Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni per la durata di tre esercizi finanziari, a decorrere da quello del 1982, a favore della societa' Dante Alighieri, allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari e in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni per la durata di tre esercizi finanziari, a decorrere da quello del 1982, a favore della societa' Dante Alighieri, allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari e in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.