Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività del ricorso avverso la cartella esattoriale

    La Corte rileva che la ricorrente ha ricevuto la cartella di pagamento in data 6.1.24 e ha pagato l'importo richiesto in data 21.2.24, ma non ha impugnato la cartella entro i termini di decadenza previsti dalla legge. L'istanza di rimborso, presentata successivamente, è considerata un tentativo di eludere i termini per l'impugnazione della cartella, rendendo il ricorso inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 15
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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