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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4132/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Golia (c.f. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il di lui suo studio in Lecce, Viale Rossini, 130 - II p., indirizzo PEC:
Email_1
Attore
E
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Orlandini (c.f. - p.e.c. C.F._4
, elettivamente domiciliato presso il di lui studio, i Email_2
Lecce alla Via A. Imperatore n.16
Convenuto
Conclusioni
Per l'attore:
“L'Ill.mo Tribunale, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1. Ritenere e dichiarare il convenuto responsabile di ingiuria nei confronti dell'attore;
1
2. ritenere e dichiarare che, a seguito della ingiuria sofferta, l'attore ha subito e continua a subire ingenti danni di natura patrimoniale e non;
3. conseguentemente, condannare il convenuto, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 50.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto, condannandolo dunque alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria ed alla notorietà della vittima, oltre interessi e rivalutazione dal fatto con condanna del convenuto, al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Per il convenuto:
“Il rigetto delle avverse domande, in quanto inammissibili, improcedibili e gradatamente infondate, con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2022, , Sindaco del Parte_1 CP_2
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, Consigliere
[...] Controparte_1 comunale di minoranza, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'ingiurioso intervento da questi operato in seno alla seduta del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2022.
Dopo avere dettagliatamente ripercorso l'iter di un procedimento espropriativo concluso con accordo bonario con i proprietari del bene ablato, l'attore ha analiticamente richiamato le affermazioni compiute dal convenuto sulla vicenda, a suo dire lesive del suo onore e della sua reputazione.
Sono state così indicate:
- “Se ogni volta che chiedo qualcosa deve diventare rosso o deve invitare il Consiglio a votare a favore o contro non lo so”
- “Caro Sindaco, queste cose non le sai e quindi giustamente parli a vanvera”
- “Non tu bravo, perché tu non c'entri nulla, ma il tecnico è riuscito a da 300.000 ad arrivare…”
- “Anche perché, caro sindaco, non è che tu puoi andare a sponsorizzare e a dire da 320 siamo arrivati a 130. Tu sei una vergogna!”
- “Se tu sei riuscito a ottenere 140.000 te ne sei lavato le mani come a ! Parte_2
(incomprensibile) fatto il mutuo e ti fai dare 140.000 euro. L'intelligenza umana ti porta a
2 ragionare che se da 320.000 sei arrivato a 140 potevi arrivare pure a 50, ma se il giudizio di opposizione l'hai fatto dopo un anno e sei mesi cosa pretendi dalla giustizia! Ti se dovuto fare un accordo con un collegio e hai dovuto scendere a compromessi e a regalare 140.000 su un fondo che non valeva più di venti! Tu non puoi sbandierate oggi e dire: la mia amministrazione... da
323.000 arrivare a 140.000 curo è uno schiaffo alla popolazione! Se tu vai alla banca e chiedi un mutuo di 140.000 curo la banca te lo dà, poi devi pagare gli interessi! E tu essendo commercialista, almeno sulla carta, queste cose le dovresti sapere! - Tu devi spiegare ancora perché hai fatto il ricorso con un anno e cinque mesi di ritardo! Il Giudice, se tu fossi andato nel merito, te l'avrebbe dichiarato irricevibile e tardivo perché l'hai fatto in ritardo! Non è stata una tua vittoria, c'è stata una tua sconfitta! Devi ringraziare il AD che si è formato il collegio, che ha nominato un Ctu e ha detto mettetevi d'accordo. Da 523 arrivare a 140 non è un accordo!
Tu come responsabile se l'ufficio tecnico ti dice l6.000, ti chiami il responsabile dell'ufficio e dici: perché da 16.000 arriviamo a 140.000 (incomprensibile) dicendo che vuoi il mutuo. Chi è che non ti dà un mutuo? Hai chiesto in dieci anni di pagare perché poi quel mutuo lo darai alle future amministrazioni, dove spero che non ci sarai e spero con tutto il cuore che tu non ci sarai. Perché hai fatto più danni di 50 anni di amministrazione.
- “Sei un danno continuo, Sindaco! Tu mi devi dire ancora perché hai fatto il Ricorso con un anno
e sei mesi di ritardo.”
- “Ti saresti dovuto giocare il giudizio in corte d'Appello. Hai dovuto accettare un compromesso di 140.000 euro. Di questo devi dare conto, altro che leggi il decreto legislativo Tuel”
- “Non è una vittoria, è una sconfitta tua sconfitta personale”
- “Dici solo stupidate! Dici solo stupidate!”
- “Avete sbagliato il ricorso!!! Hai sbagliato il ricorso!!! Era inammissibile e tardivo!!!
Vergognati!!!”
