Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione non ha provato la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente prescrizione del credito invocata dal contribuente.

  • Accolto
    Inammissibilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione

    La Corte ha accolto la eccezione di tardiva costituzione dell'agente della riscossione, dichiarando l'inammissibilità della documentazione prodotta e violazione del diritto di difesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 3
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo