Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 144
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia una coerenza interna e corrisponda ai dati rilevabili dagli atti, non potendosi considerare il riferimento ad altro giudizio come motivazione per relationem, ma solo come avvaloramento del convincimento già espresso. Inoltre, è stato ritenuto che il richiamo al processo verbale di constatazione sia sufficiente, essendo stato prodotto in giudizio.

  • Accolto
    Vizi motivazionali dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento, espungendo le poste contestate dalla Guardia di Finanza e procedendo per sottrazione sulle poste asseritamente prive di riscontro, abbiano incorso nella medesima mancanza di individuazione dei singoli movimenti e delle ragioni di non corrispondenza alla contabilità d'impresa. La necessità di un'esposizione di dettaglio era tanto più necessaria in ragione dell'abbattimento delle contestazioni del pvc.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 144
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 144
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo