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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19821511 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato la richiesta formale di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2023, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) il difetto di motivazione;
3) la mancanza di legittimazione di Area S.r.l. alla riscossione dei tributi consortili;
4) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie nel provvedimento impugnato non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, non è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
L'atto impugnato, infatti, contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza
(cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n. 17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, la quale, come si è detto, non è posta in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
A tutto quanto fin qui esposto, si aggiunga che l'atto impugnato non può definirsi neppure motivato per relationem, in quanto la resistente non ha provato la regolare notifica dell'avviso ordinario n. 17779826 a cui l'avviso impugnato fa espresso riferimento.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19821511 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato la richiesta formale di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2023, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) il difetto di motivazione;
3) la mancanza di legittimazione di Area S.r.l. alla riscossione dei tributi consortili;
4) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie nel provvedimento impugnato non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, non è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
L'atto impugnato, infatti, contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza
(cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n. 17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, la quale, come si è detto, non è posta in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
A tutto quanto fin qui esposto, si aggiunga che l'atto impugnato non può definirsi neppure motivato per relationem, in quanto la resistente non ha provato la regolare notifica dell'avviso ordinario n. 17779826 a cui l'avviso impugnato fa espresso riferimento.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Loredana De Franco