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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 15/01/20261
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO AN CE NI, Presidente MAIONE CE MARIA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3160/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 21/03/2024 2
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0050223 TARES 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2125/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_1Ricorrente/Appellante: L'Avv si rimette agli atti di causa Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 634//2024, depositata il 21/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1, quale erede della defunta SI Nominativo_1, proposto avverso invito al pagamento n.0050223 del
30/03/2023, dell'importo di euro 205,00, riferito a Tari 2014, notificato dalla So.Ge.T.Spa, per conto del Comune di Catanzaro.
Il predetto contribuente - che in primo grado aveva eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la omessa notifica degli atti sottesi e la intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa tributaria - proponeva gravame e, riproponendo i motivi di impugnazione addotti in primo grado, lamentava la erroneità della sentenza appellata, in particolare sottolineando l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla eccepita, mancata notifica degli atti sottesi al provvedimento impugnato e delle conseguenze che ne derivavano. Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse accertare e dichiarare la illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, disponendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la So.Ge.T.Spa, quale concessionaria dei tributi del Comune di Catanzaro (di seguito indicata come “concessionaria”) che contestava quanto rappresentato e richiesto dall'appellante, in particolare affermando che il Comune di Catanzaro aveva notificato l'originario avviso di accertamento sotteso alla ingiunzione di pagamento di cui trattasi e di avere essa Concessionaria notificato precedente ingiunzione di pagamento non impugnata, -presso l'ultimo domicilio della defunta Nominativo_1 - agli eredi di quest'ultima. 3
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 17 dicembre 2025, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di tutto, si riscontra che, effettivamente, il primo giudice, per come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza appellata, pur avendo preso atto e avendo indicato la eccezione del contribuente, che aveva lamentato, quale erede della deceduta Nominativo_1, la mancata notifica degli atti sottesi all'impugnata ingiunzione di pagamento, tuttavia aveva omesso di pronunciarsi su tale punto. Orbene, atteso che al contribuente in oggetto era stato notificata l'ingiunzione di pagamento in questione, quest'ultimo aveva eccepito, da subito, la non dimostrata notifica degli atti sottesi al provvedimento in questione, restando così a carico della Concessionaria l'onere di dimostrare la regolare notifica degli atti propedeutici all'ingiunzione di pagamento di cui trattasi. Tanto precisato, la appellata Concessionaria ha solo affermato, senza offrirne la prova, che il
Comune di Catanzaro avrebbe notificato l'avviso di accertamento e, successivamente di avere essa
Nominativo_1stessa notificato, all'ultimo domicilio della defunta SI , la ingiunzione di pagamento ai suoi eredi, precedente a quella in esame, impugnata dal contribuente.
Sul punto, si rileva, intanto, che non vi è prova della notifica (contestata dal contribuente) dell'originario avviso di accertamento da parte del Comune di Catanzaro. A tale riguardo, è opportuno precisare che la mancata notifica di dell'atto presupposto, (avviso di accertamento nel caso di specie) rende nullo l'atto conseguenziale (v.tra le altre, la recente Ordinanza della Cassazione n.7156 del 14 febbraio 2025).
Solo per completezza espositiva, risultando la circostanza di cui sopra assorbente di ogni altra sollevata eccezione, si aggiunge che, in ordine alla avvenuta notifica, per come asserita dalla
Concessionaria, di precedente ingiunzione di pagamento al predetto contribuente, quale erede della
Nominativo_1defunta , diversamente è agevole riscontrare che risulta versata in atti una semplice attestazione della Concessionaria - non avente, perciò, alcun valore probatorio – di presunta notifica di ingiunzione di pagamento del 10/12/2021, per di più priva di firma del responsabile per la riscossione di essa Concessionaria e non controfirmata da alcun delegato del Comune di Catanzaro. 4
Rebus sic stantibus, l'appello merita di essere accolto e le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in riforma integrale della sentenza appellata, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 360,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025
Depositata il 15/01/20261
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO AN CE NI, Presidente MAIONE CE MARIA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3160/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO e pubblicata il 21/03/2024 2
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0050223 TARES 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2125/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_1Ricorrente/Appellante: L'Avv si rimette agli atti di causa Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 634//2024, depositata il 21/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1, quale erede della defunta SI Nominativo_1, proposto avverso invito al pagamento n.0050223 del
30/03/2023, dell'importo di euro 205,00, riferito a Tari 2014, notificato dalla So.Ge.T.Spa, per conto del Comune di Catanzaro.
Il predetto contribuente - che in primo grado aveva eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la omessa notifica degli atti sottesi e la intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa tributaria - proponeva gravame e, riproponendo i motivi di impugnazione addotti in primo grado, lamentava la erroneità della sentenza appellata, in particolare sottolineando l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla eccepita, mancata notifica degli atti sottesi al provvedimento impugnato e delle conseguenze che ne derivavano. Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse accertare e dichiarare la illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, disponendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la So.Ge.T.Spa, quale concessionaria dei tributi del Comune di Catanzaro (di seguito indicata come “concessionaria”) che contestava quanto rappresentato e richiesto dall'appellante, in particolare affermando che il Comune di Catanzaro aveva notificato l'originario avviso di accertamento sotteso alla ingiunzione di pagamento di cui trattasi e di avere essa Concessionaria notificato precedente ingiunzione di pagamento non impugnata, -presso l'ultimo domicilio della defunta Nominativo_1 - agli eredi di quest'ultima. 3
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 17 dicembre 2025, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di tutto, si riscontra che, effettivamente, il primo giudice, per come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza appellata, pur avendo preso atto e avendo indicato la eccezione del contribuente, che aveva lamentato, quale erede della deceduta Nominativo_1, la mancata notifica degli atti sottesi all'impugnata ingiunzione di pagamento, tuttavia aveva omesso di pronunciarsi su tale punto. Orbene, atteso che al contribuente in oggetto era stato notificata l'ingiunzione di pagamento in questione, quest'ultimo aveva eccepito, da subito, la non dimostrata notifica degli atti sottesi al provvedimento in questione, restando così a carico della Concessionaria l'onere di dimostrare la regolare notifica degli atti propedeutici all'ingiunzione di pagamento di cui trattasi. Tanto precisato, la appellata Concessionaria ha solo affermato, senza offrirne la prova, che il
Comune di Catanzaro avrebbe notificato l'avviso di accertamento e, successivamente di avere essa
Nominativo_1stessa notificato, all'ultimo domicilio della defunta SI , la ingiunzione di pagamento ai suoi eredi, precedente a quella in esame, impugnata dal contribuente.
Sul punto, si rileva, intanto, che non vi è prova della notifica (contestata dal contribuente) dell'originario avviso di accertamento da parte del Comune di Catanzaro. A tale riguardo, è opportuno precisare che la mancata notifica di dell'atto presupposto, (avviso di accertamento nel caso di specie) rende nullo l'atto conseguenziale (v.tra le altre, la recente Ordinanza della Cassazione n.7156 del 14 febbraio 2025).
Solo per completezza espositiva, risultando la circostanza di cui sopra assorbente di ogni altra sollevata eccezione, si aggiunge che, in ordine alla avvenuta notifica, per come asserita dalla
Concessionaria, di precedente ingiunzione di pagamento al predetto contribuente, quale erede della
Nominativo_1defunta , diversamente è agevole riscontrare che risulta versata in atti una semplice attestazione della Concessionaria - non avente, perciò, alcun valore probatorio – di presunta notifica di ingiunzione di pagamento del 10/12/2021, per di più priva di firma del responsabile per la riscossione di essa Concessionaria e non controfirmata da alcun delegato del Comune di Catanzaro. 4
Rebus sic stantibus, l'appello merita di essere accolto e le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in riforma integrale della sentenza appellata, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 360,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025