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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7193/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011166029000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2985/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, IN RO ha impugnato, quale erede di Nominativo_1, la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento Irap anno 2019 da parte del deceduto Nominativo_1.
La ricorrente ha premesso che la cartella di pagamento le era stata notificata il 6.1.24 e ha precisato di aver versato quanto richiesto in data 21.2.24. Ha quindi denunciato che l'Irap anno 2019 non era dovuta da Oliva
PA in quanto l'attività di agente di commercio era svolta dal deceduto in assenza di organizzazione, in particolare senza lavoratori dipendenti o collaboratori e solo con l'autovettura e strumenti informatici.
La ricorrente ha poi aggiunto di aver formulato istanza di rimborso di quanto versato il 21.2.24, ma che l'amministrazione finanziaria non aveva proceduto al rimborso di quanto pagato entro i 90 giorni dalla istanza.
Ha quindi concluso per la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza al rimborso della somma pagata il 21.2.24 a seguito della notifica della cartella di pagamento in data 6.1.24.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza ha eccepito la tardività della proposizione del ricorso rispetto alla notifica della cartella di pagamento. Nel merito ne ha chiesto il rigetto perché, in ogni caso, la ricorrente non aveva provato, come suo onere, l'insussistenza dei presupposti sottesi all'Irap.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ha chiarito che oggetto del ricorso non è la cartella di pagamento notificata il 6.1.24, bensì l'istanza di rimborso, cui l'amministrazione non aveva fornito riscontro e che l'istanza di rimborso era stata proposta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 38 Dpr 602/73.
All'udienza del 9.12.25 il difensore dell'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto del ricorso e la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare si rileva che oggetto del presente giudizio è un'impugnazione di un silenzio tacito dell'amministrazione convenuta a fronte di un'istanza di rimborso.
Tanto è quanto chiarito dalla ricorrente solo con la memoria illustrativa datata 12.11.25, sebbene nella stessa memoria si deduce, in modo non del tutto chiaro, che “la presente controversia non ha ad oggetto una mera opposizione alla cartella di pagamento”.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, in punto di allegazioni, né nel ricorso, né nella memoria illustrativa sia stato chiarito in che data la ricorrente aveva presentato istanza di rimborso dell'Irap versata in data 21.2.24.
Ad ogni modo, è certo nel presente giudizio, per averlo ammesso e documentato la stessa ricorrente, che la stessa ha ricevuto la cartella di pagamento, riferita ad Irap 2019 del deceduto Nominativo_1, in data 6.1.24 e che ha provveduto al pagamento dell'importo di cui alla cartella in data 21.2.24, mentre la ricorrente nemmeno sostiene di aver impugnato la cartella notificata il 6.1.24 nel termine decadenziale di 60 giorni di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. n° 546/92. Ora, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 20367/18; Cass. n° 672/07) è costante nel ritenere che: “In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio- rifiuto dell'amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l'avviso di mora con il quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l'istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione”.
Nel caso di specie vi è stata la notifica, in data 6.1.24, di un atto di imposizione, ovvero della cartella di pagamento, e proprio a seguito di tale notifica la ricorrente ha provveduto al pagamento dell'imposta senza però proporre ricorso avverso la cartella medesima.
La conseguenza è, da un lato, che il titolo esecutivo e la sottostante pretesa tributaria sono ormai definitivi, dall'altro che è inammissibile l'istanza di rimborso e il conseguente ricorso che la ricorrente ha proposto avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione, ma in modo del tutto tardivo (21.10.24) rispetto alla notifica della cartella esattoriale (6.1.24).
In altre parole, la ricorrente mira ad ottenere una pronuncia riferita al rapporto tributario Irap 2019 proponendo ricorso avverso il silenzio rifiuto a fronte dell'istanza di rimborso. Ma in tal modo il tutto si risolve in una elusione del termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, entro cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella esattoriale, in esecuzione della quale ha operato il pagamento dell'imposta.
Ciò non ha fatto con conseguente inammissibilità del ricorso per essere la pretesa tributaria ormai definitiva.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 350,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9.12.25. Il Giudice Dr. Antonio Cestone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7193/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011166029000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2985/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, IN RO ha impugnato, quale erede di Nominativo_1, la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento Irap anno 2019 da parte del deceduto Nominativo_1.
La ricorrente ha premesso che la cartella di pagamento le era stata notificata il 6.1.24 e ha precisato di aver versato quanto richiesto in data 21.2.24. Ha quindi denunciato che l'Irap anno 2019 non era dovuta da Oliva
PA in quanto l'attività di agente di commercio era svolta dal deceduto in assenza di organizzazione, in particolare senza lavoratori dipendenti o collaboratori e solo con l'autovettura e strumenti informatici.
La ricorrente ha poi aggiunto di aver formulato istanza di rimborso di quanto versato il 21.2.24, ma che l'amministrazione finanziaria non aveva proceduto al rimborso di quanto pagato entro i 90 giorni dalla istanza.
Ha quindi concluso per la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza al rimborso della somma pagata il 21.2.24 a seguito della notifica della cartella di pagamento in data 6.1.24.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza ha eccepito la tardività della proposizione del ricorso rispetto alla notifica della cartella di pagamento. Nel merito ne ha chiesto il rigetto perché, in ogni caso, la ricorrente non aveva provato, come suo onere, l'insussistenza dei presupposti sottesi all'Irap.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ha chiarito che oggetto del ricorso non è la cartella di pagamento notificata il 6.1.24, bensì l'istanza di rimborso, cui l'amministrazione non aveva fornito riscontro e che l'istanza di rimborso era stata proposta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 38 Dpr 602/73.
All'udienza del 9.12.25 il difensore dell'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto del ricorso e la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare si rileva che oggetto del presente giudizio è un'impugnazione di un silenzio tacito dell'amministrazione convenuta a fronte di un'istanza di rimborso.
Tanto è quanto chiarito dalla ricorrente solo con la memoria illustrativa datata 12.11.25, sebbene nella stessa memoria si deduce, in modo non del tutto chiaro, che “la presente controversia non ha ad oggetto una mera opposizione alla cartella di pagamento”.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, in punto di allegazioni, né nel ricorso, né nella memoria illustrativa sia stato chiarito in che data la ricorrente aveva presentato istanza di rimborso dell'Irap versata in data 21.2.24.
Ad ogni modo, è certo nel presente giudizio, per averlo ammesso e documentato la stessa ricorrente, che la stessa ha ricevuto la cartella di pagamento, riferita ad Irap 2019 del deceduto Nominativo_1, in data 6.1.24 e che ha provveduto al pagamento dell'importo di cui alla cartella in data 21.2.24, mentre la ricorrente nemmeno sostiene di aver impugnato la cartella notificata il 6.1.24 nel termine decadenziale di 60 giorni di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. n° 546/92. Ora, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 20367/18; Cass. n° 672/07) è costante nel ritenere che: “In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio- rifiuto dell'amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l'avviso di mora con il quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l'istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione”.
Nel caso di specie vi è stata la notifica, in data 6.1.24, di un atto di imposizione, ovvero della cartella di pagamento, e proprio a seguito di tale notifica la ricorrente ha provveduto al pagamento dell'imposta senza però proporre ricorso avverso la cartella medesima.
La conseguenza è, da un lato, che il titolo esecutivo e la sottostante pretesa tributaria sono ormai definitivi, dall'altro che è inammissibile l'istanza di rimborso e il conseguente ricorso che la ricorrente ha proposto avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione, ma in modo del tutto tardivo (21.10.24) rispetto alla notifica della cartella esattoriale (6.1.24).
In altre parole, la ricorrente mira ad ottenere una pronuncia riferita al rapporto tributario Irap 2019 proponendo ricorso avverso il silenzio rifiuto a fronte dell'istanza di rimborso. Ma in tal modo il tutto si risolve in una elusione del termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, entro cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella esattoriale, in esecuzione della quale ha operato il pagamento dell'imposta.
Ciò non ha fatto con conseguente inammissibilità del ricorso per essere la pretesa tributaria ormai definitiva.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 350,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9.12.25. Il Giudice Dr. Antonio Cestone