Articolo 25 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 24Articolo 26
Versione
6 luglio 1989
Art. 25. 1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da societa' di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 . 2. Il primo bilancio certificato sara' relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili. 4. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1 agosto successivo alla scadenza del predetto termine. 5. Per le societa' che non chiudono il bilancio alla fine dell'anno solare il termine per la presentazione dello stesso scade entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 6. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al comma 4, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, e' dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo. 7. Le imprese che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi di cui alla presente legge non superiori a 500 milioni di lire sono esenti dall'obbligo della certificazione.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989