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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 370/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Parte_1 C.F._1
Apolito, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito dott. Notaio in Fiumicino, del 23.1.2023, rep. 37590; Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/03/2023 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 646/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir “Accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare la ricorrente, invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge 118/71,
e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), alla luce della nuova documentazione Persona_2 depositata, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 24/07/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Malattia di Parkinson (stadio 1,5 di Hoehn e Yahr) in terapia specifica e con cannabinoidi. Spondilodiscoartrosi vertebrale con sindrome miofasciale cervicale e dolore lombare cronico da sindrome faccettale. Osteopenia. Cerebrovasculopatia cronica con iniziali turbe cognitive e disturbo depressivo endoreattivo di medio grado. Cardiopatia ischemico-ipertensiva con aortosclerosi ed insufficienza mitralica moderata. Ipercolesterolemia.
Uretrocele con incontinenza urinaria. Tiroidite cronica autoimmune. Calcolosi della colecisti.
Angioma epatico. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità civile nella misura dell'80%, tanto a decorrere dal gennaio 2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2 da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile d'assistenza ai sensi dell'art. 2 L 118/71).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) CP_1
e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata in Parte_1
2 UC (SA) il 22/01/1958], si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a far data dal gennaio 2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 370/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Parte_1 C.F._1
Apolito, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito dott. Notaio in Fiumicino, del 23.1.2023, rep. 37590; Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/03/2023 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 646/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir “Accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare la ricorrente, invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge 118/71,
e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), alla luce della nuova documentazione Persona_2 depositata, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 24/07/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Malattia di Parkinson (stadio 1,5 di Hoehn e Yahr) in terapia specifica e con cannabinoidi. Spondilodiscoartrosi vertebrale con sindrome miofasciale cervicale e dolore lombare cronico da sindrome faccettale. Osteopenia. Cerebrovasculopatia cronica con iniziali turbe cognitive e disturbo depressivo endoreattivo di medio grado. Cardiopatia ischemico-ipertensiva con aortosclerosi ed insufficienza mitralica moderata. Ipercolesterolemia.
Uretrocele con incontinenza urinaria. Tiroidite cronica autoimmune. Calcolosi della colecisti.
Angioma epatico. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità civile nella misura dell'80%, tanto a decorrere dal gennaio 2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2 da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile d'assistenza ai sensi dell'art. 2 L 118/71).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) CP_1
e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata in Parte_1
2 UC (SA) il 22/01/1958], si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a far data dal gennaio 2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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