CASS
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 25282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25282 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da SM AR n. a Sondrio il 15/6/1994 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 26/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte a firma dell'Avv. Giuseppe Romualdi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25282 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Sondrio che, in data 24/5/2022, aveva riconosciuto BE OM colpevole dei delitti di estorsione aggravata e tentato incendio, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro 900,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Romualdi, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 43, 629,393 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, a sostegno della qualificazione giuridica del fatto sub A) alla stregua del delitto di estorsione, ha sostenuto l'illiceità della pretesa del ricorrente di ottenere la restituzione di mille euro prestati alla vittima in quanto siffatta dazione troverebbe giustificazione nell'impegno assunto dalla p.o. di procurare all'imputato contatti utili per rifornirsi di cocaina sebbene detta circostanza esuli dal capo d'incolpazione e non risulti provata in atti. La stessa p.o. Venturini nella deposizione dibattimentale ha riferito che la somma fu richiesta a titolo di prestito senza alcuna ulteriore pattuizione sicché l'asserita offerta di procacciamento di fornitori di stupefacenti a beneficio del ricorrente risulta estranea alla condotta illecita addebitata al BE, il quale -peraltro- rilasciò ricevuta della somma ottenuta in restituzione, così dimostrando di aver agito nella consapevolezza di esercitare un proprio diritto;
2.2 la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Secondo il difensore la valorizzazione della circostanza relativa alla promessa della p.o. di intermediazione nei confronti di fornitori di stupefacenti, estranea al contenuto dell'imputazione, comporta la violazione del principio di correlazione, trattandosi di emergenza in ordine alla quale il ricorrente non è stato posto in condizione di articolare idonea difesa. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1 Deve innanzitutto escludersi che la riconduzione della pretesa del ricorrente ad una causale illecita configuri la dedotta immutazione del fatto, essendosi la Corte di merito limitata a valorizzare una circostanza, già riferita in sede di indagini e confermata in dibattimento dalla p.o., che attiene alla ricostruzione del fatto, in ordine alla quale l'imputato è stato posto in condizione di dispiegare ampiamente le proprie difese. Questa Corte ha in più occasioni precisato che 1a violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in 2 sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713-02; n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427-01). 4. Quanto all'alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen., al corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito deve aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art. 629 cod.pen. è ulteriormente imposta dal rilievo, estraneo alle deduzioni difensive, secondo cui l'imputato non si limitò a rivendicare minacciosamente la somma nei confronti di UC Venturini ma formulò espresse minacce di incendio dell'autovettura del padre. Come già condivisibilmente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344; n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, Rv. 259555; n. 45300 del 28/10/2015, Rv. 264967, in motivazione Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte a firma dell'Avv. Giuseppe Romualdi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25282 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Sondrio che, in data 24/5/2022, aveva riconosciuto BE OM colpevole dei delitti di estorsione aggravata e tentato incendio, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro 900,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Romualdi, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 43, 629,393 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, a sostegno della qualificazione giuridica del fatto sub A) alla stregua del delitto di estorsione, ha sostenuto l'illiceità della pretesa del ricorrente di ottenere la restituzione di mille euro prestati alla vittima in quanto siffatta dazione troverebbe giustificazione nell'impegno assunto dalla p.o. di procurare all'imputato contatti utili per rifornirsi di cocaina sebbene detta circostanza esuli dal capo d'incolpazione e non risulti provata in atti. La stessa p.o. Venturini nella deposizione dibattimentale ha riferito che la somma fu richiesta a titolo di prestito senza alcuna ulteriore pattuizione sicché l'asserita offerta di procacciamento di fornitori di stupefacenti a beneficio del ricorrente risulta estranea alla condotta illecita addebitata al BE, il quale -peraltro- rilasciò ricevuta della somma ottenuta in restituzione, così dimostrando di aver agito nella consapevolezza di esercitare un proprio diritto;
2.2 la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Secondo il difensore la valorizzazione della circostanza relativa alla promessa della p.o. di intermediazione nei confronti di fornitori di stupefacenti, estranea al contenuto dell'imputazione, comporta la violazione del principio di correlazione, trattandosi di emergenza in ordine alla quale il ricorrente non è stato posto in condizione di articolare idonea difesa. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1 Deve innanzitutto escludersi che la riconduzione della pretesa del ricorrente ad una causale illecita configuri la dedotta immutazione del fatto, essendosi la Corte di merito limitata a valorizzare una circostanza, già riferita in sede di indagini e confermata in dibattimento dalla p.o., che attiene alla ricostruzione del fatto, in ordine alla quale l'imputato è stato posto in condizione di dispiegare ampiamente le proprie difese. Questa Corte ha in più occasioni precisato che 1a violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in 2 sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713-02; n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427-01). 4. Quanto all'alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen., al corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito deve aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art. 629 cod.pen. è ulteriormente imposta dal rilievo, estraneo alle deduzioni difensive, secondo cui l'imputato non si limitò a rivendicare minacciosamente la somma nei confronti di UC Venturini ma formulò espresse minacce di incendio dell'autovettura del padre. Come già condivisibilmente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344; n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, Rv. 259555; n. 45300 del 28/10/2015, Rv. 264967, in motivazione Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024 Sentenza a motivazione semplificata