell'interesse dell'intervenuto : Controparte_11
“Chiede all'Ill.mo Giudice di partecipare alla distribuzione della somma che si ricaverà dalla vendita dell'immobile de quo (sito in AD – Ca – Via Nuoro n. 18), con l'assegnazione della somma di € 4.198,15, oltre le somme successive del pignoramento immobiliare.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio i fratelli , , , CP_6 Persona_1 CP_10 CP_9 CP_4
, e esponendo quanto segue: CP_8 CP_5 CP_7
- l'attrice e i convenuti sono succeduti ai loro genitori CP_2 deceduto in data 26 maggio 1995 e deceduta in data 21 marzo Persona_2 1999;
- l'asse ereditario è costituito dal fabbricato, con annesso cortile, sito in AD, via Nuoro n. 18 (distinto al catasto fabbricati al foglio 1, particella 385);
- l'attrice ha invitato più volte i fratelli alla divisione bonaria del patrimonio ereditario;
- uno di fratelli è al possesso esclusivo del bene e impedisce all'attrice l'utilizzo dell'immobile in occasione delle sue non frequenti e brevi visite in Sardegna;
- le caratteristiche edilizie dell'immobile non permettono la sua comoda divisibilità.
1.1. Tanto esposto, ha chiesto la divisione giudiziale del Parte_1 patrimonio ereditario, previa rappresentazione dei frutti per l'utilizzo esclusivo dell'immobile.
2. Con comparsa depositata in data 5 novembre 2002 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato Persona_1 Controparte_4 la ricostruzione in fatto prospettata dall'attrice, ma non si sono opposti alla divisione, manifestando la disponibilità ad acquisire le quote dei fratelli in caso di non comoda divisibilità dell'immobile ereditario.
3. CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 e seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in
[...] CP_10 giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
4. All'udienza del 29 ottobre 2008 è stato conferito incarico al ctu, ing.
al fine di stimare il patrimonio ereditario ed accertarne la Controparte_11 comoda divisibilità.
5. Espletato l'incarico e accertata la non comoda divisibilità dell'immobile, con comparsa depositata in data 24 maggio 2011 è intervenuto in giudizio l'ing. in qualità di creditore pignoratizio, Controparte_11 rappresentando che le parti non hanno provveduto a corrispondere gli onorari liquidati con decreto del 5 febbraio 2009. Egli ha dunque chiesto di partecipare alla ripartizione delle somme derivanti dalla vendita dell'immobile.
6. Con ordinanza del 7 novembre 2011, stante la non comoda divisibilità del bene immobile oggetto di divisione, è stato nominato un notaio per le operazioni di vendita delegata.
6.1. Con nota depositata il 5 ottobre 2016 il notaio delegato ha rimesso gli atti al giudice, rilevando che:
- dagli accertamenti effettuati presso i Pubblici Registri Immobiliari è emerso che l'immobile oggetto del giudizio fa parte del patrimonio relitto da e CP_2 Persona_2
- chiamati all'eredità sono i figli , , CP_5 CP_6 CP_7 Pt_1
, , , e CP_8 Persona_1 CP_9 CP_4 CP_10
- , ed costituendosi in giudizio, Pt_1 Persona_1 Controparte_4 hanno tacitamente accettato l'eredità dei propri genitori;
- non vi è prova, invece, dell'accettazione dell'eredità da parte di , CP_5
, e CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
7. Con istanza depositata in data 20 febbraio 2019 ai sensi degli articoli 481 c.c. e 749 c.p.c., l'attrice ha fatto richiesta di fissazione di Parte_1 un termine ai convenuti contumaci per l'accettazione dell'eredità dei de cuius e CP_2 Persona_2
7.1. Con ordinanza resa all'udienza del 21 febbraio 2019 è stato assegnato ai convenuti contumaci il termine di 90 giorni, decorrenti dalla notifica dell'ordinanza, entro il quale rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità dei predetti de cuius, con l'espresso avvertimento che se non avessero reso la dichiarazione nel termine assegnato avrebbero perso il diritto di accettare l'eredità.
8. In corso di causa è deceduto e si sono costituiti in Persona_1 giudizio i suoi eredi e CP_1 CP_3 Controparte_2 richiamando le difese e conclusioni rassegnate nell'interesse del loro dante causa.
9. All'udienza del 3 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla questione concernente l'esatta individuazione degli eredi di CP_2 e
[...] Persona_2
***** 10. Come è noto, la successione si apre al momento della morte del defunto con delazione ereditaria nei confronti soggetti chiamati all'eredità. Il chiamato all'eredità ha una posizione precaria, in quanto questa si consolida o viene meno con l'accettazione o la rinuncia dell'eredità. Solo con l'accettazione si acquista lo status di erede e avviene la successione nelle posizioni giuridiche attive e passive del defunto. L'art. 474 c.c. prevede due modalità di accettazione dell'eredità, quella espressa e quella tacita. L'art. 475 c.c. stabilisce che: “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”. Pertanto, l'accettazione espressa si verifica quando il chiamato all'eredità manifesta espressamente, nelle forme previste dalla norma, la volontà di accettare l'eredità o assume la qualità di erede. L'art. 476 c.c., invece, recita: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. L'accettazione tacita dell'eredità altro non è che un comportamento a cui il legislatore attribuisce una conseguenza giuridica, sul presupposto che determinati atti o fatti del chiamato non possano essere compiuti se non in qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che “presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso” (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833).
10.1. Laddove i chiamati non accettino espressamente l'eredità o non compiano atti dai quali si possa desumere che l'abbiano accettata tacitamente, l'art. 481 c.c. riconosce a chi vi ha interesse la possibilità di chiedere che al chiamato venga assegnato un termine entro il quale rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia. In difetto, per espresso disposto normativo, il chiamato “perde il diritto di accettare”. Nelle ipotesi in cui venga fissato un termine dall'autorità giudiziaria, deve ritenersi – in accordo con autorevole dottrina – cha da qual momento il chiamato possa accettare solo espressamente, nelle forme di cui all'art. 475 c.c. e, dunque, con atto pubblico o scrittura privata. Ciò in quanto l'art. 481 c.c. impone al chiamato di rendere una dichiarazione (“dichiari se accetta o rinunzia all'eredità”).
11. Sulla base di tali premesse è possibile analizzare le singole posizioni delle parti del presente giudizio. 11.1. ha chiesto la divisione del compendio ereditario relitto Parte_1 da genitori e mentre e CP_2 Persona_2 Controparte_4 [...] hanno aderito alla domanda di divisione. Persona_1 La domanda di divisione del compendio ereditario, e l'adesione alla stessa, non può che provenire dagli eredi, potendo essere chiesta soltanto in tale qualità e, come sopra anticipato, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833). Pertanto, e sono Parte_1 Controparte_4 Persona_1 eredi di e per averne accettato tacitamente CP_2 Persona_2 l'eredità. 11.2. Successivamente all'assegnazione di un termine per l'accettazione o la rinuncia all'eredità, i chiamati CP_8 Controparte_9 CP_10 e hanno reso la dichiarazione di accettazione dell'eredità
[...] CP_7 dei genitori. 11.2.1. In particolare, – alla quale l'ordinanza di Controparte_9 assegnazione del termine è stata notificata con raccomandata inoltrata in data 19 aprile 2019 – in data 4 luglio 2019 ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “dichiara - di essere l'erede di CP_2 nato a [...] il [...], deceduto a ON (SU) il 26 maggio 1995 e di , nata a [...] il [...] deceduta a Persona_2 ON (SU) il 21 marzo 1999. - Di aver accettato l'eredità dei genitori come sopra nella causa iscritta al racc. n. 5235/2002 del Tribunale ordinario seconda sezione civile di Cagliari”. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine Controparte_9 assegnato, ella è erede di e CP_2 Persona_2 11.2.2. – al quale l'ordinanza di assegnazione del termine è CP_8 stata notifica con raccomandata inoltrata il 19 aprile 2019 e ricevuta in data 15 maggio 2019 – in data 17 luglio 2019 ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “dichiara - di essere l'erede di
nato a [...] il [...], deceduto a ON (SU) CP_2 il 26 maggio 1995 e di , nata a [...] il [...] Persona_2 deceduta a ON (SU) il 21 marzo 1999. Di aver accettato l'eredità dei genitori come sopra nella causa iscritta al rac. n. 5235/02 del Tribunale ordinario seconda sezione civile di Cagliari”. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine CP_8 assegnato, egli è erede di e CP_2 Persona_2 11.2.3. – al quale l'ordinanza di assegnazione del termine è CP_10 stata notifica con raccomandata inoltrata il 19 aprile 2019 e ricevuta in data 26 aprile 2019 – in data 17 luglio 2019 ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “dichiara - di essere l'erede di CP_2 nato a [...] il [...], deceduto a ON (SU) il 26 maggio 1995 e di , nata a [...] il [...] deceduta a Persona_2 ON (SU) il 21 marzo 1999. Di aver accettato l'eredità dei genitori come sopra nella causa iscritta al rac. n. 5235/02 del Tribunale ordinario seconda sezione civile di Cagliari”. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine assegnato, CP_10 egli è erede di e CP_2 Persona_2 11.2.4. – al quale l'ordinanza di assegnazione del termine è CP_7 stata notifica con raccomandata inoltrata il 4 febbraio 2021 e ricevuta in data 26 febbraio 2021 – ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “Il sottoscritto nato/a a AD (Ca) il CP_7 30/101955, C.F. residente a Teana (Pa) c.a.p. 85032 C.F._13 in via/piazza via Pozzo n. snc, erede dei signori sig. nato/a CP_2 BA il 23/7/1924 e deceduto il 26/5/1995 residente a [...]10/1928 e Persona_2 deceduto/a il 21/03/1999 dichiara di accettare l'eredità dei suddetti con ogni effetto di legge”. Tale dichiarazione, pur priva di data, è stata spedita con raccomandata recante la data del 6 aprile 2021 e depositata nel presente giudizio in data 14 aprile 2021, ed è stata dunque con certezza resa nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione del termine. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine assegnato, CP_7 egli è erede di e CP_2 Persona_2 11.3. invece, al quale l'ordinanza di assegnazione del CP_5 termine è stata notificata con raccomandata inoltrata in data 19 aprile 2019 e ricevuta in data 13 maggio 2019, ha fatto pervenire agli atti del procedimento plurime dichiarazioni: la prima, recante la data del 15 luglio 2019 e depositata il 18 luglio 2019 ove dichiara “accetto la mia quota di eredità con riserva (intendendo con ciò, che se il valore di miei eventuali costi dovuti a qualsiasi titolo, dopo la sua vendita, sono uguali o superiori al valore della mia parte di eredità spettante, intendo rifiutare la su detta eredità) nella causa iscritta al RAC 5235/02”; la seconda, recante la data del 28 luglio 2021, depositata il 30 luglio 2021 del medesimo tenore “con la presente per dichiarare che io nato a [...] il 08 – 05 – 1951,1°) il mio nuovo indirizzo è CP_5 quello in alto in questa lettera. 2° che accetto la mia quota di eredità con riserva (intendendo con ciò, che se il valore di miei eventuali costi dovuti a qualsiasi titolo, dopo la sua vendita, sono uguali o superiori al valore della mia parte di eredità spettante, intendo rifiutare la su detta eredità) nella causa iscritta al RAC 5235/02”. Tale dichiarazione è nulla ai sensi dell'art. 475, comma 2, c.c. in quanto sottoposta a condizione.
infatti, ha dichiarato di accettare l'eredità a condizione che CP_5 la stessa risulti attiva in seguito alla vendita dell'immobile ereditario, manifestando, per contro, l'intenzione di rinunciare per il caso in cui i costi risultino pari o superiori. Non essendo dunque stata effettuata alcuna valida dichiarazione nel termine assegnato, ha perso il diritto di accettare l'eredità. CP_5
11.4. Analogamente, al quale l'ordinanza di fissazione del CP_6 termine è stata notificata in data 27 gennaio 2022, non ha reso alcuna dichiarazione nel termine assegnato. Pertanto, ha perso il diritto di accettare l'eredità. CP_6
12. Alla luce di quanto esposto deve concludersi nel senso che:
- (al quale sono succeduti Parte_1 Persona_1 CP_1
e ,
[...] CP_3 Controparte_2 CP_4 CP_4 CP_9 e sono eredi di
[...] CP_8 CP_10 CP_7 CP_2
e Persona_2
- e non sono eredi e CP_5 CP_6 CP_2 Persona_2 e hanno perso il diritto di accettarne l'eredità ai sensi dell'art. 481 c.c.
[...] 13. Trattandosi di sentenza non definitiva, la decisione sulle spese è rimandata in sede di definizione dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando DICHIARA che (al quale sono Parte_1 Persona_1 succeduti e , CP_1 CP_3 Controparte_2 CP_4 CP_4 e sono eredi
[...] Controparte_9 CP_8 CP_10 CP_7 di e CP_2 Persona_2 DICHIARA che e non sono eredi CP_5 CP_6 CP_2 e e hanno perso il diritto di accettarne l'eredità ai sensi
[...] Persona_2 dell'art. 481 c.c. RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo. Manda alla cancelleria per quanto di competenza Cagliari, 7 novembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 5235/2002, promossa da
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Cagliari, via San Benedetto n. 57/B, presso lo studio dell'avvocato Paola Massidda, che la rappresenta in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione;
attrice contro ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 ( ) e
[...] C.F._3 CP_3 ( ), in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
, e ( ), tutti
[...] Controparte_4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Assemini, via Carmine n. 118, presso lo studio dell'avv. Carlo Angioy, che li rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti e contro
( ) CP_5 C.F._6
( ) CP_6 C.F._7
( ) CP_7 C.F._8
( CP_8 C.F._9
( ) Controparte_9 C.F._10 ( ) CP_10 C.F._11 convenuti contumaci e con l'intervento di ( ) elettivamente Controparte_11 C.F._12 domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Arrica, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25 novembre 2016; intervenuto CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attrice : Parte_1
“Per quanto esposto l'avv. Paola Massidda chiede che siano dichiarati decaduti dal diritto di accettare l'eredità per cui è causa i sig.ri CP_6 e mentre si rimette alla decisione del Giudice in merito alla CP_5 validità e/o ritualità delle accettazioni di eredità inviate e/o depositate dai sig.ri , , , tutti CP_7 CP_8 CP_10 Controparte_9 rimasti contumaci anche dopo la notifica dell'istanza ex art 481 cc. e del pedissequo decreto di fissazione del termine per l'accettazione. Si confermano le conclusioni già spiegate in atti.”. Nell'interesse dei convenuti Controparte_4 CP_1 [...] e : Controparte_2 CP_3 “Si confermano le conclusioni affinché il Tribunale adito dichiari l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte dei IG , Controparte_4
ed , rappresentati e Controparte_2 CP_1 CP_3 difesi dall'Avv. Carlo Angioy, – rappr. dall'avv. Paola Massidda, Parte_1
e Dichiari CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_7 decaduti dalla accettazione i IG e . CP_6 CP_5 Nell'interesse dell'intervenuto : Controparte_11
“Chiede all'Ill.mo Giudice di partecipare alla distribuzione della somma che si ricaverà dalla vendita dell'immobile de quo (sito in AD – Ca – Via Nuoro n. 18), con l'assegnazione della somma di € 4.198,15, oltre le somme successive del pignoramento immobiliare.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio i fratelli , , , CP_6 Persona_1 CP_10 CP_9 CP_4
, e esponendo quanto segue: CP_8 CP_5 CP_7
- l'attrice e i convenuti sono succeduti ai loro genitori CP_2 deceduto in data 26 maggio 1995 e deceduta in data 21 marzo Persona_2 1999;
- l'asse ereditario è costituito dal fabbricato, con annesso cortile, sito in AD, via Nuoro n. 18 (distinto al catasto fabbricati al foglio 1, particella 385);
- l'attrice ha invitato più volte i fratelli alla divisione bonaria del patrimonio ereditario;
- uno di fratelli è al possesso esclusivo del bene e impedisce all'attrice l'utilizzo dell'immobile in occasione delle sue non frequenti e brevi visite in Sardegna;
- le caratteristiche edilizie dell'immobile non permettono la sua comoda divisibilità.
1.1. Tanto esposto, ha chiesto la divisione giudiziale del Parte_1 patrimonio ereditario, previa rappresentazione dei frutti per l'utilizzo esclusivo dell'immobile.
2. Con comparsa depositata in data 5 novembre 2002 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato Persona_1 Controparte_4 la ricostruzione in fatto prospettata dall'attrice, ma non si sono opposti alla divisione, manifestando la disponibilità ad acquisire le quote dei fratelli in caso di non comoda divisibilità dell'immobile ereditario.
3. CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 e seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in
[...] CP_10 giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
4. All'udienza del 29 ottobre 2008 è stato conferito incarico al ctu, ing.
al fine di stimare il patrimonio ereditario ed accertarne la Controparte_11 comoda divisibilità.
5. Espletato l'incarico e accertata la non comoda divisibilità dell'immobile, con comparsa depositata in data 24 maggio 2011 è intervenuto in giudizio l'ing. in qualità di creditore pignoratizio, Controparte_11 rappresentando che le parti non hanno provveduto a corrispondere gli onorari liquidati con decreto del 5 febbraio 2009. Egli ha dunque chiesto di partecipare alla ripartizione delle somme derivanti dalla vendita dell'immobile.
6. Con ordinanza del 7 novembre 2011, stante la non comoda divisibilità del bene immobile oggetto di divisione, è stato nominato un notaio per le operazioni di vendita delegata.
6.1. Con nota depositata il 5 ottobre 2016 il notaio delegato ha rimesso gli atti al giudice, rilevando che:
- dagli accertamenti effettuati presso i Pubblici Registri Immobiliari è emerso che l'immobile oggetto del giudizio fa parte del patrimonio relitto da e CP_2 Persona_2
- chiamati all'eredità sono i figli , , CP_5 CP_6 CP_7 Pt_1
, , , e CP_8 Persona_1 CP_9 CP_4 CP_10
- , ed costituendosi in giudizio, Pt_1 Persona_1 Controparte_4 hanno tacitamente accettato l'eredità dei propri genitori;
- non vi è prova, invece, dell'accettazione dell'eredità da parte di , CP_5
, e CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
7. Con istanza depositata in data 20 febbraio 2019 ai sensi degli articoli 481 c.c. e 749 c.p.c., l'attrice ha fatto richiesta di fissazione di Parte_1 un termine ai convenuti contumaci per l'accettazione dell'eredità dei de cuius e CP_2 Persona_2
7.1. Con ordinanza resa all'udienza del 21 febbraio 2019 è stato assegnato ai convenuti contumaci il termine di 90 giorni, decorrenti dalla notifica dell'ordinanza, entro il quale rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità dei predetti de cuius, con l'espresso avvertimento che se non avessero reso la dichiarazione nel termine assegnato avrebbero perso il diritto di accettare l'eredità.
8. In corso di causa è deceduto e si sono costituiti in Persona_1 giudizio i suoi eredi e CP_1 CP_3 Controparte_2 richiamando le difese e conclusioni rassegnate nell'interesse del loro dante causa.
9. All'udienza del 3 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla questione concernente l'esatta individuazione degli eredi di CP_2 e
[...] Persona_2
***** 10. Come è noto, la successione si apre al momento della morte del defunto con delazione ereditaria nei confronti soggetti chiamati all'eredità. Il chiamato all'eredità ha una posizione precaria, in quanto questa si consolida o viene meno con l'accettazione o la rinuncia dell'eredità. Solo con l'accettazione si acquista lo status di erede e avviene la successione nelle posizioni giuridiche attive e passive del defunto. L'art. 474 c.c. prevede due modalità di accettazione dell'eredità, quella espressa e quella tacita. L'art. 475 c.c. stabilisce che: “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”. Pertanto, l'accettazione espressa si verifica quando il chiamato all'eredità manifesta espressamente, nelle forme previste dalla norma, la volontà di accettare l'eredità o assume la qualità di erede. L'art. 476 c.c., invece, recita: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. L'accettazione tacita dell'eredità altro non è che un comportamento a cui il legislatore attribuisce una conseguenza giuridica, sul presupposto che determinati atti o fatti del chiamato non possano essere compiuti se non in qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che “presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso” (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833).
