Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 16. (Mancata comparizione delle parti) 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 181 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
"Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 181 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
Commentario • 1
- 1. La nuova udienza di trattazione: prima lettura al Ddl Mastella sul processo civileAccesso limitatoMirco Minardi · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2007 · 3.9984295
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., ordinanza 09/07/1998, n. 256Provvedimento: […] che il giudice a quo dopo aver brevemente ricostruito l'iter che ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in sede di conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione della versione precedentemente vigente, sicché attualmente la cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite;Leggi di più...
- dedotta lesione dell'effettivita' della tutela giurisdizionale·
- fissazione di una udienza successiva·
- ord. 256/98. procedimento civile·
- cancellazione della causa dal ruolo·
- manifesta infondatezza.·
- comunicazione alle parti costituite·
- questioni gia' dichiarate manifestamente infondate