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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente e Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
EPIFANI REMO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1898/2021 depositato il 30/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1465/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201180001124862000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 01420180001124862000 eccependo l'inesistenza e/o la nullità della notifica della stessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche ER) che confutava il motivo di ricorso.
La CTP di Bari, con sentenza n. 1465/2020 depositata in data 9.12.2020, ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di € 200, oltre accessori.
Con atto depositato in data 30.7.2021 il contribuente ha appellato la sentenza di primo grado eccependo l'errata e/o insufficiente motivazione circa l'inesistenza giuridica e/o la nullità della notifica della cartella di pagamento: ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con condanna di controparte alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio ER che ha chiesto di rigettare l'appello proposto dal contribuente.
Il contribuente in data 7 gennaio 2026 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione intrapresa con l'appello per mancanza di interesse avendo, medio tempore, aderito alla definizione agevolata ex art. 1 legge 197/2022, che avrebbe comportato l'estinzione del debito portato dalla cartella di pagamento n.
01420180001124862000, oggetto di ricorso.
All'udienza del 6 febbraio 2026, non comparsa l'ER, il difensore del contribuente ha confermato la rinuncia all'appello chiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso (stesse considerazioni valgono per la rinuncia all'appello) è disciplinata nell'ambito del giudizio tributario dall'ancora in vigore art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
Nel caso di specie anche se ER non ha formalmente accettato la rinuncia all'appello depositata dal difensore dell'appellante, tuttavia, l'effetto estintivo del giudizio si produce ugualmente atteso l'assenza di effettivo interesse di ER alla prosecuzione del giudizio.
Invero l'estinzione del giudizio di appello comporta il consolidamento della decisione di primo grado, favorevole all'agente della riscossione.
In definitiva può essere dichiarato estinto il giudizio riguardante l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado.
Considerata la mancata comparizione del difensore dell'ER all'udienza di trattazione può ritenersi anche condivisa da parte dell'agente della riscossione la invocata compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
AS DD
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente e Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
EPIFANI REMO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1898/2021 depositato il 30/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1465/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201180001124862000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 01420180001124862000 eccependo l'inesistenza e/o la nullità della notifica della stessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche ER) che confutava il motivo di ricorso.
La CTP di Bari, con sentenza n. 1465/2020 depositata in data 9.12.2020, ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di € 200, oltre accessori.
Con atto depositato in data 30.7.2021 il contribuente ha appellato la sentenza di primo grado eccependo l'errata e/o insufficiente motivazione circa l'inesistenza giuridica e/o la nullità della notifica della cartella di pagamento: ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con condanna di controparte alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio ER che ha chiesto di rigettare l'appello proposto dal contribuente.
Il contribuente in data 7 gennaio 2026 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione intrapresa con l'appello per mancanza di interesse avendo, medio tempore, aderito alla definizione agevolata ex art. 1 legge 197/2022, che avrebbe comportato l'estinzione del debito portato dalla cartella di pagamento n.
01420180001124862000, oggetto di ricorso.
All'udienza del 6 febbraio 2026, non comparsa l'ER, il difensore del contribuente ha confermato la rinuncia all'appello chiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso (stesse considerazioni valgono per la rinuncia all'appello) è disciplinata nell'ambito del giudizio tributario dall'ancora in vigore art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
Nel caso di specie anche se ER non ha formalmente accettato la rinuncia all'appello depositata dal difensore dell'appellante, tuttavia, l'effetto estintivo del giudizio si produce ugualmente atteso l'assenza di effettivo interesse di ER alla prosecuzione del giudizio.
Invero l'estinzione del giudizio di appello comporta il consolidamento della decisione di primo grado, favorevole all'agente della riscossione.
In definitiva può essere dichiarato estinto il giudizio riguardante l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado.
Considerata la mancata comparizione del difensore dell'ER all'udienza di trattazione può ritenersi anche condivisa da parte dell'agente della riscossione la invocata compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
AS DD