10.1. Laddove i chiamati non accettino espressamente l'eredità o non compiano atti dai quali si possa desumere che l'abbiano accettata tacitamente, l'art. 481 c.c. riconosce a chi vi ha interesse la possibilità di chiedere che al chiamato venga assegnato un termine entro il quale rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia. In difetto, per espresso disposto normativo, il chiamato “perde il diritto di accettare”. Nelle ipotesi in cui venga fissato un termine dall'autorità giudiziaria, deve ritenersi – in accordo con autorevole dottrina – cha da qual momento il chiamato possa accettare solo espressamente, nelle forme di cui all'art. 475 c.c. e, dunque, con atto pubblico o scrittura privata. Ciò in quanto l'art. 481 c.c. impone al chiamato di rendere una dichiarazione (“dichiari se accetta o rinunzia all'eredità”).
11. Sulla base di tali premesse è possibile analizzare le singole posizioni delle parti del presente giudizio. 11.1. ha chiesto la divisione del compendio ereditario relitto Parte_1 da genitori e mentre e CP_2 Persona_2 Controparte_4 [...] hanno aderito alla domanda di divisione. Persona_1 La domanda di divisione del compendio ereditario, e l'adesione alla stessa, non può che provenire dagli eredi, potendo essere chiesta soltanto in tale qualità e, come sopra anticipato, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833). Pertanto, e sono Parte_1 Controparte_4 Persona_1 eredi di e per averne accettato tacitamente CP_2 Persona_2 l'eredità. 11.2. Successivamente all'assegnazione di un termine per l'accettazione o la rinuncia all'eredità, i chiamati CP_8 Controparte_9 CP_10 e hanno reso la dichiarazione di accettazione dell'eredità
[...] CP_7 dei genitori. 11.2.1. In particolare, – alla quale l'ordinanza di Controparte_9 assegnazione del termine è stata notificata con raccomandata inoltrata in data 19 aprile 2019 – in data 4 luglio 2019 ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “dichiara - di essere l'erede di CP_2 nato a [...] il [...], deceduto a ON (SU) il 26 maggio 1995 e di , nata a [...] il [...] deceduta a Persona_2 ON (SU) il 21 marzo 1999. - Di aver accettato l'eredità dei genitori come sopra nella causa iscritta al racc. n. 5235/2002 del Tribunale ordinario seconda sezione civile di Cagliari”. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine Controparte_9 assegnato, ella è erede di e CP_2 Persona_2 11.2.2. – al quale l'ordinanza di assegnazione del termine è CP_8 stata notifica con raccomandata inoltrata il 19 aprile 2019 e ricevuta in data 15 maggio 2019 – in data 17 luglio 2019 ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “dichiara - di essere l'erede di
nato a [...] il [...], deceduto a ON (SU) CP_2 il 26 maggio 1995 e di , nata a [...] il [...] Persona_2 deceduta a ON (SU) il 21 marzo 1999. Di aver accettato l'eredità dei genitori come sopra nella causa iscritta al rac. n. 5235/02 del Tribunale ordinario seconda sezione civile di Cagliari”. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine CP_8 assegnato, egli è erede di e CP_2 Persona_2 11.2.3. – al quale l'ordinanza di assegnazione del termine è CP_10 stata notifica con raccomandata inoltrata il 19 aprile 2019 e ricevuta in data 26 aprile 2019 – in data 17 luglio 2019 ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “dichiara - di essere l'erede di CP_2 nato a [...] il [...], deceduto a ON (SU) il 26 maggio 1995 e di , nata a [...] il [...] deceduta a Persona_2 ON (SU) il 21 marzo 1999. Di aver accettato l'eredità dei genitori come sopra nella causa iscritta al rac. n. 5235/02 del Tribunale ordinario seconda sezione civile di Cagliari”. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine assegnato, CP_10 egli è erede di e CP_2 Persona_2 11.2.4. – al quale l'ordinanza di assegnazione del termine è CP_7 stata notifica con raccomandata inoltrata il 4 febbraio 2021 e ricevuta in data 26 febbraio 2021 – ha reso la dichiarazione di accettazione del seguente tenore testuale: “Il sottoscritto nato/a a AD (Ca) il CP_7 30/101955, C.F. residente a Teana (Pa) c.a.p. 85032 C.F._13 in via/piazza via Pozzo n. snc, erede dei signori sig. nato/a CP_2 BA il 23/7/1924 e deceduto il 26/5/1995 residente a [...]10/1928 e Persona_2 deceduto/a il 21/03/1999 dichiara di accettare l'eredità dei suddetti con ogni effetto di legge”. Tale dichiarazione, pur priva di data, è stata spedita con raccomandata recante la data del 6 aprile 2021 e depositata nel presente giudizio in data 14 aprile 2021, ed è stata dunque con certezza resa nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione del termine. Avendo reso la dichiarazione espressa nel termine assegnato, CP_7 egli è erede di e CP_2 Persona_2 11.3. invece, al quale l'ordinanza di assegnazione del CP_5 termine è stata notificata con raccomandata inoltrata in data 19 aprile 2019 e ricevuta in data 13 maggio 2019, ha fatto pervenire agli atti del procedimento plurime dichiarazioni: la prima, recante la data del 15 luglio 2019 e depositata il 18 luglio 2019 ove dichiara “accetto la mia quota di eredità con riserva (intendendo con ciò, che se il valore di miei eventuali costi dovuti a qualsiasi titolo, dopo la sua vendita, sono uguali o superiori al valore della mia parte di eredità spettante, intendo rifiutare la su detta eredità) nella causa iscritta al RAC 5235/02”; la seconda, recante la data del 28 luglio 2021, depositata il 30 luglio 2021 del medesimo tenore “con la presente per dichiarare che io nato a [...] il 08 – 05 – 1951,1°) il mio nuovo indirizzo è CP_5 quello in alto in questa lettera. 2° che accetto la mia quota di eredità con riserva (intendendo con ciò, che se il valore di miei eventuali costi dovuti a qualsiasi titolo, dopo la sua vendita, sono uguali o superiori al valore della mia parte di eredità spettante, intendo rifiutare la su detta eredità) nella causa iscritta al RAC 5235/02”. Tale dichiarazione è nulla ai sensi dell'art. 475, comma 2, c.c. in quanto sottoposta a condizione.
infatti, ha dichiarato di accettare l'eredità a condizione che CP_5 la stessa risulti attiva in seguito alla vendita dell'immobile ereditario, manifestando, per contro, l'intenzione di rinunciare per il caso in cui i costi risultino pari o superiori. Non essendo dunque stata effettuata alcuna valida dichiarazione nel termine assegnato, ha perso il diritto di accettare l'eredità. CP_5
11.4. Analogamente, al quale l'ordinanza di fissazione del CP_6 termine è stata notificata in data 27 gennaio 2022, non ha reso alcuna dichiarazione nel termine assegnato. Pertanto, ha perso il diritto di accettare l'eredità. CP_6
12. Alla luce di quanto esposto deve concludersi nel senso che:
- (al quale sono succeduti Parte_1 Persona_1 CP_1
e ,
[...] CP_3 Controparte_2 CP_4 CP_4 CP_9 e sono eredi di
[...] CP_8 CP_10 CP_7 CP_2
e Persona_2
- e non sono eredi e CP_5 CP_6 CP_2 Persona_2 e hanno perso il diritto di accettarne l'eredità ai sensi dell'art. 481 c.c.
[...] 13. Trattandosi di sentenza non definitiva, la decisione sulle spese è rimandata in sede di definizione dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando DICHIARA che (al quale sono Parte_1 Persona_1 succeduti e , CP_1 CP_3 Controparte_2 CP_4 CP_4 e sono eredi
[...] Controparte_9 CP_8 CP_10 CP_7 di e CP_2 Persona_2 DICHIARA che e non sono eredi CP_5 CP_6 CP_2 e e hanno perso il diritto di accettarne l'eredità ai sensi
[...] Persona_2 dell'art. 481 c.c. RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo. Manda alla cancelleria per quanto di competenza Cagliari, 7 novembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia