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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, AT
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitanova Marche - Piazza Xx Settembre 62012 Civitanova Marche MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Civita.s Societa' A Responsabi Lita' Limitata Unipersonale - P_IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2123 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni
Resistente: La Civita.s si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1- in persona del legale rappresentante p.t., impugna l'avviso di accertamento a seguito di omesso/parziale versamento della TARI anno 2020, n. 2123 del 12/05/2025, notificato ad iniziativa della Civita.S s.r.l., a mezzo posta in data 27.05.2025 ad Società_1, relativo a degli immobili siti nel territorio di Luogo_1. Deduce il ricorrente, in via preliminare, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto impositivo, in quanto la notifica è stata eseguita nei confronti dell'Società_1 in data successiva alla sua soppressione ex L. Reg. n. 19/2022.
Eccepisce la violazione dell'art. il mancato rispetto del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis, L.
n. 212/2000 ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Nel merito sostiene l'illegittimità della pretesa e delle sanzioni irrogate.
Conclude per l'annullamento dell'avviso impugnato e delle sanzioni.
Si costituisce la Civita.S srl la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione ad agire, atteso che il soggetto onerato della fase liquidatoria, apertasi a seguito della soppressione dell'Società_1 è l'Società_2 e non l'Ricorrente_1, la quale non ha interesse alla proposizione del ricorso, in quanto soggetto non obbligato per l'annualità in disputa. Sostiene la correttezza a notifica dell'accertamento alla Società_1 poiché eseguita nel termine (di cinque anni dalla cancellazione dell'ente) di cui all'art. 28, co. 4, D. Lgs. n. 175/2014.
Contesta la fondatezza dei motivi con i quali sono stati censurati il difetto di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Nel merito ribadisce la legittimità della pretesa.
Conclude per il rigetto del ricorso.
La ricorrente deposita memoria ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. In particolare, sulla eccepita carenza di interesse e legittimazione ad agire precisa che come risulta dalla L.R. n. 19/2022, il patrimonio di Società_1 è stato trasferito alle aziende sanitarie territoriali e la gestione liquidatoria di Società_2 si occupa solo dei contenziosi pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. e che, perciò essa ricorrente non difetta della legittimazione ad impugnare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Ricorrente_1. Invero, ai sensi dell'art. 42, co. 9, L. R. n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre 2022 l'Società_1
(ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Società_1 (ASUR) Società_2 svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Società_1 (ASUR)…” Con la soppressione della ASUR, dunque, la liquidazione delle attività e delle passività delle posizioni - non trasferite alle aziende sanitarie territoriali - è stata attribuita alla Società_2 Per tale motivo la ricorrente Ricorrente_1, non essendo titolare della gestione liquidatoria, né risultando che la posizione oggetto di controversia le sia stata trasferita (nulla sul punto ha depositato in atti la ricorrente),
è carente della legittimazione ad impugnare il provvedimento recante una pretesa patrimoniale (TARI per l'anno 2020 e, quindi, precedente alla soppressione dell'ASUR) che, in virtù della richiamata norma, fa, invece, capo all'Società_2 Al rilevato difetto di legittimazione attiva consegue la inammissibilità del ricorso.
Restano assorbite tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Macerata 17/12/2025
Il Giudice AT Paola Milici
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, AT
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitanova Marche - Piazza Xx Settembre 62012 Civitanova Marche MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Civita.s Societa' A Responsabi Lita' Limitata Unipersonale - P_IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2123 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni
Resistente: La Civita.s si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1- in persona del legale rappresentante p.t., impugna l'avviso di accertamento a seguito di omesso/parziale versamento della TARI anno 2020, n. 2123 del 12/05/2025, notificato ad iniziativa della Civita.S s.r.l., a mezzo posta in data 27.05.2025 ad Società_1, relativo a degli immobili siti nel territorio di Luogo_1. Deduce il ricorrente, in via preliminare, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto impositivo, in quanto la notifica è stata eseguita nei confronti dell'Società_1 in data successiva alla sua soppressione ex L. Reg. n. 19/2022.
Eccepisce la violazione dell'art. il mancato rispetto del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis, L.
n. 212/2000 ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Nel merito sostiene l'illegittimità della pretesa e delle sanzioni irrogate.
Conclude per l'annullamento dell'avviso impugnato e delle sanzioni.
Si costituisce la Civita.S srl la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione ad agire, atteso che il soggetto onerato della fase liquidatoria, apertasi a seguito della soppressione dell'Società_1 è l'Società_2 e non l'Ricorrente_1, la quale non ha interesse alla proposizione del ricorso, in quanto soggetto non obbligato per l'annualità in disputa. Sostiene la correttezza a notifica dell'accertamento alla Società_1 poiché eseguita nel termine (di cinque anni dalla cancellazione dell'ente) di cui all'art. 28, co. 4, D. Lgs. n. 175/2014.
Contesta la fondatezza dei motivi con i quali sono stati censurati il difetto di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Nel merito ribadisce la legittimità della pretesa.
Conclude per il rigetto del ricorso.
La ricorrente deposita memoria ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. In particolare, sulla eccepita carenza di interesse e legittimazione ad agire precisa che come risulta dalla L.R. n. 19/2022, il patrimonio di Società_1 è stato trasferito alle aziende sanitarie territoriali e la gestione liquidatoria di Società_2 si occupa solo dei contenziosi pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. e che, perciò essa ricorrente non difetta della legittimazione ad impugnare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Ricorrente_1. Invero, ai sensi dell'art. 42, co. 9, L. R. n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre 2022 l'Società_1
(ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Società_1 (ASUR) Società_2 svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Società_1 (ASUR)…” Con la soppressione della ASUR, dunque, la liquidazione delle attività e delle passività delle posizioni - non trasferite alle aziende sanitarie territoriali - è stata attribuita alla Società_2 Per tale motivo la ricorrente Ricorrente_1, non essendo titolare della gestione liquidatoria, né risultando che la posizione oggetto di controversia le sia stata trasferita (nulla sul punto ha depositato in atti la ricorrente),
è carente della legittimazione ad impugnare il provvedimento recante una pretesa patrimoniale (TARI per l'anno 2020 e, quindi, precedente alla soppressione dell'ASUR) che, in virtù della richiamata norma, fa, invece, capo all'Società_2 Al rilevato difetto di legittimazione attiva consegue la inammissibilità del ricorso.
Restano assorbite tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Macerata 17/12/2025
Il Giudice AT Paola Milici
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi