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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3041/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Adolfo Venturi 19, presso lo studio dell'avv.
CA FE che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via degli Scipioni, 235, presso lo studio dell'avv. Laura Brunelli che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
09.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Latina n. 574/2024 del 15.05.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 136.721,94, oltre accessori e spese Controparte_2 pagina 1 di 14 della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto inter partes prodotto in atti.
Esponeva, tra l'altro, l'opponente a sostegno: che in data 03/11/2021 le parti del presente giudizio avevano sottoscritto un contratto di appalto per lavori superbonus 110% con sconto in fattura ed accollo delle spese professionali (doc. 02
- contratto di appalto) per la realizzazione delle opere di sisma-bonus meglio indicate nel computo metrico redatto dall'ing. (doc. 03 - computo metrico Persona_1 CP_3 ing. ); che tali opere di miglioramento sismico del fabbricato avevano una CP_4 durata stimata di 13 settimane, pari, dunque, a circa 3 mesi di lavori, come risulta dal cronoprogramma fornito alla Committente (doc. 05 - cronoprogramma dei lavori, sezione “opere di miglioramento sismico”); che la progettazione dei lavori e la direzione degli stessi erano state affidate all'ing. , soggetto di Controparte_5 fiducia di (gli Associati Del erano Controparte_1 Controparte_6 sponsor del TE IO (doc. 06 – articolo di giornale del 21/11/2021), società sportiva riconducibile agli stessi soggetti di (doc. 07 – articolo Controparte_1 del 14/01/2022); che, sebbene le opere in questione fossero state assentite tramite
CILAS prot. 179749 del 22/11/2021 (doc. 08 - CILAS prot. 179749), il cantiere aveva avuto inizio solamente in data 06/04/2022 (doc. 09 - Cartellonistica di
Cantiere), a causa delle vicissitudini giudiziarie che avevano colpito Controparte_1
(doc. 10 – quotidiano Messaggero del 17/12/2021); che, dopo l'evidente
[...] ritardo nell'inizio del cantiere ascrivibile unicamente alla società appaltatrice
(secondo il cronoprogramma originario al mese di aprile 2022 le opere relative al sisma-bonus avrebbero dovuto essere già terminate), i lavori de quibus, peraltro più volte sospesi e/o rallentati dall'impresa appaltatrice, erano stati immotivatamente arrestati da come da pec dell'Amministrazione condominiale Controparte_1 datata 06/09/2022 (doc. 11 - pec del 06/09/2022); che in particolare, dopo la fisiologica sospensione dei cantieri per alcuni giorni nel mese di agosto, i lavori in questione, già fortemente rallentati alla fine di luglio, non erano stati più ripresi nel mese di settembre 2022 (data nella quale, secondo l'originario cronoprogramma, i lavori di sisma-bonus avrebbero dovuto già essere praticamente terminati anche considerando la partenza degli stessi ad aprile 2022), tanto che lo stesso direttore pagina 2 di 14 dei lavori aveva contestato ad il fermo cantiere (doc. 12 - pec del Controparte_1
11/01/2023 da parte di ing. ); che CP_4 in data 02/12/2022 (e, quindi, a distanza di mesi dal fermo lavori)
[...]
aveva riconosciuto il fermo del cantiere di , CP_1 Parte_1 contestualmente richiedendo la documentazione necessaria per la contrattualizzazione dei lavori di efficientamento energetico (lavori, però, distinti da quelli oggetto del presente giudizio afferenti al sisma-bonus) e specificando che tale documentazione doveva essere redatta dai competenti tecnici incaricati (doc. 13 – pec del 02/12/2022 da parte di ); che in data 22/12/2022 l'avv. Controparte_1
IM CC, in nome e per conto del , aveva Parte_1 contestato espressamente il fermo immotivato del cantiere di da parte Parte_1 di , nonché l'inadempimento della società appaltatrice al Controparte_1 contratto stipulato inter partes, contestualmente lamentando la presenza di infiltrazioni all'interno di alcune unità immobiliari (doc. 14 - pec del 23/12/2022 avv. CC); che in data 09/01/2023 la dott.ssa senza contestare il fermo Per_2 del cantiere e/o la responsabilità dell'impresa appaltatrice e/o la presenza delle lamentate infiltrazioni, aveva rappresentato all'avv. CC “forti criticità della presente procedura di amministrazione giudiziaria” (doc. 15 - pec del 09/01/2023 dott.ssa ; che in data 11/01/2023 l'ing. aveva constatato Per_2 Controparte_5 il permanere del fermo del cantiere di , contestualmente Parte_1 richiedendo ad notizie in merito alla ripresa dei lavori (doc. 12 - Controparte_1 pec del 11/01/2023 ing. ); che in data 17/01/2023 CP_4 Controparte_1 aveva scritto all'ing. del Parco, progettista e direttore di tutti i lavori (doc. 08 CP_5
– CILAS e doc. 38 – soggetti coinvolti CILAS), lamentando “l'assenza dei progetti ed, in particolare, quelli inerenti l'Ecobonus che, ricordiamo, deve ancora essere contrattualizzato con la committente proprio a causa della documentazione tecnica…”
- e, quindi, rappresentando una specifica responsabilità del citato professionista - contestualmente riconoscendo il permanere del fermo del cantiere di Parte_1
[...
(doc. 16 - pec del 17/01/2023 ); che in data 05/04/2023 l'ing. Controparte_1
appositamente incaricato dal , Persona_3 Parte_1 aveva accertato tramite perizia giurata (i) che i danni patiti dal Committente superavano il valore delle opere eseguite e (ii) che le (poche) opere eseguite per il pagina 3 di 14 miglioramento sismico risultavano prive di utilità per il (doc. 22 – Parte_1
Perizia ing. ; che il , stante il fermo del Per_3 Parte_1 cantiere che durava, ormai, da quasi un anno, con tutte le problematiche connesse, in data 31/07/2023 aveva formalizzato una specifica diffida ad adempiere ex art
1454 c.c. invitando a riprendere l'esecuzione dei lavori Controparte_1 commissionati entro 15 giorni (doc. 20 - pec del 31/07/2023 diffida ad adempiere); che in data 27/10/2023, , senza alcun preavviso (doc. 18 – pec Controparte_1 del 27/10/2023), aveva smontato i ponteggi, pur lasciando sacchi di Parte_1 calcinacci lungo la rampa di accesso al garage, come agevolmente verificabile dalle fotografie allegate (doc. 24 – fotografie calcinacci rampa garage); che, rimasta inadempiuta anche la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. per inutile decorso del termine di 15 giorni senza che i lavori fossero ripresi, dapprima Controparte_1 aveva emesso la fattura n. 97/M specificamente contestata dallo scrivente procuratore anche in ragione dei danni patiti dal Parte_1
58 (doc. 21 – pec del 15/12/2023 avv. CA FE) e, successivamente, aveva richiesto l'emissione del provvedimento monitorio oggi formalmente opposto;
che il
Condominio non aveva potuto godere dei benefici fiscali previsti dal D.L. 34/2020 e, di conseguenza, era esonerato da qualsiasi pagamento in virtù di una specifica clausola contrattuale;
che il SAL posto alla base della fattura 97/M veniva contestato in quanto, come accertato nella perizia giurata dell'ing. diverse Per_3 lavorazioni non dovevano essere compensate;
che alcune lavorazioni risultavano inutili e/o, comunque, non eseguite a regola d'arte, come accertato dall'ing. Per_3 che, sempre sulla base della perizia giurata dell'ing. risultavano vizi e difetti Per_3 nonché danni che dovevano essere decurtati da ogni somma eventualmente dovuta all'appaltatore; che era gravemente inadempiente rispetto alla Controparte_1 propria prestazione contrattuale, avendo immotivatamente interrotto le lavorazioni di sisma-bonus, pur a seguito della specifica diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., con conseguente risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice;
che il aveva diritto al risarcimento di tutti i Parte_1 danni, nessuno escluso od eccettuato, per effetto dell'inadempimento di
[...]
, ivi compreso il danno da perdita del bonus fiscale e da perdita dello CP_1
pagina 4 di 14 sconto in fattura, oltre le spese necessarie per il ripristino del fabbricato ed il mancato godimento di parti dell'immobile.
Il Condominio opponente rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in virtù di tutti i fatti e motivi sopra esposti che vengono espressamente richiamati:- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell' ing. (C.F. - pec: Controparte_5 C.F._1 rding.roma.it), nato ad [...] il [...], residente in [...]
Delle Alpi Apuane 44, progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza dei lavori per cui è causa ed, a tal fine, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del citato terzo con rispetto dei termini a comparire, anche al fine di manlevare il da ogni responsabilità nella denegata Parte_1 ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse condannare l'opponente al pagamento di una somma di denaro in favore di nonché, sempre in tale Controparte_1 non temuta ipotesi, per condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente. - in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 574/2024, emesso dal Tribunale civile di Latina il 15/05/2024 (R.G. 2019/2024), notificato in data
11/06/2024 e, comunque, dichiarare il medesimo provvedimento monitorio nullo e/o privo di qualsivoglia effetto alcuno;
- sempre in via principale e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, rigettare ogni pretesa di Controparte_1 nei confronti del ovvero, in subordine,
[...] Parte_1 ridurre le somme richieste da a quanto risulterà di Controparte_1 giustizia, tenuto conto dei vizi, delle difformità e dei danni nonché, ancora, dell'effettiva utilità delle opere parzialmente eseguite, oltreché di tutti i controcrediti vantati dall'opponente a causa dell'inadempimento della società appaltatrice. - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 rispetto al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di sisma-bonus con conseguente risoluzione di diritto o giudiziale dello stesso e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi Controparte_1 dal , nessuno escluso od eccettuato. Con vittoria Parte_1 di spese, compensi e rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e con espressa riserva di precisare ed integrare, anche all'esito delle difese di controparte, le conclusioni
pagina 5 di 14 formulate e di articolare istanze istruttorie nel rispetto dei termini previsti dal codice di procedura civile”.
La costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Controparte_2 proposta opposizione deducendo, tra l'altro, che andava concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo notificato, posto che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, che l'esecuzione dei lavori per cui era stata emessa la fattura oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo non era contestata ed era stata emessa sulla base del SAL redatto dal DL (di nomina del
, che la sospensione dei lavori si era resa necessaria a causa delle Parte_1 carenze progettuali emerse a seguito della rimozione dell'intonaco da cui era emerso che parte della struttura, anziché essere in cemento armato, era stata realizzata in muratura portante che non avrebbe mai potuto reggere i rinforzi che erano stati previsti sul presupposto della presenza di struttura in cemento armato, che la mancata ripresa dei lavori era dipesa esclusivamente dall'inerzia del il Parte_1 quale, oltre a non provvedere, per il tramite del proprio DL, alla rettifica del progetto esecutivo, aveva ignorato ogni proposta formulata dalla che si Controparte_7 era prodigata nel cercare soluzioni alternative e anche economicamente più convenienti per il odierno opposto e che l'immobile era rimato esposto Parte_1 alle intemperie per ben tre anni e che, pertanto, la condizione delle lavorazioni era certamente deteriorata per cause estranee alla odierna opposta.
La soc. concludeva, all'esito, come di seguito: “Voglia Ill.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 574/2024, emesso dal Tribunale civile di Latina il 15/05/2024 (R.G. 2019/2024); in via principale di merito: - confermare il decreto ingiuntivo n. 574/2024, emesso dal Tribunale civile di Latina il 15/05/2024 (R.G.
2019/2024) accertata l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata;
- dichiarare la improcedibilità di ogni azione nei confronti della , Controparte_1 stante la Misura di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011; - condannare il
[...]
al pagamento degli interessi di cui al D.lgs. 231/02 ed in Parte_1 ogni caso nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via subordinata: condannare il al Parte_1 pagamento della somma di €. 136.721,94 ovvero nella maggior o minore somma
pagina 6 di 14 accertata in corso di causa quale corrispettivo delle prestazioni rese, oltre interessi di cui al D.lgs. 231/02; con vittoria di spese e competenze NI chiede che la causa venga rinviata per la decisione con termini per note ex art. 189 c.p.c. l'avv. FE rappresenta che in subordine in sola via di eccezione riconvenzionale ha chiesto accertarsi il controcredito”.
Era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non era autorizzata la chiamata del terzo e la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza del
09.12.2025, svoltasi in forma cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Va premesso in linea generale: che il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533/01); che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. sempre Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/01, cit.).
I principi in questione vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi della posizione processuale delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opposto, pur essendo il convenuto in senso formale, è tuttavia l'attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare la fondatezza della propria pretesa, in base ai criteri sopra evocati.
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, la difesa di parte opposta ha prodotto quale titolo (v. all. C al fascicolo monitorio) il “contratto di appalto per lavori superbonus 110%” stipulato con il il 03.11.2021, Parte_1
pagina 7 di 14 avente ad oggetto “l'esecuzione dei lavori come meglio descritti nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto di cui costituisce parte integrante
e sostanziale” (v. art. 1 del contratto) ed allegato l'inadempimento del committente all'obbligo di pagamento del corrispettivo portato dalla fattura n. 97/m del
30.11.2023 (v. all. 14 al fascicolo di parte opposta).
A fronte di ciò, il opponente ha allegato la mancata completa Parte_1 esecuzione e consegna dei lavori da parte dell'opposta e, quindi, la violazione dell'obbligo a carico dell'appaltatore/prestatore d'opera di portare a compimento i lavori allo stesso commissionati, con ciò di fatto formulando una eccezione di inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c..
Parte opponente non si è, cioè, limitata ad eccepire vizi e difformità ex artt.
1667 e 2226 c.c., ma ha sollevato una vera e propria eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., volta a rendere inesigibile l'altrui pretesa creditoria.
Al riguardo, è sufficiente osservare (v., tra le altre, Cass. civ. Cass., Sez. II, sentenza 4 maggio 1999, n. 4415; Cass., Sez. II, sentenza 16 ottobre 1998, n.
10255; Cass., Sez. II, sentenza 27 marzo 1998, n. 3239; Cass., Sez. II, sentenza 9 agosto 1996, n. 7364): che l'art. 1667 c. c. disciplina la garanzia per vizi nella sola ipotesi di effettiva realizzazione, ultimazione e consegna di un'opera difettosa, ma non anche in caso di omessa ultimazione dei lavori o di mancata consegna delle opere;
che in tali ultime evenienze, tornano ad applicarsi i principi generali in materia di inadempimento, codificati dagli artt. 1453 ss. c. c., che integrano la disciplina speciale dell'appalto dettata in tema di esecuzione viziata del lavoro;
che alla stregua di tali principi generali, l'azione di risoluzione, di esatto adempimento e di risarcimento dei danni non presuppongono, in tali ipotesi, alcuna denuncia a pena di decadenza, né l'esercizio dell'azione nel rispetto di termini prescrizionali diversi da quelli generali di cui all'art. 2946 c.c..
E' del tutto evidente, allora, che a fronte di una validamente sollevata eccezione di inadempimento, venendo in considerazione un contratto a prestazioni corrispettive, tornava a gravare sul creditore – alla stregua della giurisprudenza evocata in premessa - l'onere di provare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni.
pagina 8 di 14 In altri termini, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da parte opponente, la avrebbe dovuto provare la puntuale esecuzione ed il Controparte_2 completamento delle prestazioni, per il pagamento delle quali aveva agito in sede monitoria.
In proposito, è risultato documentalmente provato: che le opere di miglioramento sismico oggetto del contratto di appalto avrebbero dovuto essere terminate entro 13 settimane dal loro inizio, come da cronoprogramma fornito alla
Committente (v. all. 05 al fascicolo di parte opponente - cronoprogramma dei lavori, sezione “opere di miglioramento sismico”); che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate all'ing. , soggetto di fiducia di Controparte_5 [...]
; che, sebbene le opere in questione fossero state assentite tramite CP_1
CILAS prot. 179749 del 22/11/2021 (v. all. 08 - CILAS prot. 179749), il cantiere ebbe inizio solamente in data 06/04/2022 (v. all. 09 - Cartellonistica di Cantiere); che i lavori furono, peraltro, interrotti da , come evincibile dalla Controparte_1 pec dell'Amministrazione condominiale datata 06/09/2022 (v. all. 11); che, in particolare, dopo la sospensione dovuta al periodo feriale, i lavori non ripresero nel mese di settembre 2022, tanto che lo stesso direttore dei lavori ebbe a contestare a parte opposta il fermo cantiere (v. all. 12 - pec del 11/01/2023 da parte di ing.
[...]
); che in data 02/12/2022 la riconobbe il fermo del CP_4 Controparte_7 cantiere di , contestualmente richiedendo la documentazione Parte_1 necessaria per la contrattualizzazione dei lavori di efficientamento energetico (v. all.
13 – pec del 02/12/2022 da parte di ); che in data 22/12/2022 Controparte_1
l'avv. IM CC per conto del contestò Parte_1 espressamente il fermo del cantiere di da parte di Parte_1 CP_1
, nonché l'inadempimento delle società appaltatrice agli obblighi scaturenti
[...] dal contratto dalla stessa stipulato con parte opponente (v. all. 14 - pec del
23/12/2022 avv. CC); che in data 09/01/2023 parte opposta, in riscontro, rappresentò all'avv. CC “forti criticità della presente procedura di amministrazione giudiziaria” (c. all. 15 - pec del 09/01/2023 dott.ssa ; che in data Per_2
11/01/2023 l'ing. constatò il permanere del fermo del cantiere di Controparte_5
, contestualmente richiedendo ad notizie in Parte_1 Controparte_1 merito alla ripresa dei lavori (v. all. 12 - pec del 11/01/2023 ing. ); che in CP_4
pagina 9 di 14 data 17/01/2023 scrisse all'ing. del Parco, progettista Controparte_1 CP_5
e direttore di tutti i lavori (doc. 08 – CILAS e doc. 38 – soggetti coinvolti CILAS), lamentando “l'assenza dei progetti ed, in particolare, quelli inerenti l'Ecobonus che, ricordiamo, deve ancora essere contrattualizzato con la committente proprio a causa della documentazione tecnica…” - e contestualmente riconoscendo il permanere del fermo del cantiere di (v. all. 16 - pec del 17/01/2023 Parte_1 CP_1
); che il in data 31/07/2023 formalizzò
[...] Parte_1 espressa diffida ad adempiere ex art 1454 c.c., invitando a Controparte_1 riprendere l'esecuzione dei lavori commissionati entro 15 giorni (v. all. 20 - pec del
31/07/2023 diffida ad adempiere); che in data 27/10/2023 la società opposta (v. all. 18 – pec del 27/10/2023) smontò i ponteggi ed abbandonò Parte_1 definitivamente il cantiere.
Le circostanze sopra riportate sono pacifiche tra le parti, oltre che documentalmente provate.
Parte opposta conferma, in sostanza, che i lavori oggetto del contratto di appalto inter partes, iniziati (solo) il 06.04.2022, dopo la pausa estiva non vennero di fatto mai ripresi.
Al riguardo, è bene rimarcare che, a fronte dei reiterati solleciti del e dello stesso direttore dei lavori alla ripresa delle operazioni, parte Parte_1 opposta non solo ha sempre confermato il persistere del fermo del cantiere, ma in data 09/01/2023 ha rappresentato “forti criticità della presente procedura di amministrazione giudiziaria” senza fare alcun riferimento ad ulteriori motivazioni.
Solo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione la ha Controparte_2 lamentato la asserita impossibilità di proseguire i lavori “a causa delle carenze progettuali emerse a seguito della rimozione dell'intonaco da cui è emerso che parte della struttura, anziché essere in cemento armato, è stata realizzata in muratura portante che non avrebbe mai potuto reggere i rinforzi che erano stati previsti sul presupposto della presenza di struttura in cemento armato” deducendo, altresì, che
“la mancata ripresa dei lavori era dipesa esclusivamente dall'inerzia del Condominio, il quale, oltre a non provvedere, per il tramite del proprio DL, alla rettifica del progetto esecutivo” (v. ancora a verbale di udienza dell'01.04.2025).
La circostanza è rimasta, peraltro, totalmente sfornita di riscontro.
pagina 10 di 14 In prima battuta, appare francamente non credibile che, a fronte della stipula di un contratto di appalto di tale rilevanza economica, parte opposta non abbia verificato la presenza in atti della documentazione amministrativa e progettuale che all'art. 1 del documento contrattuale si indicava, appunto, come allegata al contratto e sulla base della quale le opere avrebbero dovuto essere eseguite;
il tutto, a maggior ragione ove si consideri che i lavori in questione erano stati assentiti tramite CILAS prot. 179749 del 22/11/2021 (v. all. 08 al fascicolo di parte opponente - CILAS prot.
179749),
Si aggiunga che, in risposta ai continui solleciti alla ripresa dei lavori, in data
17/01/2023 si limitò a lamentare “l'assenza dei progetti ed, in Controparte_1 particolare, quelli inerenti l'Ecobonus che, ricordiamo, deve ancora essere contrattualizzato con la committente proprio a causa della documentazione tecnica…”, senza compiere alcun riferimento alla sopra asserite problematiche inerenti “carenze progettuali” che sarebbe stato, viceversa, logico sollevare nella stessa sede, in quanto asseritamente impedienti la prosecuzione dei lavori.
Ma anche il riferimento alla mancanza dei progetti relativi all'Ecobonus appare del tutto inconferente, alla luce dell'oggetto dei lavori previsti in contratto (lavori di miglioramento sismico cd. “sisma bonus”).
Si osservi, ancora, che parte opposta si è limitata ad affermazioni generiche circa l'impossibilità di proseguire nei lavori, non supportate neppure da una perizia di parte, la cui produzione – quale allegazione difensiva a carattere tecnico - avrebbe in astratto potuto consentire l'espletamento di una CTU volta a verificare quanto affermato.
Viceversa, le odierne asserzioni peccano di estrema genericità, non consentono di prendere posizione e impediscono l'espletamento della CTU, che – ove concessa – finirebbe per risolversi in uno strumento per rimediare al mancato assolvimento all'onere probatorio incombente su parte opposta (attrice in senso sostanziale), in violazione del principio dispositivo che informa il processo civile.
In sostanza, a fronte della relativa eccezione di parte opponente, parte opposta non si è offerta in alcun modo di provare la compiuta esecuzione delle prestazioni a proprio carico e, quindi, la spettanza del credito azionato in sede monitoria.
pagina 11 di 14 Ne discende che, in accoglimento della proposta opposizione, dovrà accertarsi e dichiararsi nulla essere dovuto, in favore della per i titoli dalla Controparte_2 stessa azionati in sede monitoria, con conseguente e inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale di parte opponente, tesa all'accertamento e alla declaratoria della intervenuta risoluzione del contratto di appalto inter partes, è fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, è documentalmente provato che, a fronte dell'immotivato fermo del cantiere da parte della il ebbe ad Controparte_2 Parte_1 inoltrare a parte opposta in data 31/07/2023 espressa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., intimandole di riprendere l'esecuzione dei lavori commissionati entro 15 giorni, pena in caso contrario la risoluzione contrattuale (v. all. 20 al fascicolo di parte opponente - pec del 31/07/2023 contenente diffida ad adempiere).
Ebbene, non essendo stati i lavori ripresi, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti del III co. del citato art. 1454 c.c.: dovrà, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione contrattuale alla data del
15.08.2023.
La domanda riconvenzionale del Condominio volta alla condanna della società opposta al risarcimento dei danni deve essere, viceversa, respinta, essendo stata formulata in modo generico ed essendo rimasta, in ogni caso, totalmente sfornita di prova.
Deve essere, altresì, respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e volta alla condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
pagina 12 di 14 dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza né del primo, né del terzo dei suddetti presupposti.
Ne segue l'inevitabile reiezione della domanda in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione, accertando e dichiarando nulla essere dovuto dal in favore della per i titoli Controparte_8 Controparte_2 da quest'ultima azionati in sede monitoria e, per l'effetto, revocando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n. 574/2024 del 15.05.2024;
• in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto inter partes alla data del 15.08.2023;
• respinge le domande riconvenzionali pure avanzate da parte opponente;
• condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi €6.713,5, di cui €406,5 per esborsi ed €6.307,00 a pagina 13 di 14 titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 09.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3041/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Adolfo Venturi 19, presso lo studio dell'avv.
CA FE che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via degli Scipioni, 235, presso lo studio dell'avv. Laura Brunelli che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
09.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Latina n. 574/2024 del 15.05.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 136.721,94, oltre accessori e spese Controparte_2 pagina 1 di 14 della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto inter partes prodotto in atti.
Esponeva, tra l'altro, l'opponente a sostegno: che in data 03/11/2021 le parti del presente giudizio avevano sottoscritto un contratto di appalto per lavori superbonus 110% con sconto in fattura ed accollo delle spese professionali (doc. 02
- contratto di appalto) per la realizzazione delle opere di sisma-bonus meglio indicate nel computo metrico redatto dall'ing. (doc. 03 - computo metrico Persona_1 CP_3 ing. ); che tali opere di miglioramento sismico del fabbricato avevano una CP_4 durata stimata di 13 settimane, pari, dunque, a circa 3 mesi di lavori, come risulta dal cronoprogramma fornito alla Committente (doc. 05 - cronoprogramma dei lavori, sezione “opere di miglioramento sismico”); che la progettazione dei lavori e la direzione degli stessi erano state affidate all'ing. , soggetto di Controparte_5 fiducia di (gli Associati Del erano Controparte_1 Controparte_6 sponsor del TE IO (doc. 06 – articolo di giornale del 21/11/2021), società sportiva riconducibile agli stessi soggetti di (doc. 07 – articolo Controparte_1 del 14/01/2022); che, sebbene le opere in questione fossero state assentite tramite
CILAS prot. 179749 del 22/11/2021 (doc. 08 - CILAS prot. 179749), il cantiere aveva avuto inizio solamente in data 06/04/2022 (doc. 09 - Cartellonistica di
Cantiere), a causa delle vicissitudini giudiziarie che avevano colpito Controparte_1
(doc. 10 – quotidiano Messaggero del 17/12/2021); che, dopo l'evidente
[...] ritardo nell'inizio del cantiere ascrivibile unicamente alla società appaltatrice
(secondo il cronoprogramma originario al mese di aprile 2022 le opere relative al sisma-bonus avrebbero dovuto essere già terminate), i lavori de quibus, peraltro più volte sospesi e/o rallentati dall'impresa appaltatrice, erano stati immotivatamente arrestati da come da pec dell'Amministrazione condominiale Controparte_1 datata 06/09/2022 (doc. 11 - pec del 06/09/2022); che in particolare, dopo la fisiologica sospensione dei cantieri per alcuni giorni nel mese di agosto, i lavori in questione, già fortemente rallentati alla fine di luglio, non erano stati più ripresi nel mese di settembre 2022 (data nella quale, secondo l'originario cronoprogramma, i lavori di sisma-bonus avrebbero dovuto già essere praticamente terminati anche considerando la partenza degli stessi ad aprile 2022), tanto che lo stesso direttore pagina 2 di 14 dei lavori aveva contestato ad il fermo cantiere (doc. 12 - pec del Controparte_1
11/01/2023 da parte di ing. ); che CP_4 in data 02/12/2022 (e, quindi, a distanza di mesi dal fermo lavori)
[...]
aveva riconosciuto il fermo del cantiere di , CP_1 Parte_1 contestualmente richiedendo la documentazione necessaria per la contrattualizzazione dei lavori di efficientamento energetico (lavori, però, distinti da quelli oggetto del presente giudizio afferenti al sisma-bonus) e specificando che tale documentazione doveva essere redatta dai competenti tecnici incaricati (doc. 13 – pec del 02/12/2022 da parte di ); che in data 22/12/2022 l'avv. Controparte_1
IM CC, in nome e per conto del , aveva Parte_1 contestato espressamente il fermo immotivato del cantiere di da parte Parte_1 di , nonché l'inadempimento della società appaltatrice al Controparte_1 contratto stipulato inter partes, contestualmente lamentando la presenza di infiltrazioni all'interno di alcune unità immobiliari (doc. 14 - pec del 23/12/2022 avv. CC); che in data 09/01/2023 la dott.ssa senza contestare il fermo Per_2 del cantiere e/o la responsabilità dell'impresa appaltatrice e/o la presenza delle lamentate infiltrazioni, aveva rappresentato all'avv. CC “forti criticità della presente procedura di amministrazione giudiziaria” (doc. 15 - pec del 09/01/2023 dott.ssa ; che in data 11/01/2023 l'ing. aveva constatato Per_2 Controparte_5 il permanere del fermo del cantiere di , contestualmente Parte_1 richiedendo ad notizie in merito alla ripresa dei lavori (doc. 12 - Controparte_1 pec del 11/01/2023 ing. ); che in data 17/01/2023 CP_4 Controparte_1 aveva scritto all'ing. del Parco, progettista e direttore di tutti i lavori (doc. 08 CP_5
– CILAS e doc. 38 – soggetti coinvolti CILAS), lamentando “l'assenza dei progetti ed, in particolare, quelli inerenti l'Ecobonus che, ricordiamo, deve ancora essere contrattualizzato con la committente proprio a causa della documentazione tecnica…”
- e, quindi, rappresentando una specifica responsabilità del citato professionista - contestualmente riconoscendo il permanere del fermo del cantiere di Parte_1
[...
(doc. 16 - pec del 17/01/2023 ); che in data 05/04/2023 l'ing. Controparte_1
appositamente incaricato dal , Persona_3 Parte_1 aveva accertato tramite perizia giurata (i) che i danni patiti dal Committente superavano il valore delle opere eseguite e (ii) che le (poche) opere eseguite per il pagina 3 di 14 miglioramento sismico risultavano prive di utilità per il (doc. 22 – Parte_1
Perizia ing. ; che il , stante il fermo del Per_3 Parte_1 cantiere che durava, ormai, da quasi un anno, con tutte le problematiche connesse, in data 31/07/2023 aveva formalizzato una specifica diffida ad adempiere ex art
1454 c.c. invitando a riprendere l'esecuzione dei lavori Controparte_1 commissionati entro 15 giorni (doc. 20 - pec del 31/07/2023 diffida ad adempiere); che in data 27/10/2023, , senza alcun preavviso (doc. 18 – pec Controparte_1 del 27/10/2023), aveva smontato i ponteggi, pur lasciando sacchi di Parte_1 calcinacci lungo la rampa di accesso al garage, come agevolmente verificabile dalle fotografie allegate (doc. 24 – fotografie calcinacci rampa garage); che, rimasta inadempiuta anche la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. per inutile decorso del termine di 15 giorni senza che i lavori fossero ripresi, dapprima Controparte_1 aveva emesso la fattura n. 97/M specificamente contestata dallo scrivente procuratore anche in ragione dei danni patiti dal Parte_1
58 (doc. 21 – pec del 15/12/2023 avv. CA FE) e, successivamente, aveva richiesto l'emissione del provvedimento monitorio oggi formalmente opposto;
che il
Condominio non aveva potuto godere dei benefici fiscali previsti dal D.L. 34/2020 e, di conseguenza, era esonerato da qualsiasi pagamento in virtù di una specifica clausola contrattuale;
che il SAL posto alla base della fattura 97/M veniva contestato in quanto, come accertato nella perizia giurata dell'ing. diverse Per_3 lavorazioni non dovevano essere compensate;
che alcune lavorazioni risultavano inutili e/o, comunque, non eseguite a regola d'arte, come accertato dall'ing. Per_3 che, sempre sulla base della perizia giurata dell'ing. risultavano vizi e difetti Per_3 nonché danni che dovevano essere decurtati da ogni somma eventualmente dovuta all'appaltatore; che era gravemente inadempiente rispetto alla Controparte_1 propria prestazione contrattuale, avendo immotivatamente interrotto le lavorazioni di sisma-bonus, pur a seguito della specifica diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., con conseguente risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice;
che il aveva diritto al risarcimento di tutti i Parte_1 danni, nessuno escluso od eccettuato, per effetto dell'inadempimento di
[...]
, ivi compreso il danno da perdita del bonus fiscale e da perdita dello CP_1
pagina 4 di 14 sconto in fattura, oltre le spese necessarie per il ripristino del fabbricato ed il mancato godimento di parti dell'immobile.
Il Condominio opponente rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in virtù di tutti i fatti e motivi sopra esposti che vengono espressamente richiamati:- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell' ing. (C.F. - pec: Controparte_5 C.F._1 rding.roma.it), nato ad [...] il [...], residente in [...]
Delle Alpi Apuane 44, progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza dei lavori per cui è causa ed, a tal fine, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del citato terzo con rispetto dei termini a comparire, anche al fine di manlevare il da ogni responsabilità nella denegata Parte_1 ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse condannare l'opponente al pagamento di una somma di denaro in favore di nonché, sempre in tale Controparte_1 non temuta ipotesi, per condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente. - in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 574/2024, emesso dal Tribunale civile di Latina il 15/05/2024 (R.G. 2019/2024), notificato in data
11/06/2024 e, comunque, dichiarare il medesimo provvedimento monitorio nullo e/o privo di qualsivoglia effetto alcuno;
- sempre in via principale e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, rigettare ogni pretesa di Controparte_1 nei confronti del ovvero, in subordine,
[...] Parte_1 ridurre le somme richieste da a quanto risulterà di Controparte_1 giustizia, tenuto conto dei vizi, delle difformità e dei danni nonché, ancora, dell'effettiva utilità delle opere parzialmente eseguite, oltreché di tutti i controcrediti vantati dall'opponente a causa dell'inadempimento della società appaltatrice. - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 rispetto al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di sisma-bonus con conseguente risoluzione di diritto o giudiziale dello stesso e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi Controparte_1 dal , nessuno escluso od eccettuato. Con vittoria Parte_1 di spese, compensi e rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e con espressa riserva di precisare ed integrare, anche all'esito delle difese di controparte, le conclusioni
pagina 5 di 14 formulate e di articolare istanze istruttorie nel rispetto dei termini previsti dal codice di procedura civile”.
La costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Controparte_2 proposta opposizione deducendo, tra l'altro, che andava concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo notificato, posto che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, che l'esecuzione dei lavori per cui era stata emessa la fattura oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo non era contestata ed era stata emessa sulla base del SAL redatto dal DL (di nomina del
, che la sospensione dei lavori si era resa necessaria a causa delle Parte_1 carenze progettuali emerse a seguito della rimozione dell'intonaco da cui era emerso che parte della struttura, anziché essere in cemento armato, era stata realizzata in muratura portante che non avrebbe mai potuto reggere i rinforzi che erano stati previsti sul presupposto della presenza di struttura in cemento armato, che la mancata ripresa dei lavori era dipesa esclusivamente dall'inerzia del il Parte_1 quale, oltre a non provvedere, per il tramite del proprio DL, alla rettifica del progetto esecutivo, aveva ignorato ogni proposta formulata dalla che si Controparte_7 era prodigata nel cercare soluzioni alternative e anche economicamente più convenienti per il odierno opposto e che l'immobile era rimato esposto Parte_1 alle intemperie per ben tre anni e che, pertanto, la condizione delle lavorazioni era certamente deteriorata per cause estranee alla odierna opposta.
La soc. concludeva, all'esito, come di seguito: “Voglia Ill.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 574/2024, emesso dal Tribunale civile di Latina il 15/05/2024 (R.G. 2019/2024); in via principale di merito: - confermare il decreto ingiuntivo n. 574/2024, emesso dal Tribunale civile di Latina il 15/05/2024 (R.G.
2019/2024) accertata l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata;
- dichiarare la improcedibilità di ogni azione nei confronti della , Controparte_1 stante la Misura di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011; - condannare il
[...]
al pagamento degli interessi di cui al D.lgs. 231/02 ed in Parte_1 ogni caso nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via subordinata: condannare il al Parte_1 pagamento della somma di €. 136.721,94 ovvero nella maggior o minore somma
pagina 6 di 14 accertata in corso di causa quale corrispettivo delle prestazioni rese, oltre interessi di cui al D.lgs. 231/02; con vittoria di spese e competenze NI chiede che la causa venga rinviata per la decisione con termini per note ex art. 189 c.p.c. l'avv. FE rappresenta che in subordine in sola via di eccezione riconvenzionale ha chiesto accertarsi il controcredito”.
Era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non era autorizzata la chiamata del terzo e la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza del
09.12.2025, svoltasi in forma cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Va premesso in linea generale: che il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533/01); che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. sempre Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/01, cit.).
I principi in questione vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi della posizione processuale delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opposto, pur essendo il convenuto in senso formale, è tuttavia l'attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare la fondatezza della propria pretesa, in base ai criteri sopra evocati.
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, la difesa di parte opposta ha prodotto quale titolo (v. all. C al fascicolo monitorio) il “contratto di appalto per lavori superbonus 110%” stipulato con il il 03.11.2021, Parte_1
pagina 7 di 14 avente ad oggetto “l'esecuzione dei lavori come meglio descritti nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto di cui costituisce parte integrante
e sostanziale” (v. art. 1 del contratto) ed allegato l'inadempimento del committente all'obbligo di pagamento del corrispettivo portato dalla fattura n. 97/m del
30.11.2023 (v. all. 14 al fascicolo di parte opposta).
A fronte di ciò, il opponente ha allegato la mancata completa Parte_1 esecuzione e consegna dei lavori da parte dell'opposta e, quindi, la violazione dell'obbligo a carico dell'appaltatore/prestatore d'opera di portare a compimento i lavori allo stesso commissionati, con ciò di fatto formulando una eccezione di inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c..
Parte opponente non si è, cioè, limitata ad eccepire vizi e difformità ex artt.
1667 e 2226 c.c., ma ha sollevato una vera e propria eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., volta a rendere inesigibile l'altrui pretesa creditoria.
Al riguardo, è sufficiente osservare (v., tra le altre, Cass. civ. Cass., Sez. II, sentenza 4 maggio 1999, n. 4415; Cass., Sez. II, sentenza 16 ottobre 1998, n.
10255; Cass., Sez. II, sentenza 27 marzo 1998, n. 3239; Cass., Sez. II, sentenza 9 agosto 1996, n. 7364): che l'art. 1667 c. c. disciplina la garanzia per vizi nella sola ipotesi di effettiva realizzazione, ultimazione e consegna di un'opera difettosa, ma non anche in caso di omessa ultimazione dei lavori o di mancata consegna delle opere;
che in tali ultime evenienze, tornano ad applicarsi i principi generali in materia di inadempimento, codificati dagli artt. 1453 ss. c. c., che integrano la disciplina speciale dell'appalto dettata in tema di esecuzione viziata del lavoro;
che alla stregua di tali principi generali, l'azione di risoluzione, di esatto adempimento e di risarcimento dei danni non presuppongono, in tali ipotesi, alcuna denuncia a pena di decadenza, né l'esercizio dell'azione nel rispetto di termini prescrizionali diversi da quelli generali di cui all'art. 2946 c.c..
E' del tutto evidente, allora, che a fronte di una validamente sollevata eccezione di inadempimento, venendo in considerazione un contratto a prestazioni corrispettive, tornava a gravare sul creditore – alla stregua della giurisprudenza evocata in premessa - l'onere di provare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni.
pagina 8 di 14 In altri termini, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da parte opponente, la avrebbe dovuto provare la puntuale esecuzione ed il Controparte_2 completamento delle prestazioni, per il pagamento delle quali aveva agito in sede monitoria.
In proposito, è risultato documentalmente provato: che le opere di miglioramento sismico oggetto del contratto di appalto avrebbero dovuto essere terminate entro 13 settimane dal loro inizio, come da cronoprogramma fornito alla
Committente (v. all. 05 al fascicolo di parte opponente - cronoprogramma dei lavori, sezione “opere di miglioramento sismico”); che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate all'ing. , soggetto di fiducia di Controparte_5 [...]
; che, sebbene le opere in questione fossero state assentite tramite CP_1
CILAS prot. 179749 del 22/11/2021 (v. all. 08 - CILAS prot. 179749), il cantiere ebbe inizio solamente in data 06/04/2022 (v. all. 09 - Cartellonistica di Cantiere); che i lavori furono, peraltro, interrotti da , come evincibile dalla Controparte_1 pec dell'Amministrazione condominiale datata 06/09/2022 (v. all. 11); che, in particolare, dopo la sospensione dovuta al periodo feriale, i lavori non ripresero nel mese di settembre 2022, tanto che lo stesso direttore dei lavori ebbe a contestare a parte opposta il fermo cantiere (v. all. 12 - pec del 11/01/2023 da parte di ing.
[...]
); che in data 02/12/2022 la riconobbe il fermo del CP_4 Controparte_7 cantiere di , contestualmente richiedendo la documentazione Parte_1 necessaria per la contrattualizzazione dei lavori di efficientamento energetico (v. all.
13 – pec del 02/12/2022 da parte di ); che in data 22/12/2022 Controparte_1
l'avv. IM CC per conto del contestò Parte_1 espressamente il fermo del cantiere di da parte di Parte_1 CP_1
, nonché l'inadempimento delle società appaltatrice agli obblighi scaturenti
[...] dal contratto dalla stessa stipulato con parte opponente (v. all. 14 - pec del
23/12/2022 avv. CC); che in data 09/01/2023 parte opposta, in riscontro, rappresentò all'avv. CC “forti criticità della presente procedura di amministrazione giudiziaria” (c. all. 15 - pec del 09/01/2023 dott.ssa ; che in data Per_2
11/01/2023 l'ing. constatò il permanere del fermo del cantiere di Controparte_5
, contestualmente richiedendo ad notizie in Parte_1 Controparte_1 merito alla ripresa dei lavori (v. all. 12 - pec del 11/01/2023 ing. ); che in CP_4
pagina 9 di 14 data 17/01/2023 scrisse all'ing. del Parco, progettista Controparte_1 CP_5
e direttore di tutti i lavori (doc. 08 – CILAS e doc. 38 – soggetti coinvolti CILAS), lamentando “l'assenza dei progetti ed, in particolare, quelli inerenti l'Ecobonus che, ricordiamo, deve ancora essere contrattualizzato con la committente proprio a causa della documentazione tecnica…” - e contestualmente riconoscendo il permanere del fermo del cantiere di (v. all. 16 - pec del 17/01/2023 Parte_1 CP_1
); che il in data 31/07/2023 formalizzò
[...] Parte_1 espressa diffida ad adempiere ex art 1454 c.c., invitando a Controparte_1 riprendere l'esecuzione dei lavori commissionati entro 15 giorni (v. all. 20 - pec del
31/07/2023 diffida ad adempiere); che in data 27/10/2023 la società opposta (v. all. 18 – pec del 27/10/2023) smontò i ponteggi ed abbandonò Parte_1 definitivamente il cantiere.
Le circostanze sopra riportate sono pacifiche tra le parti, oltre che documentalmente provate.
Parte opposta conferma, in sostanza, che i lavori oggetto del contratto di appalto inter partes, iniziati (solo) il 06.04.2022, dopo la pausa estiva non vennero di fatto mai ripresi.
Al riguardo, è bene rimarcare che, a fronte dei reiterati solleciti del e dello stesso direttore dei lavori alla ripresa delle operazioni, parte Parte_1 opposta non solo ha sempre confermato il persistere del fermo del cantiere, ma in data 09/01/2023 ha rappresentato “forti criticità della presente procedura di amministrazione giudiziaria” senza fare alcun riferimento ad ulteriori motivazioni.
Solo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione la ha Controparte_2 lamentato la asserita impossibilità di proseguire i lavori “a causa delle carenze progettuali emerse a seguito della rimozione dell'intonaco da cui è emerso che parte della struttura, anziché essere in cemento armato, è stata realizzata in muratura portante che non avrebbe mai potuto reggere i rinforzi che erano stati previsti sul presupposto della presenza di struttura in cemento armato” deducendo, altresì, che
“la mancata ripresa dei lavori era dipesa esclusivamente dall'inerzia del Condominio, il quale, oltre a non provvedere, per il tramite del proprio DL, alla rettifica del progetto esecutivo” (v. ancora a verbale di udienza dell'01.04.2025).
La circostanza è rimasta, peraltro, totalmente sfornita di riscontro.
pagina 10 di 14 In prima battuta, appare francamente non credibile che, a fronte della stipula di un contratto di appalto di tale rilevanza economica, parte opposta non abbia verificato la presenza in atti della documentazione amministrativa e progettuale che all'art. 1 del documento contrattuale si indicava, appunto, come allegata al contratto e sulla base della quale le opere avrebbero dovuto essere eseguite;
il tutto, a maggior ragione ove si consideri che i lavori in questione erano stati assentiti tramite CILAS prot. 179749 del 22/11/2021 (v. all. 08 al fascicolo di parte opponente - CILAS prot.
179749),
Si aggiunga che, in risposta ai continui solleciti alla ripresa dei lavori, in data
17/01/2023 si limitò a lamentare “l'assenza dei progetti ed, in Controparte_1 particolare, quelli inerenti l'Ecobonus che, ricordiamo, deve ancora essere contrattualizzato con la committente proprio a causa della documentazione tecnica…”, senza compiere alcun riferimento alla sopra asserite problematiche inerenti “carenze progettuali” che sarebbe stato, viceversa, logico sollevare nella stessa sede, in quanto asseritamente impedienti la prosecuzione dei lavori.
Ma anche il riferimento alla mancanza dei progetti relativi all'Ecobonus appare del tutto inconferente, alla luce dell'oggetto dei lavori previsti in contratto (lavori di miglioramento sismico cd. “sisma bonus”).
Si osservi, ancora, che parte opposta si è limitata ad affermazioni generiche circa l'impossibilità di proseguire nei lavori, non supportate neppure da una perizia di parte, la cui produzione – quale allegazione difensiva a carattere tecnico - avrebbe in astratto potuto consentire l'espletamento di una CTU volta a verificare quanto affermato.
Viceversa, le odierne asserzioni peccano di estrema genericità, non consentono di prendere posizione e impediscono l'espletamento della CTU, che – ove concessa – finirebbe per risolversi in uno strumento per rimediare al mancato assolvimento all'onere probatorio incombente su parte opposta (attrice in senso sostanziale), in violazione del principio dispositivo che informa il processo civile.
In sostanza, a fronte della relativa eccezione di parte opponente, parte opposta non si è offerta in alcun modo di provare la compiuta esecuzione delle prestazioni a proprio carico e, quindi, la spettanza del credito azionato in sede monitoria.
pagina 11 di 14 Ne discende che, in accoglimento della proposta opposizione, dovrà accertarsi e dichiararsi nulla essere dovuto, in favore della per i titoli dalla Controparte_2 stessa azionati in sede monitoria, con conseguente e inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale di parte opponente, tesa all'accertamento e alla declaratoria della intervenuta risoluzione del contratto di appalto inter partes, è fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, è documentalmente provato che, a fronte dell'immotivato fermo del cantiere da parte della il ebbe ad Controparte_2 Parte_1 inoltrare a parte opposta in data 31/07/2023 espressa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., intimandole di riprendere l'esecuzione dei lavori commissionati entro 15 giorni, pena in caso contrario la risoluzione contrattuale (v. all. 20 al fascicolo di parte opponente - pec del 31/07/2023 contenente diffida ad adempiere).
Ebbene, non essendo stati i lavori ripresi, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti del III co. del citato art. 1454 c.c.: dovrà, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione contrattuale alla data del
15.08.2023.
La domanda riconvenzionale del Condominio volta alla condanna della società opposta al risarcimento dei danni deve essere, viceversa, respinta, essendo stata formulata in modo generico ed essendo rimasta, in ogni caso, totalmente sfornita di prova.
Deve essere, altresì, respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e volta alla condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
pagina 12 di 14 dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza né del primo, né del terzo dei suddetti presupposti.
Ne segue l'inevitabile reiezione della domanda in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione, accertando e dichiarando nulla essere dovuto dal in favore della per i titoli Controparte_8 Controparte_2 da quest'ultima azionati in sede monitoria e, per l'effetto, revocando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n. 574/2024 del 15.05.2024;
• in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto inter partes alla data del 15.08.2023;
• respinge le domande riconvenzionali pure avanzate da parte opponente;
• condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi €6.713,5, di cui €406,5 per esborsi ed €6.307,00 a pagina 13 di 14 titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 09.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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