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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 489/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29420249003836209000, notificata in data1/4/2025, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di €.702,28 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica) – asseritamente dovuta per tasse automobilistiche e TASI relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, relativamente alle cartelle che dell'atto costituiscono atto presupposto e precisamente:
- Cartella di pagamento n. 29420200002364661000, asseritamente notificata il 6/2/2023, dell'importo di €.159,27 riferito a tasse automobilistiche per l'anno 2017 (debito per soli tributi pari ad €.103,60);
- Cartella di pagamento n. 29420210004581175000, asseritamente notificata il 18/3/2023, dell'importo di €.184,24 riferito a tasse automobilistiche per l'anno 2015 (debito per soli tributi pariad €.103,60);
- Cartella di pagamento n. 29420210012123475000, asseritamente notificata il 18/3/2023, dell'importo di €.200,92 riferito a TASI 2015 e tasse automobilistiche per l'anno 2016 (debito per soli tributi pari ad
€.119,60);
- Cartella di pagamento n. 29420210014910344000, asseritamente notificata il 18/3/2023, dell'importo di €.157,85 riferito a tasse automobilistiche per l'anno 2018 (debito per soli tributi pari ad €.103,60).
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale ritiene essersi formata la prescrizione del credito richiesto.
Si costituisce l'ER che insiste nella legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese di giudizio.
Con memoria integrativa parte ricorrente riteneva tardiva la costituzione dell'agente della riscossione e per tale riteneva inammissibile la produzione documentale in violazione dell' art. 32 del D. Lgs. 546/92.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene esaminata la costituzione tardiva di ER dedotta da parte ricorrente.
Sul punto va verificata la data di costituzione dell'Ufficio che agli atti di causa risulta avvenuta il 1.12.2025
e trattandosi che l'udienza era fissata il 15.12.2025, la costituzione è tardiva, deducendo che la documentazione prodotta dalla parte resistente è inammissibile in violazione dei termini di cui all'art. 32 del
D. Lgs. 546/92.
La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti.
Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria le parti del processo”.
Nel merito
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento n. 29420200002364661000, n.
29420210004581175000, n. 29420210012123475000, n. 29420210014910344000 che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, rilevando pertanto la prescrizione del credito invocata dall'odierna ricorrente,
Le spese di giudizio, vanno a carico dell'agente della riscossione e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 400,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
OR CR IP
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 489/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249003836209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29420249003836209000, notificata in data1/4/2025, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di €.702,28 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica) – asseritamente dovuta per tasse automobilistiche e TASI relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, relativamente alle cartelle che dell'atto costituiscono atto presupposto e precisamente:
- Cartella di pagamento n. 29420200002364661000, asseritamente notificata il 6/2/2023, dell'importo di €.159,27 riferito a tasse automobilistiche per l'anno 2017 (debito per soli tributi pari ad €.103,60);
- Cartella di pagamento n. 29420210004581175000, asseritamente notificata il 18/3/2023, dell'importo di €.184,24 riferito a tasse automobilistiche per l'anno 2015 (debito per soli tributi pariad €.103,60);
- Cartella di pagamento n. 29420210012123475000, asseritamente notificata il 18/3/2023, dell'importo di €.200,92 riferito a TASI 2015 e tasse automobilistiche per l'anno 2016 (debito per soli tributi pari ad
€.119,60);
- Cartella di pagamento n. 29420210014910344000, asseritamente notificata il 18/3/2023, dell'importo di €.157,85 riferito a tasse automobilistiche per l'anno 2018 (debito per soli tributi pari ad €.103,60).
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale ritiene essersi formata la prescrizione del credito richiesto.
Si costituisce l'ER che insiste nella legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese di giudizio.
Con memoria integrativa parte ricorrente riteneva tardiva la costituzione dell'agente della riscossione e per tale riteneva inammissibile la produzione documentale in violazione dell' art. 32 del D. Lgs. 546/92.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene esaminata la costituzione tardiva di ER dedotta da parte ricorrente.
Sul punto va verificata la data di costituzione dell'Ufficio che agli atti di causa risulta avvenuta il 1.12.2025
e trattandosi che l'udienza era fissata il 15.12.2025, la costituzione è tardiva, deducendo che la documentazione prodotta dalla parte resistente è inammissibile in violazione dei termini di cui all'art. 32 del
D. Lgs. 546/92.
La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti.
Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria le parti del processo”.
Nel merito
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento n. 29420200002364661000, n.
29420210004581175000, n. 29420210012123475000, n. 29420210014910344000 che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, rilevando pertanto la prescrizione del credito invocata dall'odierna ricorrente,
Le spese di giudizio, vanno a carico dell'agente della riscossione e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 400,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
OR CR IP
Firmato digitalmente