- “È stato un fallimento della tua amministrazione”
- “Non ti vantare di aver portato un successo perché tu i finanziamenti non sai neanche che sono”
- “Minchia che sindaco! Mi sta regalando 130.000 € per un fondo agricolo”
- “L'Avvocato Baldassarre te lo sei nominato tu. Ho finito. Si sono seduti a tavolino, hanno detto, facciamo il gioco delle tre carte. Quanto offriva il Comune? 16.000. 330.000. Sapete che facciamo? Da 323 arriviamo a 130, tanto alla Cassa Deposito e Prestiti si fa il mutuo e poi gli interessi ce li prendiamo noi. Complimenti, Sindaco! E ti sei fatto due amici per le prossime elezioni! Complimenti, Sindaco! - Le uso io, mi assumo la responsabilità! Mi assumo la responsabilità! Mi assumo la responsabilità che ti sei seduto a tavolino e hai trovato l'accordo a
3 130.000 euro. Me le assumo io! Denunciami! Ci sono i Carabinieri! Denunciami! Denunciami!
Denunciami! Ora mi devi denunciare! Ora! C'è un comandante dell'Arma dei Carabinieri!
Denunciami!”.
L'attore ha messo in evidenza come non potesse essere utilmente invocata l'esimente della critica politica, a fronte di affermazioni false e gratuitamente lesive della sua dignità personale e professionale;
sulla scorta di tanto, ha invocato “un risarcimento danni proporzionato alla portata e natura delle false informazioni fornite, connesse alla condizione sociale della vittima, alla collocazione professionale, nonché al contestuale discredito e lesione del decoro e della dignità della sua persona e della carica istituzionale che con decoro e contegno ricopre”.
Si è costituito eccependo in via preliminare l'omissione del preventivo Controparte_1 invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Ha poi resistito alle domande avversarie sulla scorta della analitica confutazione della valenza ingiuriosa delle singole frasi indicate ex adverso.
La Difesa del convenuto, infine, ha messo in rilievo che nessuna prova dell'effettivo danno era stata allegata e che, a fortiori, del tutto spropositata si profilasse la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nella misura di euro 50.000.
In data 3 febbraio 2023, l'attore ha depositato verbale di mancato accordo da negoziazione assistita.
Con ordinanza del 22 novembre 2023, il Giudice istruttore ha ammesso le richieste istruttore avanzate dall'attore; le prove testimoniali sono stata raccolte all'udienza del 12 aprile
2024; all'esito, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 13 marzo 2025, cui è seguito rinvio all'udienza al 26 febbraio 2026.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato la trattazione del fascicolo all'udienza del 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
Prima di esaminare nel dettaglio gli elementi addotti dalla parte attrice in punto di evocata responsabilità del convenuto, occorre evidenziare che non costituisce oggetto di contrasto tra le Part parti l'effettiva pronuncia delle frasi – in thesi, offensive – da parte del contro il CP_1
4 nelle rispettive qualità nel corso della seduta del Consiglio Comunale di del 7 febbraio CP_2
2022.
La “sede” nella quale le frasi sono state pronunciate vale allora ad introdurre il tema della scriminante del diritto di critica politica e di suoi limiti.
Val la pena ricordare, allora, che il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale (Cass. Civ. Sez. III, 23 febbraio 2010 n. 4325).
Ritiene il Tribunale che nel caso in esame le pur colorite e ineleganti espressioni utilizzate non travalichino i limiti della lecita critica politica.
Non viene tanto in rilievo il merito della questione – legata alla procedura di espropriazione per pubblica utilità di un terreno stimato dagli uffici comunali come avente valore di euro 16.000
e contrassegnata all'esito di un ungo iter dalla corresponsione di euro 150.000, anche in ragione di complesse vicende processuali – quanto il tenore delle espressioni utilizzate.
Invero, il – autore delle espressioni sopra analiticamente riportate – ha operato CP_1 una serrata e radicale critica all'operato del Sindaco, non attaccando la sua persona ma la gestione dell'intera operazione.
I toni usati – certamente accesi – appaiono espressione di una particolare verve polemica, Part tesa ad evidenziare i presunti errori gestionali commessi ma non a ledere l'onere del
Anche l'uso dei concetti in ordine alla poca competenza mostrata – a suo dire – nella gestione della vicenda ovvero in punto di vantaggi arrecati ai proprietari del fondo ablato, si profila alla stregua di esasperazioni retoriche funzionali a dar forza alle tesi relative alla cattiva amministrazione – sempre in thesi – della res pubblica.
E tanto, da un lato non vale ad integrare la lesione del bene giuridico protetto dall'ordinamento e a determinare il risarcimento del danno, dall'altro a rende anche non illecita la condotta.
Ne discende, in conclusione, l'infondatezza della domanda, passibile di rigetto.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla vischiosità della materia, meritano di essere compensate.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2022 da nei confronti Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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