TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 37/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 5.1.2024 da
(avv. Santaniello) Parte_1
contro (avv. Garzilli) Controparte_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.205/2023, è parzialmente fondata. L'opponente deduce ante omnia l'inefficacia del monitorio, in quanto notificato a soggetto privo di collegamento con il destinatario, e comunque l'insussistenza dei relativi presupposti di legge. Eccepisce comunque la prescrizione quinquennale, evidenziando altresì d'aver cessato la partita IVA il 18.12.2019 e lamentando vizi dell'estratto contributivo e dell'attestazione della posizione creditoria. La Cassa opposta contrasta il ricorso avverso chiedendone il rigetto. Va premesso che l'inefficacia o la nullità del decreto ingiuntivo, quand'anche effettivamente sussistenti, non fanno venir meno il potere- dovere del Tribunale di valutare il merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio (ex plurimis Cass. n. 14486/2019). Qui peraltro il raggiungimento dello scopo dell'atto sana ipotizzati vizi di notifica per cui non è a parlarsi d'inefficacia; e l'emissione del decreto è avvenuta in forza di documentazione idonea ex art.635 cpv. cpc. Nel merito, il credito vantato dalla risulta documentalmente, come Pt_2 da analitica attestazione non efficacemente confutata o contrastata, afferisce alla contribuzione, oltre accessori, per annualità dal 2011 al 2021. Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che il relativo termine, per quanto attiene ai crediti contributivi degli enti previdenziali, rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e pertanto si applica il termine quinquennale ivi previsto;
tale termine - applicabile pacificamente anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle Casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali - va esteso anche alle somme accessorie e in particolare alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (v. Cass. n. 9054/2004; n.2620/2012; n. 5076/2015). Quanto al dies a quo della prescrizione, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione decorre dalla Parte_3 trasmissione alla della dichiarazione del professionista Pt_2 dell'ammontare del proprio reddito professionale e del valore complessivo degli affari, di modo che mancando la dichiarazione tale termine non decorre (cfr. Cass.sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008; n. 4981/2014 e n. 15787/2023). Va tuttavia ritenuto che in caso contribuzione minima la prescrizione decorre diversamente e cioè in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di Pt_2 onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, indipendentemente da quanto possa aver previsto sul punto la normativa dell'ente la quale sarebbe in parte qua in contrasto con la disciplina primaria sulla prescrizione, non v'è motivo di ancorare il relativo dies a quo al momento della presentazione della dichiarazione sopra richiamata (cfr. per un'ipotesi sovrapponibile Cass. n. 27218/2018; v. anche Cass. n. 4329/2019). Tanto premesso, nella fattispecie ora in discussione laddove si è in presenza di contribuzione minima il termine della prescrizione ha cominciato a decorrere di anno in anno. E d'altronde se la rileva che non decorre la prescrizione in quanto Pt_2
l'interessato non ha fatto la dichiarazione annuale, ne deriva che il computo così come effettuato da tale ente ha avuto luogo del tutto a prescindere da tale dichiarazione e si è ancorato giocoforza alla contribuzione minima;
né la sul punto deduce ed efficacemente Pt_2 dimostra che invece l'individuazione della contribuzione dovuta è stata effettuata in forza di elementi tratti aliunde e a dispetto della mancata dichiarazione del professionista. Nondimeno risultano prodotti dall'ente opposto idonei atti interruttivi della prescrizione, con riferimento all'intero periodo in discussione. Sul punto, risultando pervenuti gli atti all'indirizzo del destinatario, se ne presume la conoscenza fino a prova contraria che non è stata fornita. Va però tenuto presente che l'opponente ha documentato la cessazione della propria partita IVA a decorrere dal 18.12.2019 per cui da tale data vien meno la presunzione di svolgimento dell'attività in discussione. Deriva da quanto precede l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore della degli importi di contribuzione minima oltre accessori Pt_2 relativi al monitorio fatta eccezione per le annualità successive al 2019; il tutto da quantificare in separata sede, anche monitoria.
