Articolo 16 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1992
Art. 16. (Mancata comparizione delle parti) 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 181 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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