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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2025, n. 12265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12265 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di: RI XA ST nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di Firenze Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di omessa determinazione della sanzione accessoria. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12265 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 05/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha applicato nei confronti di RI XA ST, ai sensi degli artt. 444 ss. Cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett. b) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la pena di giorni 14 di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, sostituita con 60 ore di lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, articolando un solo motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto che il Tribunale, in violazione di legge, ha omesso di disporre in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza in parte qua. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza in punto di omessa determinazione della sanzione accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, essendo del tutto carente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle sanzioni amministrative accessorie. 2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene alla ricorribilità per cassazione di una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen., in relazione all'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge. Va premesso che, a seguito dell'inserimento (per effetto dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, era insorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento che avesse omesso di statuire sull'applicazione di una sanzione accessoria obbligatoria per legge. Il contrasto è stato quindi risolto da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. La pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che - pur nella più ristretta cornice di ricorribilità delineata dalla novella legislativa che ha circoscritto l'impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di illegalità della pena o della misura di sicurezza, di applicazione di pene accessorie in violazione dell'art. 444, comma 2, cod.proc.pen., nonché all'ipotesi in cui il consenso dell'imputato sia viziato - l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di carattere obbligatorio integri una 2 violazione di legge censurabile in sede di legittimità. Ciò in quanto il giudice, nell'esercizio della sua potestas iudicandi, è tenuto a verificare la conformità dell'accordo intercorso tra le parti alla disciplina normativa applicabile alla fattispecie, con l'obbligo di adeguare la propria determinazione alle previsioni di legge nel caso in cui rilevi incongruenze o lacune nell'accordo medesimo. 3. Venendo al caso di specie, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso in cui il giudizio sia definito con sentenza di patteggiamento, deve farsi luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge: «Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti» (Sez. 2, sent. n. 49461 del 26/11/2013 Cc., Rv. 257871 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è conformata all'indicato principio, posto che il giudice del dibattimento non ha provveduto a disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria a norma dell'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992, il quale espressamente stabilisce che: "All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno". La locuzione "in ogni caso", utilizzata dal legislatore, non lascia margini di discrezionalità all'organo giudicante circa l'applicazione della sanzione accessoria, rendendo manifesta la natura imperativa della disposizione e la sua automatica operatività a seguito dell'accertamento del reato, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen. L'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida si configura, pertanto, come violazione di legge, censurabile in sede di legittimità anche a seguito della novella del 2017, in quanto direttamente collegata alla verifica di legalità del trattamento sanzionatorio complessivamente applicato al reo, che costituisce prerogativa irrinunciabile dell'organo giudicante, anche nell'ambito dei procedimenti definiti con riti alternativi. 4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, affinché provveda all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinandone la durata entro i limiti edittali previsti dall'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992.
P.Q.M.
3 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa composizione. Così deciso il 5 febbraio 2025 Il consigliere estensore
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di omessa determinazione della sanzione accessoria. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12265 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 05/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha applicato nei confronti di RI XA ST, ai sensi degli artt. 444 ss. Cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett. b) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la pena di giorni 14 di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, sostituita con 60 ore di lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, articolando un solo motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto che il Tribunale, in violazione di legge, ha omesso di disporre in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza in parte qua. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza in punto di omessa determinazione della sanzione accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, essendo del tutto carente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle sanzioni amministrative accessorie. 2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene alla ricorribilità per cassazione di una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen., in relazione all'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge. Va premesso che, a seguito dell'inserimento (per effetto dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, era insorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento che avesse omesso di statuire sull'applicazione di una sanzione accessoria obbligatoria per legge. Il contrasto è stato quindi risolto da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. La pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che - pur nella più ristretta cornice di ricorribilità delineata dalla novella legislativa che ha circoscritto l'impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di illegalità della pena o della misura di sicurezza, di applicazione di pene accessorie in violazione dell'art. 444, comma 2, cod.proc.pen., nonché all'ipotesi in cui il consenso dell'imputato sia viziato - l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di carattere obbligatorio integri una 2 violazione di legge censurabile in sede di legittimità. Ciò in quanto il giudice, nell'esercizio della sua potestas iudicandi, è tenuto a verificare la conformità dell'accordo intercorso tra le parti alla disciplina normativa applicabile alla fattispecie, con l'obbligo di adeguare la propria determinazione alle previsioni di legge nel caso in cui rilevi incongruenze o lacune nell'accordo medesimo. 3. Venendo al caso di specie, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso in cui il giudizio sia definito con sentenza di patteggiamento, deve farsi luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge: «Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti» (Sez. 2, sent. n. 49461 del 26/11/2013 Cc., Rv. 257871 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è conformata all'indicato principio, posto che il giudice del dibattimento non ha provveduto a disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria a norma dell'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992, il quale espressamente stabilisce che: "All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno". La locuzione "in ogni caso", utilizzata dal legislatore, non lascia margini di discrezionalità all'organo giudicante circa l'applicazione della sanzione accessoria, rendendo manifesta la natura imperativa della disposizione e la sua automatica operatività a seguito dell'accertamento del reato, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen. L'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida si configura, pertanto, come violazione di legge, censurabile in sede di legittimità anche a seguito della novella del 2017, in quanto direttamente collegata alla verifica di legalità del trattamento sanzionatorio complessivamente applicato al reo, che costituisce prerogativa irrinunciabile dell'organo giudicante, anche nell'ambito dei procedimenti definiti con riti alternativi. 4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, affinché provveda all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinandone la durata entro i limiti edittali previsti dall'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992.
P.Q.M.
3 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa composizione. Così deciso il 5 febbraio 2025 Il consigliere estensore