CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2024, n. 41554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41554 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AI nata a [...] il [...]; avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 17/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC EL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41554 Anno 2024 Presidente: SANTAUC GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la richiesta di MA TE diretta ad ottenere la revoca della confisca per equivalente di un immobile nella formale titolarità della EMAS G.E.I.E. (effettuata nei suoi confronti, a seguito della irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019 che l'aveva riconosciuta colpevole, unitamente al marito, dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000), trattandosi di un bene mai stato di sua proprietà come rappresentato dalla Corte di cassazione con sentenza del 24 gennaio 2024. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto tale richiesta come la mera riproposizione di analoghe istanze già respinte con ordinanze del medesimo Tribunale del 24 settembre 2021 e del 20 gennaio 2023 (avverso le quali la TE aveva proposto ricorsi per cassazione dichiarati tutti inammissibili), con le quali era stata stabilita la esclusiva riconducibilità sostanziale alla predetta dei beni oggetto di confisca, solo formalmente intestati alla EMAS G.E.I.E., ritenuta società di mero schermo che serviva ad occultare la effettiva titolarità dei beni in capo alla ricorrente. 2. Avverso tale provvedimento MA TE, per mezzo dell'avv. Massimo Rossi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. In particolare, la ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento e la contraddittorietà della motivazione poiché la confisca riguarda beni della EMAS G.E.I.E. e non già suoi, come indicato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7446 del 24 gennaio 2024. 3. Con istanza del 10 settembre 2024 il difensore della ricorrente ha chiesto che il procedimento venisse trattato con discussione orale;
la richiesta è stata respinta trattandosi di procedimento disciplinato dal!' art. 611 del codice di rito e, quindi, in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO IN DIRITTO LI! ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2 2. Come noto è abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non prevedibile dal legislatore (ex multis : Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603 - 01). 2.1. Orbene, il provvedimento impugnato non è abnorme avendo fatto applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisce mera riproposizione di precedente istanza già rigettata. 2.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla pretesa contraddittorietà della motivazione, rispetto alla titolarità del bene oggetto di confisca per equivalente disposta con la sopra indicata sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019 ormai irrevocabile. Al riguardo deve osservarsi che con precedenti ordinanze del 24 settembre 2021 e del 20 gennaio 2023 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva confermato che la vera titolare dell'immobile confiscato era la odierna ricorrente. Inoltre, deve evidenziarsi che - al contrario di quanto sostenuto con il presente ricorso - la Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 7446 del 2024) non ha affermato che la TE non è la titolare del bene oggetto di confisca, ma ha solo osservato incidentalmente che - qualora si volesse aderire alla tesi difensiva secondo la quale i beni confiscati appartengono effettivamente alla EMAS G.E.I.E. - l'odierna ricorrente non sarebbe comunque legittimata a contestare la correttezza del provvedimento ablatorio. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC EL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41554 Anno 2024 Presidente: SANTAUC GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la richiesta di MA TE diretta ad ottenere la revoca della confisca per equivalente di un immobile nella formale titolarità della EMAS G.E.I.E. (effettuata nei suoi confronti, a seguito della irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019 che l'aveva riconosciuta colpevole, unitamente al marito, dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000), trattandosi di un bene mai stato di sua proprietà come rappresentato dalla Corte di cassazione con sentenza del 24 gennaio 2024. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto tale richiesta come la mera riproposizione di analoghe istanze già respinte con ordinanze del medesimo Tribunale del 24 settembre 2021 e del 20 gennaio 2023 (avverso le quali la TE aveva proposto ricorsi per cassazione dichiarati tutti inammissibili), con le quali era stata stabilita la esclusiva riconducibilità sostanziale alla predetta dei beni oggetto di confisca, solo formalmente intestati alla EMAS G.E.I.E., ritenuta società di mero schermo che serviva ad occultare la effettiva titolarità dei beni in capo alla ricorrente. 2. Avverso tale provvedimento MA TE, per mezzo dell'avv. Massimo Rossi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. In particolare, la ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento e la contraddittorietà della motivazione poiché la confisca riguarda beni della EMAS G.E.I.E. e non già suoi, come indicato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7446 del 24 gennaio 2024. 3. Con istanza del 10 settembre 2024 il difensore della ricorrente ha chiesto che il procedimento venisse trattato con discussione orale;
la richiesta è stata respinta trattandosi di procedimento disciplinato dal!' art. 611 del codice di rito e, quindi, in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO IN DIRITTO LI! ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2 2. Come noto è abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non prevedibile dal legislatore (ex multis : Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603 - 01). 2.1. Orbene, il provvedimento impugnato non è abnorme avendo fatto applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisce mera riproposizione di precedente istanza già rigettata. 2.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla pretesa contraddittorietà della motivazione, rispetto alla titolarità del bene oggetto di confisca per equivalente disposta con la sopra indicata sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019 ormai irrevocabile. Al riguardo deve osservarsi che con precedenti ordinanze del 24 settembre 2021 e del 20 gennaio 2023 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva confermato che la vera titolare dell'immobile confiscato era la odierna ricorrente. Inoltre, deve evidenziarsi che - al contrario di quanto sostenuto con il presente ricorso - la Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 7446 del 2024) non ha affermato che la TE non è la titolare del bene oggetto di confisca, ma ha solo osservato incidentalmente che - qualora si volesse aderire alla tesi difensiva secondo la quale i beni confiscati appartengono effettivamente alla EMAS G.E.I.E. - l'odierna ricorrente non sarebbe comunque legittimata a contestare la correttezza del provvedimento ablatorio. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.