Art. 10.
Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.
Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.