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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8337/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Surl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAV. IPOTECA n. 07176202500005839000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21557/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto il ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07176202500005839000 notificata in data 2-4-2025 relativamente a 8 cartelle di pagamento:
1. 07120150077410742000, notificata in data 12.09.2015, per Iva anno 2011;
2. 07120160039606023000, notificata in data 26.12.2016, per diritto annuale camera di commercio anno
2012;
3. 07120170093893136000, notificata in data 30.11.2017, per diritto annuale camera di commercio anno
2014;
4. 07120180010843513000, notificata in data 02.03.2018, per Ires anno 2014;
5. 07120190018779830000, notificata in data 25.03.2019, per diritto annuale camera di commercio anno
2015;
6. 07120210076798751000, notificata in data 22.06.2022, per diritto annuale camera di commercio anno
2016;
7. 07120220159588344000, notificata in data 12.12.2022, per diritto annuale camera di commercio anno
2018;
8. 07120230123529492000, notificata in data 11.12.2023, per sanzioni camera commercio anno 2019;
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità per difetto di notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale I di Napoli e l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato.
In merito alle prime 5 cartelle si fa rilevare che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120209010294664000, innanzi alla C.T.P. di Napoli, con ricorso n r.g. 9014/2020 che conteneva tutte e
5 le cartelle e la Commissione Provinciale di Napoli Sez. 2 con sentenza n 8989/2021 ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
Pertanto per le cartelle 07120150077410742000, 07120160039606023000, 07120170093893136000,
07120180010843513000 e 07120190018779830000 si è gia formato il giudicato e pertanto si rigetta il ricorso.
Sulle altre 3 cartelle l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato le ricevute di avvenuta notifica dell'atto presupposto producendo la copia dell'avviso di consegna della notifica via PEC in formato PDF.
In questo caso non è provato che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo pec, ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml ". Così come ribadito più volte anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto per le cartelle 07120210076798751000, 07120220159588344000 e 07120230123529492000 si accoglie il ricorso.
Dato l'accoglimento parziale del ricorso sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez.9 accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8337/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Surl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAV. IPOTECA n. 07176202500005839000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21557/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto il ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07176202500005839000 notificata in data 2-4-2025 relativamente a 8 cartelle di pagamento:
1. 07120150077410742000, notificata in data 12.09.2015, per Iva anno 2011;
2. 07120160039606023000, notificata in data 26.12.2016, per diritto annuale camera di commercio anno
2012;
3. 07120170093893136000, notificata in data 30.11.2017, per diritto annuale camera di commercio anno
2014;
4. 07120180010843513000, notificata in data 02.03.2018, per Ires anno 2014;
5. 07120190018779830000, notificata in data 25.03.2019, per diritto annuale camera di commercio anno
2015;
6. 07120210076798751000, notificata in data 22.06.2022, per diritto annuale camera di commercio anno
2016;
7. 07120220159588344000, notificata in data 12.12.2022, per diritto annuale camera di commercio anno
2018;
8. 07120230123529492000, notificata in data 11.12.2023, per sanzioni camera commercio anno 2019;
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità per difetto di notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale I di Napoli e l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato.
In merito alle prime 5 cartelle si fa rilevare che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120209010294664000, innanzi alla C.T.P. di Napoli, con ricorso n r.g. 9014/2020 che conteneva tutte e
5 le cartelle e la Commissione Provinciale di Napoli Sez. 2 con sentenza n 8989/2021 ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
Pertanto per le cartelle 07120150077410742000, 07120160039606023000, 07120170093893136000,
07120180010843513000 e 07120190018779830000 si è gia formato il giudicato e pertanto si rigetta il ricorso.
Sulle altre 3 cartelle l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato le ricevute di avvenuta notifica dell'atto presupposto producendo la copia dell'avviso di consegna della notifica via PEC in formato PDF.
In questo caso non è provato che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo pec, ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml ". Così come ribadito più volte anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto per le cartelle 07120210076798751000, 07120220159588344000 e 07120230123529492000 si accoglie il ricorso.
Dato l'accoglimento parziale del ricorso sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez.9 accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate