Ordinanza cautelare 9 giugno 2010
Sentenza 8 ottobre 2019
Rigetto
Sentenza 1 settembre 2023
Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. La morte del legale rappresentante e la continuità del processo amministrativoIda Rinaldi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Persona giuridica e soggettività processuale autonoma – 2. Rappresentanza legale, immedesimazione organica e limiti applicativi degli artt. 299 e 300 c.p.c. – 3. La distinzione tra estinzione della procura e continuità del rapporto processuale – 4. La sentenza Cons. Stato, Sez. II, n. 10414/2025 come chiarificazione sistematica – 5. Stabilità del processo e responsabilità organizzativa degli enti nel contenzioso pubblico 1. Persona giuridica e soggettività processuale autonoma La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 30 dicembre 2025, n. 10414, offre un'occasione particolarmente significativa per ribadire un principio troppo spesso frainteso nella prassi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10414 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10414/2025REG.PROV.COLL.
N. 01069/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2024, proposto dalla Compagnia Costruzioni Ferro di Cavallo s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Baldoni, AR Rampini e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;
contro
comune di Magione, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Fantusati, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 1 settembre 2023, n. 8140, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Magione e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere SA RI SI;
Udito l’avvocato Corbyons per la parte ricorrente e preso atto della istanza di passaggio in decisione della causa presentata dalla Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Compagnia Costruzioni Ferro di Cavallo s.r.l. chiede la revocazione dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 1 settembre 2023, n. 8140, che ha respinto l’appello da questa proposto avverso la sentenza del T.a.r. per l’Umbria 8 ottobre 2019, n. 512.
2. In primo grado la società aveva chiesto, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, l’annullamento dei seguenti atti:
- ordinanza di demolizione n. 141 (e di cui alla nota del comune di Magione prot. n. 8715 del 24 marzo 2010) notificata il 31 marzo 2010 e, per quanto occorra, ordinanza n. 31 (e di cui alla nota del comune di Magione prot. n. 2348 del 26 gennaio 2010) notificata il 29 gennaio 2010;
- ordinanza di demolizione n. 142 (e di cui alla nota del comune di Magione prot n. 8717 del 24 marzo 2010) notificata il 31 marzo 2010 e, per quanto occorra, ordinanza n. 32 (di cui alla nota del comune di Magione prot. n. 2349 del 26 gennaio 2010) notificata il 29 gennaio 2010;
- ordinanza di demolizione n. 143 (e di cui alla nota del comune di Magione prot. n. 8719 deI 24 marzo 2010) notificata il 31 marzo 2010;
- ordinanza di demolizione n. 144 (e di cui alla nota del comune di Magione prot n. 8720 deI 24 marzo 2010) notificata il 31 marzo 2010 e, per quanto occorra, ordinanza n. 33 (di cui alla nota del comune di Magione prot. n. 2350 del 26 gennaio 2010) notificata il 29 gennaio 2010;
- per quanto occorra, nota prot. 4924/U del 20 maggio 2009 del Corpo forestale dello Stato - Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale, assunta al prot. comunale n. 13991 del 25 maggio 2009;
- nota a firma del responsabile dell’Area urbanistica e assetto del territorio del comune di Magione prot. n. 12182 del 2 maggio 2018, di diniego dell’istanza di accertamento di conformità inerente alla traslazione dell’area di sedime di un edificio con incremento dell’intercapedine del piano terreno avanzata dalla Compagnia di Costruzioni Ferro di Cavallo s.r.l. in data 13 maggio 2011 - pratica edilizia n. P/11/110;
- nota a firma del responsabile del procedimento del comune di Magione prot. n. 5290 del 23 febbraio 2018 contenente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esposizione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.
In particolare, i provvedimenti riguardavano le opere abusive realizzate dalla società in un compendio immobiliare di sua proprietà e consistenti nella « ristrutturazione urbanistica di un immobile rurale demolito e ricostruito in posizione diversa dal vecchio sedime » e nella realizzazione di « locali interrati con ampi locali forniti di impianto elettrico », in quanto effettuati in totale difformità dai titoli abilitativi rilasciati dal Comune (permesso di costruire n. 05/053 del 13 aprile 2005 e d.i.a. n. D/07/045 del 6 marzo 2007) e in parte in assenza del titolo abilitativo (con riferimento ai locali interrati), su area soggetta a rimboschimento e conseguentemente gravata dal vincolo paesaggistico tipologico di cui all’art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Con sentenza 8 ottobre 2019, n. 512, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
4. Ha interposto appello la Compagnia per il tramite della signora CA Gradassi, quale procuratore generale dell’amministratore unico e legale rappresentante della società, articolando due mezzi di gravame (da pagina 28 a pagina 35), con il secondo dei quali ha reiterato le censure articolate in prime cure.
5. Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 1 settembre 2023, n. 8140, l’appello è stato respinto, con dovizia di argomenti, e la società è stata condannata a rifondere le spese di lite in favore del comune di Magione e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo (3.000 per ciascuna amministrazione).
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 19 gennaio e 8 febbraio 2024), è stata proposta domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., affidata ai seguenti due motivi, estesi da pagina 11 a pagina 19 del gravame:
I) errore revocatorio consistente nell’aver presupposto, nonostante dagli atti di causa risulti il contrario, che l’immobile riscostruito ricade in zona boscata e comunque assoggettata a tale vincolo (art. 495, comma 1, punto 4, c.p.c.);
II) sotto altro profilo, errore revocatorio consistente nell’aver ritenuto, nonostante dagli atti di causa risulti il contrario, che gli immobili colpiti dai provvedimenti comunali ricadano in zona boscata e comunque assoggettata a tale vincolo (art. 495, comma 1, punto 4, c.p.c.).
In via rescissoria, la società ha riproposto le censure già dedotte sin dal primo grado.
7. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in data 12 febbraio 2024, e il comune di Magione, in data 26 marzo 2024.
8. Con nota depositata l’11 marzo 2025, la difesa della parte ricorrente ha chiesto disporsi l’interruzione del giudizio essendo deceduto l’amministratore della società (in data 22 febbraio 2025) e dovendosi pertanto ritenere estinta la procura generale.
9. Il Ministero ha prodotto memoria difensiva in data 12 marzo 2025 (tardivamente ex art. 73 c.p.a. rispetto alla data di celebrazione dell’udienza pubblica per l’8 aprile 2025) eccependo il difetto di legittimazione passiva (eccezione su cui la sentenza non si era pronunciata alla luce dell’infondatezza nel merito dell’appello, p. 19, § 4.1.)
10. Ha replicato la società – con nota del 18 marzo 2025 – deducendo la tardività del deposito della memoria difensiva del Ministero.
11. In data 22 marzo 2025 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto l’applicazione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., allegando un report della società Telecom.
12. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 – nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato formalmente l’evento interruttivo – la causa è stata assunta in decisione.
13. Con ordinanza 22 aprile 2025, n. 3444, il giudizio è stato interrotto con decorrenza dall’8 aprile 2025 e quindi riassunto dalla società con atto ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 21 e 22 maggio 2025).
14. Il comune ha reiterato, in data 17 luglio 2025, la produzione difensiva.
15. Con nota depositata il 28 novembre 2025 la difesa della ricorrente ha nuovamente chiesto che venisse disposta l’interruzione del giudizio, riferendo del decesso del legale rappresentante della società.
16. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
17. In via preliminare, diversamente da quanto auspicato dalla parte ricorrente, non deve, né può, essere disposta l’interruzione del giudizio.
17.1. Secondo l’art. 79, comma 2, c.p.a., l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice civile e gli artt. 299 c.p.c. e 300 c.p.c. assegnano rilievo alla morte di una delle parti « o del suo rappresentante legale »: l’istituto a cui la disposizione fa riferimento è quello della rappresentanza legale delle « persone che non hanno il libero esercizio dei diritti » richiamate dall’art. 75, comma 2, c.p.c., dunque della rappresentanza in senso proprio e oltretutto di fonte legale, mentre non si applica ai casi di rappresentanza volontaria né a quelli d’immedesimazione organica, tra cui rientra quello del legale rappresentante della persona giuridica o comunque di un ente dotato di un’autonoma soggettività giuridica (in questi termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9008; nella giurisprudenza di primo grado, T.a.r. Lombardia, sez. IV, 13 marzo 2024, n. 713; tra i precedenti del giudice ordinario, Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2018, n. 2817, nonché sez. III, 20 ottobre 1994, n. 8584).
17.2. È opportuno precisare che la fattispecie è diversa da quella sottesa all’ordinanza 22 aprile 2025, n. 3444, emessa in questo stesso giudizio.
In quel caso, la morte del signor AR Gradassi, amministratore unico e legale rappresentante della Compagnia, aveva comportato l’estinzione, ai sensi dell’art. 1722, n. 4, c.c., della procura generale rilasciata alla signora CA Gradassi, la quale a sua volta aveva dato mandato al difensore d’impugnare la sentenza: si è dunque ritenuto che venisse in rilievo un’ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione processuale (o “ legitimatio ad processum ”) del soggetto che, in nome e per conto della parte sostanziale, aveva instaurato il giudizio.
In questo caso, invece, il decesso che ha colpito il legale rappresentante della società non ha determinato sul piano processuale la stessa conseguenza, perché questi ha agito quale organo di una persona giuridica che ha continuato e continua a esistere (sotto questo profilo, la giurisprudenza ha precisato che solo la cancellazione della società dal registro delle imprese è causa d’interruzione del processo: sul punto, Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2025, n. 3625).
La causa può quindi essere decisa.
18. Sul piano processuale, il collegio:
a) accantona l’esame della eccezione di difetto di legittimazione del Ministero intimato in considerazione della palese inammissibilità della revocazione;
b) rileva la utilizzabilità, secondo giurisprudenza consolidata, delle memorie prodotte in vista dell’udienza pubblica dell’8 aprile 2025, in quanto tempestive rispetto all’udienza di discussione del 2 dicembre 205 (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 1636 del 2025, sez. IV, n. 2018 del 2022, sez. V, n. 6261 del 2012).
19. Nel merito, i due motivi possono essere esaminati insieme, in quanto trattano questioni analoghe o comunque connesse.
In particolare, la ricorrente sostiene che la sentenza sia viziata da errore di fatto revocatorio in quanto si fonda sul presupposto – in tesi, errato – che l’area su cui sono state realizzate le opere sia gravata da vincolo d’inedificabilità assoluta perché soggetta a rimboschimento: la particella n. 3, su cui si trovano le costruzioni, non sarebbe infatti di una “radura” di superficie inferiore a 2000 mq (come tale, inidonea a interrompere la continuità della circostante zona di rimboschimento), perché la parte priva di alberature si estenderebbe anche alla particella n. 6 confinante, così creando un’area di superficie complessivamente superiore a 2000 mq e tale da interrompere la continuità del “bosco”.
Inoltre, la sentenza sarebbe viziata da errore di fatto revocatorio anche in quanto si fonda sul presupposto – in tesi, errato – che l’area su cui sono state realizzate le altre opere, diverse dalla costruzione principale, a cominciare dalla piscina, sia gravata da vincolo d’inedificabilità assoluta perché soggetta a rimboschimento (a tal fine, s’invoca la nota della comunità montana Monti del Trasimeno del 2 luglio 2007, che avrebbe chiarito le aree soggette a vincolo.
20. Il ricorso è inammissibile.
20.1. Secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c., cui rinvia l’art. 106, comma 1, c.p.a., la sentenza è revocabile se « è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
L’errore revocatorio, quindi, è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574).
20.2. In questo caso, l’esistenza del vincolo d’inedificabilità assoluta sulle aree su cui insistono le opere contestate, in quanto zona soggetta a rimboschimento, attiene a un punto controverso su cui la decisione ha espressamente pronunciato, anche tenendo conto della nota della comunità montana del 2 luglio 2007, che era stata invocata già nel giudizio di appello, nonché dei vari atti e documenti acquisiti al giudizio, con richiamo all’istruttoria condotta dal Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Perugia (al § 3.1. della sentenza si afferma infatti: « Anzitutto, deve prendersi atto che, come correttamente affermato dal T.A.R., tutte le opere de quibus ricadono in area gravata da vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta in quanto soggetta a rimboschimento, In particolare, l’intera area in questione è da ricondursi a “bosco” per effetto del vincolo di rimboschimento di cui alla delibera n. 324 del 24/101/2000 della Comunità Montana – Monti del Trasimeno e, come tale, assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta »).
In conclusione, dunque, i motivi sono inammissibili perché sollecitano il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum e decidendum (fra le tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 8778 del 2025).
21. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
22. Le spese del giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento approvato con decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
23. Il collegio rileva, inoltre, che l’inaccoglibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 4461 del 2025; sez. IV, n. 234 del 2022; n. 7998 del 2021; n. 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; n. 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (tra le tante, sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di € 2.000 (cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4461 del 2025; sez. IV, n. 2205 del 2018; n. 2116 del 2018; n. 364 del 2017; cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
24. La condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Compagnia Costruzioni Ferro di Cavallo s.r.l. alla rifusione, in favore del comune e del Ministero, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 10.000 (diecimila/00), oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%) se dovuti, per ciascuna parte.
Condanna la Compagnia Costruzioni Ferro di Cavallo s.r.l., ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 2.000 (duemila/00) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
SA RI SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA RI SI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO