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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOTTA DOMENICA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4680/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066849308 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Il rappresentante dell'Agenzia dichiara che a tutt'oggi non è stato possibile reperire la relata di notifica dell'avviso ex art. 36 ter.
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 30.5.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro l' Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data
2.3.2024, relativa a IRPEF 2018 e avente il complessivo importo di euro 1.023,29.
Deduceva la nullità della cartella perché non ritualmente preceduta dall'atto prodromico di accertamento della pretesa e per l'intervenuta prescrizione di quest'ultima.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'uopo evidenziava che la cartella impugnata derivava da un controllo ex art. 36 ter della dichiarazione dei redditi della ricorrente e che , all'esito del controllo, a quest'ultimo era stata notificata, in data
5.10.2021, la relativa comunicazione, come da documentazione che avrebbe prodotto in corso di causa.
Eccepiva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025, ove erano presenti entrambe le parti, la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non vi è agli atti prova che alla ricorrente sia stata notificata – prima dell'impugnata cartella – la comunicazione di irregolarità relativa al controllo ex art. 36 ter D.P.R. 600/73.
Trattandosi di atto che necessariamente deve precedere la cartella di pagamento per il regolare iter impositivo, la cartella va annullata.
Rimane assorbito l'ulteriore profilo di censura mosso dalla ricorrente all'atto impugnato.
Le spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre accessori di legge. Catania , 15.12.2025 Il Giudice estensore Nominativo_1
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOTTA DOMENICA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4680/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066849308 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Il rappresentante dell'Agenzia dichiara che a tutt'oggi non è stato possibile reperire la relata di notifica dell'avviso ex art. 36 ter.
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 30.5.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro l' Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data
2.3.2024, relativa a IRPEF 2018 e avente il complessivo importo di euro 1.023,29.
Deduceva la nullità della cartella perché non ritualmente preceduta dall'atto prodromico di accertamento della pretesa e per l'intervenuta prescrizione di quest'ultima.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'uopo evidenziava che la cartella impugnata derivava da un controllo ex art. 36 ter della dichiarazione dei redditi della ricorrente e che , all'esito del controllo, a quest'ultimo era stata notificata, in data
5.10.2021, la relativa comunicazione, come da documentazione che avrebbe prodotto in corso di causa.
Eccepiva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025, ove erano presenti entrambe le parti, la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non vi è agli atti prova che alla ricorrente sia stata notificata – prima dell'impugnata cartella – la comunicazione di irregolarità relativa al controllo ex art. 36 ter D.P.R. 600/73.
Trattandosi di atto che necessariamente deve precedere la cartella di pagamento per il regolare iter impositivo, la cartella va annullata.
Rimane assorbito l'ulteriore profilo di censura mosso dalla ricorrente all'atto impugnato.
Le spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre accessori di legge. Catania , 15.12.2025 Il Giudice estensore Nominativo_1