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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET IT NC, Presidente
CO RI, AT
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1938/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2208/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502296-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502296-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502296-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502103-2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502103-2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502103-2021 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti della società
Resistente_1 a r.l., avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 20 ottobre/29 novembre 2022, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento Ires, Iva e Irap per gli anni d'ìmposta 2015 e 2016.
La Corte, infatti, riteneva che l'accertamento non fosse adeguatamente motivato stante una revisione complessiva del processo verbale di constatazione dei verificatori, e il riferimento a poste accorpate rilevate dalle movimentazioni dei conti correnti senza un loro esame specifico.
Faceva poi riferimento ad altra decisione, assunta in senso ugualmente favorevole al contribuente, e sostenuta da analoghi argomenti.
Di tanto si doleva l'ufficio che riteneva ricorrere una ragione di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Nel merito si riportava alle precedenti difese.
Si costituiva l'appellata che, in primo luogo, deduceva la tardività dell'appello e ne chiedeva l'inammissibilità; nel merito, deduceva che il processo verbale di constatazione non era stato mai depositato e che l'accertamento presentava vizi motivazionali insanabili.
La società faceva anche seguire una memoria illustrativa in cui dava atto dell'esito a sé favorevole del giudizio di gravame per altra annualità discussa separatamente.
All'udienza odierna sulle conclusioni come in atti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che l'appello è ammissibile, dovendo disattendersi l'eccezione avanzata dall'appellata in ordine alla asserita tardività. In effetti, il comma 199 dell'art. 1 della legge di stabilità per il
2023, n. 197/2022, ha introdotto una sospensione speciale dei termini di impugnazione di 11 mesi nell'anno
2023, fino al 31 di ottobre, così consentendo il deposito dell'odierno appello oltre il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
L'appello è altresì ammissibile benchè incentrato solo sulla dedotta ragione di nullità della decisione, perché la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente il mero richiamo da parte dell'ufficio, alle difese di primo grado, per ritenere integrato un contenuto minimo motivazionale del gravame (Cass.19 settembre 2024,
25191), e a tanto si è adeguata l'Agenzia appellante facendo riferimento ai contenuti dell'accertamento come già dedotto nelle sue precedenti esposizioni.
Nel merito, tuttavia, l'appello va rigettato.
Deve ravvisarsi che la sentenza appellata svolge un ragionamento, sia pur sintetico e compresso nelle argomentazioni, che ha una interna coerenza e corrisponde in effetti al dato rilevabile dagli atti. E se è vero che fa richiamo ad altro giudizio, che appare essere condotto sullo stesso percorso logico, non può dirsi che il riferimento abbia l'effetto di una motivazione per relationem, quanto solo quello di avvalorare il convincimento già espresso.
La sentenza, prendendo posizione sulla centralità del processo verbale di constatazione non esprime alcuna censura rispetto al dedotto dovere della sua allegazione all'avviso di accertamento, e ciò correttamente, giacchè è ricorrentemente riconosciuto dalla Suprema Corte che è consentito anche il semplice richiamo di quello (ex multis, da ultimo, cfr. Cass. 12 febbraio 2025, n. 3610), e d'altra parte l'ufficio ha prodotto in giudizio il pvc, consentendone la cognizione da parte del giudicante.
In effetti, proprio le modalità di redazione del pvc e quelle successive dell'accertamento, sono state censurate dal giudice di prime cure.
Come ha esattamente ravvisato la Corte di primo grado, entrambi gli avvisi di accertamento hanno espunto, con una attenta disamina delle osservazioni della società, le poste contestate dalla Guardia di Finanza per le quali è stato ravvisato ricorrere una giustificazione contabile, e hanno proceduto poi, per sottrazione, a formulare l'accertamento sulle poste asseritamente prive di riscontro.
L'oggetto delle constatazioni formulate dalla Guardia di Finanza aveva avuto esclusivo riguardo ai risultati delle indagini bancarie sui conti correnti della società e dei soci, risolvendosi però in un elenco di accrediti e addebiti ritenuti ingiustificati, senza un'esposizione specifica, voce per voce, delle movimentazioni, e un analogo difetto si è poi riprodotto negli avvisi di accertamento.
Questi ultimi, richiamando il dato finale e accorpato delle conclusioni del pvc, sottraggono a questo le movimentazioni ritenute giustificate, incorrendo nella medesima mancanza della non individuazione dei singoli movimenti e delle ragioni di non corrispondenza alla contabilità d'impresa. La necessità di un'esposizione di dettaglio, invece, appariva tanto maggiormente necessaria in ragione dell'abbattimento vistoso delle contestazioni del pvc, che, riducendo a minimi importi le riprese evidenziate dalla Guardia di
Finanza in termini assolutamente più rilevanti, era stata largamente sconfessata nelle sue deduzioni, inficiando la sostenibilità probatoria del mero richiamo per relationem.
A conferma di ciò va osservato che per due movimentazioni per complessivi euro 6.200,00, distinti in due accrediti sul conto corrente del legale rappresentante della società e avvenuti con versamento in contanti, la Resistente_1, in questa sede giudiziale, ha dato una giustificazione contabile, affermando trattarsi di giroconti di somme giacenti su altri depositi, così fornendo una spiegazione di quei versamenti, dei quali soli ha potuto intessere un effettivo contraddittorio grazie alla esplicta indicazione del dato contabile, e l'ufficio non addotto un qualsiasi argomento contrario.
Le altre movimentazioni, invece, non risultano esposte negli avvisi secondo la completezza necessaria, mancando della indicazione delle date di esecuzione e degli importi individuali, così da privare il contribuente della possibilità di sostenere validamente la sua difesa e, al contempo, questo collegio della possibilità di verificare la correttezza della pretesa.
La soccombenza determina il carico delle spese in danno dell'Agenzia appellante, da liquidarsi come in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'impegno conseguente, ma anche dalla proposizione di eccezioni infondate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Agenzia appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 15 dicembre 2025 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET IT NC, Presidente
CO RI, AT
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1938/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2208/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502296-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502296-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502296-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502103-2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502103-2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030502103-2021 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti della società
Resistente_1 a r.l., avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 20 ottobre/29 novembre 2022, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento Ires, Iva e Irap per gli anni d'ìmposta 2015 e 2016.
La Corte, infatti, riteneva che l'accertamento non fosse adeguatamente motivato stante una revisione complessiva del processo verbale di constatazione dei verificatori, e il riferimento a poste accorpate rilevate dalle movimentazioni dei conti correnti senza un loro esame specifico.
Faceva poi riferimento ad altra decisione, assunta in senso ugualmente favorevole al contribuente, e sostenuta da analoghi argomenti.
Di tanto si doleva l'ufficio che riteneva ricorrere una ragione di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Nel merito si riportava alle precedenti difese.
Si costituiva l'appellata che, in primo luogo, deduceva la tardività dell'appello e ne chiedeva l'inammissibilità; nel merito, deduceva che il processo verbale di constatazione non era stato mai depositato e che l'accertamento presentava vizi motivazionali insanabili.
La società faceva anche seguire una memoria illustrativa in cui dava atto dell'esito a sé favorevole del giudizio di gravame per altra annualità discussa separatamente.
All'udienza odierna sulle conclusioni come in atti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che l'appello è ammissibile, dovendo disattendersi l'eccezione avanzata dall'appellata in ordine alla asserita tardività. In effetti, il comma 199 dell'art. 1 della legge di stabilità per il
2023, n. 197/2022, ha introdotto una sospensione speciale dei termini di impugnazione di 11 mesi nell'anno
2023, fino al 31 di ottobre, così consentendo il deposito dell'odierno appello oltre il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
L'appello è altresì ammissibile benchè incentrato solo sulla dedotta ragione di nullità della decisione, perché la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente il mero richiamo da parte dell'ufficio, alle difese di primo grado, per ritenere integrato un contenuto minimo motivazionale del gravame (Cass.19 settembre 2024,
25191), e a tanto si è adeguata l'Agenzia appellante facendo riferimento ai contenuti dell'accertamento come già dedotto nelle sue precedenti esposizioni.
Nel merito, tuttavia, l'appello va rigettato.
Deve ravvisarsi che la sentenza appellata svolge un ragionamento, sia pur sintetico e compresso nelle argomentazioni, che ha una interna coerenza e corrisponde in effetti al dato rilevabile dagli atti. E se è vero che fa richiamo ad altro giudizio, che appare essere condotto sullo stesso percorso logico, non può dirsi che il riferimento abbia l'effetto di una motivazione per relationem, quanto solo quello di avvalorare il convincimento già espresso.
La sentenza, prendendo posizione sulla centralità del processo verbale di constatazione non esprime alcuna censura rispetto al dedotto dovere della sua allegazione all'avviso di accertamento, e ciò correttamente, giacchè è ricorrentemente riconosciuto dalla Suprema Corte che è consentito anche il semplice richiamo di quello (ex multis, da ultimo, cfr. Cass. 12 febbraio 2025, n. 3610), e d'altra parte l'ufficio ha prodotto in giudizio il pvc, consentendone la cognizione da parte del giudicante.
In effetti, proprio le modalità di redazione del pvc e quelle successive dell'accertamento, sono state censurate dal giudice di prime cure.
Come ha esattamente ravvisato la Corte di primo grado, entrambi gli avvisi di accertamento hanno espunto, con una attenta disamina delle osservazioni della società, le poste contestate dalla Guardia di Finanza per le quali è stato ravvisato ricorrere una giustificazione contabile, e hanno proceduto poi, per sottrazione, a formulare l'accertamento sulle poste asseritamente prive di riscontro.
L'oggetto delle constatazioni formulate dalla Guardia di Finanza aveva avuto esclusivo riguardo ai risultati delle indagini bancarie sui conti correnti della società e dei soci, risolvendosi però in un elenco di accrediti e addebiti ritenuti ingiustificati, senza un'esposizione specifica, voce per voce, delle movimentazioni, e un analogo difetto si è poi riprodotto negli avvisi di accertamento.
Questi ultimi, richiamando il dato finale e accorpato delle conclusioni del pvc, sottraggono a questo le movimentazioni ritenute giustificate, incorrendo nella medesima mancanza della non individuazione dei singoli movimenti e delle ragioni di non corrispondenza alla contabilità d'impresa. La necessità di un'esposizione di dettaglio, invece, appariva tanto maggiormente necessaria in ragione dell'abbattimento vistoso delle contestazioni del pvc, che, riducendo a minimi importi le riprese evidenziate dalla Guardia di
Finanza in termini assolutamente più rilevanti, era stata largamente sconfessata nelle sue deduzioni, inficiando la sostenibilità probatoria del mero richiamo per relationem.
A conferma di ciò va osservato che per due movimentazioni per complessivi euro 6.200,00, distinti in due accrediti sul conto corrente del legale rappresentante della società e avvenuti con versamento in contanti, la Resistente_1, in questa sede giudiziale, ha dato una giustificazione contabile, affermando trattarsi di giroconti di somme giacenti su altri depositi, così fornendo una spiegazione di quei versamenti, dei quali soli ha potuto intessere un effettivo contraddittorio grazie alla esplicta indicazione del dato contabile, e l'ufficio non addotto un qualsiasi argomento contrario.
Le altre movimentazioni, invece, non risultano esposte negli avvisi secondo la completezza necessaria, mancando della indicazione delle date di esecuzione e degli importi individuali, così da privare il contribuente della possibilità di sostenere validamente la sua difesa e, al contempo, questo collegio della possibilità di verificare la correttezza della pretesa.
La soccombenza determina il carico delle spese in danno dell'Agenzia appellante, da liquidarsi come in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'impegno conseguente, ma anche dalla proposizione di eccezioni infondate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Agenzia appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 15 dicembre 2025 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Vito Francesco Nettis