Art. 5.
E' autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilita' dell'area, ivi compresa la possibilita' di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167 , nonche' per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.
La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potra' essere impiegata negli esercizi successivi.
Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
E' autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilita' dell'area, ivi compresa la possibilita' di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167 , nonche' per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.
La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potra' essere impiegata negli esercizi successivi.
Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.