Decreto cautelare 2 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 22 aprile 2025
Decreto cautelare 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2026REG.PROV.COLL.
N. 04360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4360 del 2025, proposto da
-OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), nato a -OMISSIS- (CZ) il -OMISSIS-e -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), nata a -OMISSIS-il -OMISSIS-, entrambi in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-(CR) il-OMISSIS- (C.F. -OMISSIS- e -OMISSIS- (C.F.-OMISSIS-), nata a -OMISSIS-il -OMISSIS-, in proprio e, congiuntamente all’altro genitore -OMISSIS-(C.F. -OMISSIS-), in qualità di esercente la potestà genitoriale su -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Saccucci e Matteo Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7849/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. CI EN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.– Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Lazio – Roma, Sezione I, n. 7849/2025 che ha respinto il ricorso promosso dagli odierni appellanti avverso le ordinanze di sgombero emesse ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 dall’Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in data 16 maggio 2024, concernenti le unità immobiliari (un appartamento e un’autorimessa) site nel comune di -OMISSIS-, censite in catasto al foglio -OMISSIS-. Tali determinazioni erano assunte dall’Agenzia una volta divenuta definitiva la confisca disposta in danno di -OMISSIS- rispetto ad una serie di immobili, giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1243/2017, tra cui quello che viene qui in considerazione.
Gli appellanti riferiscono di utilizzare tale immobile come abitazione e di essere privi di sufficienti risorse economiche per una differente soluzione abitativa destinata al nucleo familiare composto anche di due minori (tra cui un neonato); ed essenzialmente pongono in discussione la definitività della confisca in ragione della pendenza di due distinti ricorsi proposti innanzi alla C.E.D.U. dal sig. -OMISSIS-, cui sono stati ritenuti riconducibili gli immobili stessi e dai signori -OMISSIS-, in qualità di intestatari formali dei beni.
Si è costituita l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con atto in data 18 giugno 2025, per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 2260/2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta congiuntamente all’appello, valorizzando -unitamente al periculum legato dell’indisponibilità di una soluzione abitativa alternativa per i detentori dell’immobile stesso- la circostanza che non risultasse ancora individuata dall’Agenzia altra destinazione per il bene in questione; ciò in linea con l’esito del precedente appello cautelare (cfr. ordinanza n. 222/2025).
All’udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – L’appello va tuttavia respinto nel merito, superando l’orientamento espresso in sede cautelare, alla luce delle più recenti produzioni documentali.
In vista dell’udienza, invero, l’Avvocatura ha depositato sia il decreto di destinazione dell’immobile emesso dall’Agenzia (datato 22 ottobre 2024) sia il sopravvenuto rigetto dell’istanza di revocazione della confisca (ordinanza della Corte di appello di Brescia n.4 del 22 settembre 2025). Più precisamente, tale istanza è stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione di fatti nuovi, risultando fondata in via esclusiva sul danno collegato alla presenza nel nucleo familiare di un neonato; pregiudizio in merito al quale la Corte ha comunque -nel merito- manifestato perplessità, in ragione del lungo lasso temporale che i genitori hanno avuto a disposizione per cercare una nuova sistemazione.
Orbene, la definitività della confisca determina -ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011- l’istantaneo trasferimento a titolo originario del bene che ne costituisce l'oggetto in favore del patrimonio dello Stato; sicché l’ordinanza di sgombero non può che qualificarsi come atto dovuto, espressione di un potere vincolato. Ciò stante, l’intero impianto delle censure dedotte dall’odierna parte appellante, articolato in 5 motivi, non scalfisce la legittimità del provvedimento gravato.
2.1.- Con il primo motivo, parte appellante contesta in radice proprio la definitività della confisca, adducendo -come detto sub 1- la pendenza di due distinti giudizi promossi innanzi alla C.E.D.U. dal sig. -OMISSIS- e dai signori -OMISSIS-.
Tuttavia, come già chiarito di recente da questa stessa Sezione, la proposizione di ricorsi innanzi alla CEDU non incide sulla definitività della misura di cui si tratta: “ I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, quale misura di prevenzione antimafia, diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce penali. Pertanto, la pendenza del giudizio dinanzi alla cedu, proposto avverso la confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, non incide sulla possibilità di procedere allo sgombero del bene e alla sua destinazione ad altro. Il provvedimento di confisca, infatti, deve ritenersi definitivo in base alle norme dell'ordinamento italiano, e quindi al provvedimento di confisca in relazione al quale non possa essere esperito un rimedio impugnatorio interno ” (cfr. sentenza n.7866 del 10/12/2020).
Peraltro, come ben chiarito dal giudice di prime cure, la Corte europea si è già pronunziata, nel merito, sulla legittimità della confisca quale misura di prevenzione antimafia.
2.2.- Il rigetto del primo motivo rende superfluo l’esame dei successivi motivi 2, 3 e 4, rispettivamente incentrati sulla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della misura adottata (motivo 2); di insufficiente motivazione (motivo 3), stante il carattere stereotipato della stessa e il mancato riferimento, al momento dell’adozione, ad un provvedimento che abbia impresso una diversa destinazione all’immobile; di mancata comunicazione di avvio del procedimento (motivo 4).
Quanto alla prima delle dedotte violazioni, è infatti evidente che nessun margine di discrezionalità residuava all’Amministrazione a fronte della definitività della confisca; e per la stessa ragione, le ulteriori violazioni dedotte non avrebbero potuto -né possono- condurre all’annullamento giurisdizionale dell’ordine di sgombero, ai sensi e per effetti dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/90.
2.3.- Infine, non può trovare accoglimento l’ultimo motivo (sub 5), proposto in subordine per far valere l’asserita illegittimità dell’ordine de quo sotto il profilo dell’incongruità del termine di 120 giorni assegnato per il rilascio degli immobili. In punto di diritto, la definitività della confisca comporta di regola - ex art. 45, d.lgs. n. 159/2011- l'esecuzione immediata dello sgombero; in punto di fatto, l’arco temporale concesso in concreto agli odierni appellanti risulta di gran lunga più ampio dei 120 giorni intimati, in considerazione del tempo occorso per emettere il provvedimento gravato (dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la confisca, risalente al 2017, all’ordine di sgombero emesso nel 2024 sono trascorsi ben 7 anni).
3.- In conclusione, l’appello va respinto. In considerazione tuttavia della natura della pretesa azionata, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA De IC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
CI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI EN | NA De IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.