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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito all' udienza del 3 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 958/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RO Maria Saccà, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. dalla Dott.ssa Daniela
CA RM Di AO
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24 febbraio 2025, Parte_1 esponeva:
[...]
- di essere un'insegnante della Scuola CPIA ME P.E. IC, con sede legale in ME in Via
Università n. 2 e di essere attualmente in servizio presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti in virtù di contratto a tempo determinato;
- aveva precedentemente svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente e nel dettaglio, nell' A.S. 2019/2020, presso l' di S. SA di IV (ME) Controparte_2
- MEIS03200Q dal 5 novembre 2019 al 22 giugno 2020; nell'A.S. 2020/2021, presso il C.P.I.A.
ME P.E. TA - MEMM574003 dall'1 dicembre 2020 al 28 giugno 2021; nell'A.S.
2022/2023 presso l'I.T.E.T. “E.Fermi” Barcellona P.d.G. (ME) - METD08000A dal novembre 2022 al 30 giugno 2023; nell'A.S. 2023/2024, presso il C.P.I.A. ME P.E. MEMM574003 dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2025; ed infine nell'A.S. 2024/2025, presso il C.P.I.A.
MESSINA - MEMM574003 dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025.
Rilevava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di importo pari a € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
Osservava che il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre
2016, avevano disposto che i destinatari della carta docente sono “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Richiamava altresì gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007.
Rappresentava di non avere usufruito della c.d. “Carta Elettronica del docente” nel periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato e di aver inviato all'Amministrazione resistente, via pec, una lettera e una diffida, in data 15 ottobre 2024 e 30 ottobre 2024, per ottenere il riconoscimento del bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale, senza tuttavia ricevere riscontro.
Richiamava la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e l'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
Chiedeva, pertanto, che, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23 settembre 2015 e dell'art. 3 DPCM. 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e che, conseguentemente, il venisse condannato al riconoscimento di tale Controparte_1 beneficio così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato e che venisse condannato a corrispondere in suo favore la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, ossia 2019/2020, 2020/2021, 2022/23, 2023/2024, 2024/2025, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- Il , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1 del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 3.- L'udienza del 3 dicembre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale (v. sent. n. 2532/2025).
4.- Preliminarmente va osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale può essere rilevata nei termini previsti dall'art. 38 c.p.c. e, nel caso di specie, non risulta formulata l'eccezione nei suindicati termini.
5.- Nel merito, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali Controparte_3
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede
l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514
d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero, già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo 2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione
è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la
Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_3 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_3
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del con contratti CP_3 di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27 ottobre 2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto.
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della carta del docente per la prestazione lavorativa svolta, quale docente precario, con contratto di supplenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
È documentato che la ricorrente ha stipulato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, svolgendo attività di docenza in via continuativa.
Al riguardo, non si ritiene rilevante in senso ostativo al riconoscimento del diritto reclamato il numero di ore settimanali di docenza in quanto la Carta è riconosciuta indipendentemente dall'orario svolto e quindi anche ai docenti a tempo parziale (ex art. 2 d.P.C.M. 23 settembre
2015 e art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 cit;
cfr. Cons. Stato n. 1842/2022), avendo la funzione di sostenere la formazione continua del docente e di valorizzarne le competenze professionali nell'ambito della programmazione annuale (v. Trib. ME, Sez. Lav., n. 1612/2024).
Deve, dunque, affermarsi che il ricorrente abbia svolto, sebbene con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, attività di docenza continuativa e non saltuaria negli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.
Egli ricorrente ha, dunque, diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.