Spese compensate per l'esito del giudizio,
PQM
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento in favore della nei sensi di cui in motivazione;
Pt_2 compensa le spese. Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 5.1.2024 da
(avv. Santaniello) Parte_1
contro (avv. Garzilli) Controparte_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.205/2023, è parzialmente fondata. L'opponente deduce ante omnia l'inefficacia del monitorio, in quanto notificato a soggetto privo di collegamento con il destinatario, e comunque l'insussistenza dei relativi presupposti di legge. Eccepisce comunque la prescrizione quinquennale, evidenziando altresì d'aver cessato la partita IVA il 18.12.2019 e lamentando vizi dell'estratto contributivo e dell'attestazione della posizione creditoria. La Cassa opposta contrasta il ricorso avverso chiedendone il rigetto. Va premesso che l'inefficacia o la nullità del decreto ingiuntivo, quand'anche effettivamente sussistenti, non fanno venir meno il potere- dovere del Tribunale di valutare il merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio (ex plurimis Cass. n. 14486/2019). Qui peraltro il raggiungimento dello scopo dell'atto sana ipotizzati vizi di notifica per cui non è a parlarsi d'inefficacia; e l'emissione del decreto è avvenuta in forza di documentazione idonea ex art.635 cpv. cpc. Nel merito, il credito vantato dalla risulta documentalmente, come Pt_2 da analitica attestazione non efficacemente confutata o contrastata, afferisce alla contribuzione, oltre accessori, per annualità dal 2011 al 2021. Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che il relativo termine, per quanto attiene ai crediti contributivi degli enti previdenziali, rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e pertanto si applica il termine quinquennale ivi previsto;
tale termine - applicabile pacificamente anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle Casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali - va esteso anche alle somme accessorie e in particolare alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (v. Cass. n. 9054/2004; n.2620/2012; n. 5076/2015). Quanto al dies a quo della prescrizione, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione decorre dalla Parte_3 trasmissione alla della dichiarazione del professionista Pt_2 dell'ammontare del proprio reddito professionale e del valore complessivo degli affari, di modo che mancando la dichiarazione tale termine non decorre (cfr. Cass.sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008; n. 4981/2014 e n. 15787/2023). Va tuttavia ritenuto che in caso contribuzione minima la prescrizione decorre diversamente e cioè in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di Pt_2 onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, indipendentemente da quanto possa aver previsto sul punto la normativa dell'ente la quale sarebbe in parte qua in contrasto con la disciplina primaria sulla prescrizione, non v'è motivo di ancorare il relativo dies a quo al momento della presentazione della dichiarazione sopra richiamata (cfr. per un'ipotesi sovrapponibile Cass. n. 27218/2018; v. anche Cass. n. 4329/2019). Tanto premesso, nella fattispecie ora in discussione laddove si è in presenza di contribuzione minima il termine della prescrizione ha cominciato a decorrere di anno in anno. E d'altronde se la rileva che non decorre la prescrizione in quanto Pt_2
l'interessato non ha fatto la dichiarazione annuale, ne deriva che il computo così come effettuato da tale ente ha avuto luogo del tutto a prescindere da tale dichiarazione e si è ancorato giocoforza alla contribuzione minima;
né la sul punto deduce ed efficacemente Pt_2 dimostra che invece l'individuazione della contribuzione dovuta è stata effettuata in forza di elementi tratti aliunde e a dispetto della mancata dichiarazione del professionista. Nondimeno risultano prodotti dall'ente opposto idonei atti interruttivi della prescrizione, con riferimento all'intero periodo in discussione. Sul punto, risultando pervenuti gli atti all'indirizzo del destinatario, se ne presume la conoscenza fino a prova contraria che non è stata fornita. Va però tenuto presente che l'opponente ha documentato la cessazione della propria partita IVA a decorrere dal 18.12.2019 per cui da tale data vien meno la presunzione di svolgimento dell'attività in discussione. Deriva da quanto precede l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore della degli importi di contribuzione minima oltre accessori Pt_2 relativi al monitorio fatta eccezione per le annualità successive al 2019; il tutto da quantificare in separata sede, anche monitoria.
Spese compensate per l'esito del giudizio,
PQM
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento in favore della nei sensi di cui in motivazione;
Pt_2 compensa le spese. Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti