Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2025, proposto da
MO OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Pipino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cittanova, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 571/22 EMESSO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI PALMI IL 2/11/2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 1638/22 RG, NON OPPOSTO NEI TERMINI DI LEGGE E, QUINDI, DICHIARATO ESECUTIVO CON DECRETO DEL 9/01/23 (CRON. N. 107/23)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato l’11.1.2025 e depositato il 23.1.2025 parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 571/2022 pubblicato il 2.11.2022, di cui in epigrafe, con cui veniva ingiunto al Comune di Cittanova il pagamento in suo favore della “ somma complessiva di euro 12.038,00, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese del presente giudizio pari ad euro 145,50 e le competenze legali che liquida in euro 540,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge ”, limitatamente agli interessi di mora (richiesti in domanda dal dovuto al soddisfo) e alle spese legali liquidate, oltre che all’imposta di registro, non ancora soddisfatti.
1.2- Espone altresì la ricorrente che il suddetto decreto non era opposto nei termini di legge e, quindi, veniva dichiarato esecutivo con decreto del 9/01/23 (cron. n. 107/23), ed in tale forma ulteriormente notificato all’amministrazione resistente in data 7.3.2023.
1.3- Chiede, pertanto, che sia ordinato al Comune di Cittanova di dare esatta ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di che trattasi.
2- Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3- Alla camera di consiglio del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4- Il ricorso è fondato.
5- Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
6- Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto definitivamente esecutivo, giusta decreto di esecutorietà del 9.1.2023, ove si dà conto della mancata proposizione di opposizione nel termine stabilito, ed è stato quindi notificato presso la sede dell’Ente comunale (all’indirizzo protocollo.cittanova@asmepec.it risultante dal registro IPA, in assenza di registrazione su Reginde) ai sensi degli artt. 475 c.p.c. e 196- octies disp. att. c.p.c. in data 17.3.2023 (all. 002 alla produzione del 23.7.2025, depositato a seguito di O.C.I. disposta con ordinanza n. 542 del 21.7.2025).
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
7- Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe per quanto richiesto da parte ricorrente, provvedendo al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi e di spese giudiziali nei termini disposti nel titolo, nonché di quanto effettivamente corrisposto a titolo di spese di registrazione (sul punto, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9.7.2024 n. 4167), entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
8- Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Palmi, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’intimato Comune.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
9- Per le suesposte ragioni, deve essere ordinato al Comune di Cittanova, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati al § 7.
10- Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
1) ordina al Comune di Cittanova, in persona del Sindaco pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale indicato in epigrafe all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
2) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Palmi perché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del Comune stesso;
3) condanna il Comune di Cittanova, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Pipino dichiaratosi distrattario.
4) manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Cittanova, ancorché non costituito e, per conoscenza, al Segretario comunale del Comune di Palmi quale designato commissario ad acta;
5) delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE CE, Presidente
CO LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LI | TE CE |
IL SEGRETARIO