6.- Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024 il ricorrente ha lavorato con plurimi contratti a tempo determinato così articolati: nell'anno scolastico 2019/2020 con contratti per un posto normale e per l'insegnamento di - disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - (A017), presso l'Istituto Superiore Caminiti-Trimarchi (MEIS03200Q), per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 04/12/2019 e cessazione al 20/12/2019, con decorrenza dal 21/12/2019 e cessazione al 06/01/2020, con decorrenza dal 07/01/2020 e cessazione al 09/02/2020, con decorrenza dal 10/02/2020 e cessazione al 08/03/2020, con decorrenza dal 09/03/2020 e cessazione al 05/04/2020, con decorrenza dal 06/04/2020 e cessazione al 03/05/2020, con decorrenza dal 04/05/2020 e cessazione al 06/06/2020, con decorrenza dal 07/06/2020 e cessazione al 15/06/2020 e con decorrenza dal 16/06/2020 e cessazione al 22/06/2020; nell'anno scolastico 2020/2021 con contratti per posto corso per lavoratori e per l'insegnamento di tecnologia nella scuola secondaria di i grado (A0 60), per n.
18 ore settimanali di lezione presso CPIA ME P.E. TA (MECT70800G), con decorrenza dal 01/12/2020 e cessazione al 28/12/2020, con decorrenza dal 29/12/2020 e cessazione al 25/01/2021, con decorrenza dal 26/01/2021 e cessazione al 13/02/2021, con decorrenza dal 14/02/2021 e cessazione al 14/04/2021, con decorrenza dal 18/03/2021 e cessazione al 09/06/2021, con decorrenza dal 10/06/2021 e cessazione al 28/06/2021; nell'anno scolastico 2023/2024 con contratti per posto corso per lavoratori e per l'insegnamento di tecnologia nella scuola secondaria di i grado (A0 60), per n. 18 ore settimanali di lezione presso
CPIA MESSINA P.E. (MECT71000G), con decorrenza dal Controparte_5
15/01/2024 e cessazione al 07/06/2024 e con decorrenza dal 08/06/2024 e cessazione al
30/06/2024. pertanto, secondo i suindicati principi, è escluso che negli anni scolastici indicati abbia diritto alla carta docente . Si ricorda che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
A seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione
(Cass. 29961/2023) interessandosi della vicenda ha sancito i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Con riguardo alle tipologie di supplenze cui il beneficio può essere riconosciuto, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi ex ante, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende per tutto l'intero anno scolastico;
invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 D.P.C.M. 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
Per contro, altra parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che, qualora le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite senza soluzione di continuità con il medesimo orario, presso lo stesso istituto, per la sostituzione dello stesso docente o comunque sulla medesima cattedra di insegnamento sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o comunque per un periodo pari a 180 giorni, equiparate ad anno scolastico dall'art. 11 comma 14 d.lgs.
124/1999, sussisteva una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione della didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento del beneficio preteso. In tali pronunce veniva valorizzato quanto si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 laddove afferma che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. Pertanto, nel momento in cui si presenta nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua sussiste una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio in esame. Conclude, quindi, la pronuncia citata con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999, che
“si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del
3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto
74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che il ricorrente ha avuto incarichi di insegnamento per periodi consistenti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, in precedenza indicati.
Si ritiene, pertanto, che abbia contribuito alla didattica annua dell'istituto dove ha prestato servizio, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti.
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto del ricorrente a fruire della Carta docenti occorre osservare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto gli interessati possono unicamente pretendere il rilascio della
Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto.
La Suprema Corte nella pronuncia citata rileva che soltanto per i docenti che siano fuoriusciti dal sistema scolastico, ossia coloro che non risultano più iscritti nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze o siano cessati dal servizio di ruolo, sia possibile invocare il risarcimento del danno.
7.- L'azione de qua deve, dunque, essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, dovendosi ritenere, in assenza di prova contraria, che la ricorrente sia attualmente insegnante interna al sistema delle docenze scolastiche.
Deve dunque riconoscersi il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto pari ad €
2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
8.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, dunque, accolto e il Controparte_1
va condannato a costituire in favore del ricorrente la Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
9.- I contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano la compensazione tra le parti di tre quinti delle spese di lite e la restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori minimi previsto, in considerazione della serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente,
[...] con accredito sulla medesima delle somme spettanti per l'anno scolastico indicato per l'importo complessivo di € 2500,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_4 rifusione, in favore della ricorrente, di due quinti delle spese giudiziali, che liquida nella somma già ridotta di € 525,20 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
ME, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito all' udienza del 3 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 958/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RO Maria Saccà, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. dalla Dott.ssa Daniela
CA RM Di AO
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24 febbraio 2025, Parte_1 esponeva:
[...]
- di essere un'insegnante della Scuola CPIA ME P.E. IC, con sede legale in ME in Via
Università n. 2 e di essere attualmente in servizio presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti in virtù di contratto a tempo determinato;
- aveva precedentemente svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente e nel dettaglio, nell' A.S. 2019/2020, presso l' di S. SA di IV (ME) Controparte_2
- MEIS03200Q dal 5 novembre 2019 al 22 giugno 2020; nell'A.S. 2020/2021, presso il C.P.I.A.
ME P.E. TA - MEMM574003 dall'1 dicembre 2020 al 28 giugno 2021; nell'A.S.
2022/2023 presso l'I.T.E.T. “E.Fermi” Barcellona P.d.G. (ME) - METD08000A dal novembre 2022 al 30 giugno 2023; nell'A.S. 2023/2024, presso il C.P.I.A. ME P.E. MEMM574003 dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2025; ed infine nell'A.S. 2024/2025, presso il C.P.I.A.
MESSINA - MEMM574003 dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025.
Rilevava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di importo pari a € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
Osservava che il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre
2016, avevano disposto che i destinatari della carta docente sono “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Richiamava altresì gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007.
Rappresentava di non avere usufruito della c.d. “Carta Elettronica del docente” nel periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato e di aver inviato all'Amministrazione resistente, via pec, una lettera e una diffida, in data 15 ottobre 2024 e 30 ottobre 2024, per ottenere il riconoscimento del bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale, senza tuttavia ricevere riscontro.
Richiamava la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e l'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
Chiedeva, pertanto, che, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23 settembre 2015 e dell'art. 3 DPCM. 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e che, conseguentemente, il venisse condannato al riconoscimento di tale Controparte_1 beneficio così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato e che venisse condannato a corrispondere in suo favore la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, ossia 2019/2020, 2020/2021, 2022/23, 2023/2024, 2024/2025, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- Il , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1 del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 3.- L'udienza del 3 dicembre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale (v. sent. n. 2532/2025).
4.- Preliminarmente va osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale può essere rilevata nei termini previsti dall'art. 38 c.p.c. e, nel caso di specie, non risulta formulata l'eccezione nei suindicati termini.
5.- Nel merito, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali Controparte_3
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede
l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514
d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero, già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo 2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione
è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la
Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_3 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_3
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del con contratti CP_3 di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27 ottobre 2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto.
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della carta del docente per la prestazione lavorativa svolta, quale docente precario, con contratto di supplenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
È documentato che la ricorrente ha stipulato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, svolgendo attività di docenza in via continuativa.
Al riguardo, non si ritiene rilevante in senso ostativo al riconoscimento del diritto reclamato il numero di ore settimanali di docenza in quanto la Carta è riconosciuta indipendentemente dall'orario svolto e quindi anche ai docenti a tempo parziale (ex art. 2 d.P.C.M. 23 settembre
2015 e art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 cit;
cfr. Cons. Stato n. 1842/2022), avendo la funzione di sostenere la formazione continua del docente e di valorizzarne le competenze professionali nell'ambito della programmazione annuale (v. Trib. ME, Sez. Lav., n. 1612/2024).
Deve, dunque, affermarsi che il ricorrente abbia svolto, sebbene con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, attività di docenza continuativa e non saltuaria negli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.
Egli ricorrente ha, dunque, diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.
6.- Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024 il ricorrente ha lavorato con plurimi contratti a tempo determinato così articolati: nell'anno scolastico 2019/2020 con contratti per un posto normale e per l'insegnamento di - disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - (A017), presso l'Istituto Superiore Caminiti-Trimarchi (MEIS03200Q), per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 04/12/2019 e cessazione al 20/12/2019, con decorrenza dal 21/12/2019 e cessazione al 06/01/2020, con decorrenza dal 07/01/2020 e cessazione al 09/02/2020, con decorrenza dal 10/02/2020 e cessazione al 08/03/2020, con decorrenza dal 09/03/2020 e cessazione al 05/04/2020, con decorrenza dal 06/04/2020 e cessazione al 03/05/2020, con decorrenza dal 04/05/2020 e cessazione al 06/06/2020, con decorrenza dal 07/06/2020 e cessazione al 15/06/2020 e con decorrenza dal 16/06/2020 e cessazione al 22/06/2020; nell'anno scolastico 2020/2021 con contratti per posto corso per lavoratori e per l'insegnamento di tecnologia nella scuola secondaria di i grado (A0 60), per n.
18 ore settimanali di lezione presso CPIA ME P.E. TA (MECT70800G), con decorrenza dal 01/12/2020 e cessazione al 28/12/2020, con decorrenza dal 29/12/2020 e cessazione al 25/01/2021, con decorrenza dal 26/01/2021 e cessazione al 13/02/2021, con decorrenza dal 14/02/2021 e cessazione al 14/04/2021, con decorrenza dal 18/03/2021 e cessazione al 09/06/2021, con decorrenza dal 10/06/2021 e cessazione al 28/06/2021; nell'anno scolastico 2023/2024 con contratti per posto corso per lavoratori e per l'insegnamento di tecnologia nella scuola secondaria di i grado (A0 60), per n. 18 ore settimanali di lezione presso
CPIA MESSINA P.E. (MECT71000G), con decorrenza dal Controparte_5
15/01/2024 e cessazione al 07/06/2024 e con decorrenza dal 08/06/2024 e cessazione al
30/06/2024. pertanto, secondo i suindicati principi, è escluso che negli anni scolastici indicati abbia diritto alla carta docente . Si ricorda che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
A seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione
(Cass. 29961/2023) interessandosi della vicenda ha sancito i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Con riguardo alle tipologie di supplenze cui il beneficio può essere riconosciuto, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi ex ante, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende per tutto l'intero anno scolastico;
invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 D.P.C.M. 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
Per contro, altra parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che, qualora le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite senza soluzione di continuità con il medesimo orario, presso lo stesso istituto, per la sostituzione dello stesso docente o comunque sulla medesima cattedra di insegnamento sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o comunque per un periodo pari a 180 giorni, equiparate ad anno scolastico dall'art. 11 comma 14 d.lgs.
124/1999, sussisteva una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione della didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento del beneficio preteso. In tali pronunce veniva valorizzato quanto si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 laddove afferma che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. Pertanto, nel momento in cui si presenta nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua sussiste una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio in esame. Conclude, quindi, la pronuncia citata con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999, che
“si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del
3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto
74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che il ricorrente ha avuto incarichi di insegnamento per periodi consistenti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, in precedenza indicati.
Si ritiene, pertanto, che abbia contribuito alla didattica annua dell'istituto dove ha prestato servizio, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti.
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto del ricorrente a fruire della Carta docenti occorre osservare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto gli interessati possono unicamente pretendere il rilascio della
Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto.
La Suprema Corte nella pronuncia citata rileva che soltanto per i docenti che siano fuoriusciti dal sistema scolastico, ossia coloro che non risultano più iscritti nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze o siano cessati dal servizio di ruolo, sia possibile invocare il risarcimento del danno.
7.- L'azione de qua deve, dunque, essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, dovendosi ritenere, in assenza di prova contraria, che la ricorrente sia attualmente insegnante interna al sistema delle docenze scolastiche.
Deve dunque riconoscersi il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto pari ad €
2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
8.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, dunque, accolto e il Controparte_1
va condannato a costituire in favore del ricorrente la Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
9.- I contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano la compensazione tra le parti di tre quinti delle spese di lite e la restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori minimi previsto, in considerazione della serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente,
[...] con accredito sulla medesima delle somme spettanti per l'anno scolastico indicato per l'importo complessivo di € 2500,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_4 rifusione, in favore della ricorrente, di due quinti delle spese giudiziali, che liquida nella somma già ridotta di € 525,20 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
ME, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NA