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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/11/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7853/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI CH, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7853/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. SILIPO RAFFAELE elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 62 88100 CATANZARO presso il difensore avv. SILIPO RAFFAELE. ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2 SOAVI SIMONE elettivamente domiciliato in VIALE CADUTI 7 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. SOAVI SIMONE. CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 al fine di ottenere il pagamento delle indennità di Risoluzione del Rapporto CP_2
(FIRR); Suppletiva di Clientela;
; di mancato preavviso, conseguenti alla CP_3 cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti.
1 di 4 Si costituiva sostenendo l'infondatezza della domanda, stante l'avvenuta CP_2 risoluzione del contratto per causa imputabile all'agente, che aveva violato il patto di concorrenza oggetto di espressa clausola risolutiva.
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 5.11.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Risulta, infatti, che il contratto doveva ritenersi risolto di diritto per fatto imputabile alla parte attrice, a seguito dell'esercizio di clausola risolutiva espressa da parte di
. CP_2
Al riguardo, risulta che, con PEC del 23.10.2020, si avvaleva di detta clausola CP_2 risolutiva espressa, affermando esplicitamente che aveva violato il divieto CP_1 di concorrenza avendo assunto un altro incarico di rappresentanza per la zona di esclusiva assegnatale, senza il preventivo consenso (doc. 3).
Rispetto alla possibilità di un tale accertamento da parte del giudice senza esplicita domanda riconvenzionale, si ritiene che, trattandosi di risoluzione di diritto che il giudice si limita ad accertare (diversa dalla quella per inadempimento, che richiede una pronuncia costitutiva), abbia validamente opposto un'eccezione riconvenzionale CP_2
(con comparsa tempestivamente depositata), che impedisce l'esame della domanda attorea, fondata sulla cessazione del rapporto per ragioni diverse dall'inadempimento di una delle parti.
Ciò posto, è pacifico che sia intercorso un rapporto tra l'attore ed un'azienda concorrente: la convenuta scopriva la circostanza dopo essere venuta in possesso CP_2 di una comunicazione inviata l'8.10.2020 da parte di tale Puglia Termica S.r.l., impresa con sede in NA NC (doc. 11) recante come oggetto “Comunicazione nuovo
Agente di Zona”, con la quale l'azienda comunicava alla propria clientela che, da quel momento, l'agente commerciale a cui avrebbero dovuto riferirsi sarebbe stata la stessa attrice . CP_1
Dal catalogo di Puglia Termica del 2020 risultava che la stessa commercializzava anche sanitari in ceramica (doc. 12), cioè lo stesso settore merceologico della convenuta.
Parte attorea si giustifica sostenendo che la clausola risolutiva espressa doveva essere interpretata secondo buona fede e che l'inadempimento, nel caso di specie, non aveva avuto particolare importanza, considerato che non era mai stata fatta alcuna concorrenza sleale, ma offerta ad un'azienda terza, operante in settore più ampio rispetto a quello di , una mera attività di consulenza. CP_2
2 di 4 Al riguardo, si osserva che, come correttamente sostenuto da , la funzione della CP_2 clausola risolutiva espressa è proprio quella di escludere un sindacato sulla gravità dell'inadempimento; né, nel caso di specie, risulta provato un esercizio abusivo o contrario a buona fede nell'esercizio di tale clausola risolutiva da parte della convenuta, non apparendo abnorme l'esercizio del diritto ad ottenere la risoluzione.
In particolare, l'art. 5 del contratto di agenzia vietava a di assumere incarichi CP_1 senza operare alcun riferimento alla tipologia contrattuale (la quale rimane quindi irrilevante). Inoltre, l'oggetto del contratto confermava che Parte_2 quello conferito della prima fosse proprio un incarico di promuovere la vendita dei prodotti della seconda («Oggetto: il preponente affida al consulente commerciale, che accetta, l'attività di consulenza, per la conclusione di contratti aventi per oggetto la vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente»).
Come del resto affermato dalla stessa parte attrice, il “contratto atipico di consulenza commerciale che può definirsi come un accordo con cui un'impresa affida ad un consulente, per un periodo limitato nel tempo, l'incarico di individuare (o meglio procacciare) nuovi clienti per aumentare le vendite dei suoi prodotti o servizi oppure quello di studiare nuove strategie commerciali” (pag. 7 note finali attrice): ora, al di là del carattere non stabile (tipico dell'agenzia), l'effetto di tale attività di consulenza, così descritto, appare il medesimo di un'attività di tipo concorrenziale, cioè il rischio di sottrazione della clientela, anche se temporanea.
Irrilevante, infatti, è la circostanza circa la durata dell'attività di consulenza da parte di
: anche un breve incarico, atteso lo stretto legame che impone una clausola di CP_1 esclusiva, può essere tale da incidere sul rapporto di fiducia tra le parti.
Rispetto all'eccezione di nullità della clausola di esclusiva perché “unilaterale”, è noto che essa sia derogabile per volontà delle parti, tenuto conto che il patto di esclusiva costituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia.
Ne deriva che, a causa dello scioglimento del contratto per fatto imputabile all'agente, non sono dovute le indennità normalmente previste per scioglimento fisiologico del rapporto: come eccepito da , i Capi I, II, III dell'art. 10 dell'AEC 2014 escludono CP_2 il diritto dell'agente al FIRR, all'Indennità Suppletiva di Clientela e all'Indennità
Meritocratica nel caso di scioglimento per causa imputabile all'agente. In merito all'indennità di mancato preavviso, in ragione della cessazione automatica ed
3 di 4 immediata del rapporto provocata dalla clausola risolutiva espressa, non era possibile richiedere alcun preavviso ad . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore dichiarato della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Rispetto alla richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti, l'art. 89 c.p.c. richiede che le espressioni contestate scaturiscano da un passionale e scomposto intento dispregiativo e siano, quindi, avulse da legami diretti o indiretti con il thema disputandum. Ove, invece, siano preordinate a comprovare, con una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni, sono continenti con le finalità difensive dello scritto.
Applicando il su esposto principio di diritto, la richiesta di parte attrice va disattesa, poiché le espressioni contestate non trascendono la vivacità linguistica di una, seppur accesa, dialettica processuale e sono strumentali alla domanda di condanna per lite temeraria, la cui infondatezza non implica ex se l'abusività della critica da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
nei confronti di , disattese o assorbite Controparte_1 CP_2 tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA tutte le domande attoree.
2- ON parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in € per esborsi, € per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice
LI CH
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI CH, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7853/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. SILIPO RAFFAELE elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 62 88100 CATANZARO presso il difensore avv. SILIPO RAFFAELE. ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2 SOAVI SIMONE elettivamente domiciliato in VIALE CADUTI 7 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. SOAVI SIMONE. CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 al fine di ottenere il pagamento delle indennità di Risoluzione del Rapporto CP_2
(FIRR); Suppletiva di Clientela;
; di mancato preavviso, conseguenti alla CP_3 cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti.
1 di 4 Si costituiva sostenendo l'infondatezza della domanda, stante l'avvenuta CP_2 risoluzione del contratto per causa imputabile all'agente, che aveva violato il patto di concorrenza oggetto di espressa clausola risolutiva.
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 5.11.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Risulta, infatti, che il contratto doveva ritenersi risolto di diritto per fatto imputabile alla parte attrice, a seguito dell'esercizio di clausola risolutiva espressa da parte di
. CP_2
Al riguardo, risulta che, con PEC del 23.10.2020, si avvaleva di detta clausola CP_2 risolutiva espressa, affermando esplicitamente che aveva violato il divieto CP_1 di concorrenza avendo assunto un altro incarico di rappresentanza per la zona di esclusiva assegnatale, senza il preventivo consenso (doc. 3).
Rispetto alla possibilità di un tale accertamento da parte del giudice senza esplicita domanda riconvenzionale, si ritiene che, trattandosi di risoluzione di diritto che il giudice si limita ad accertare (diversa dalla quella per inadempimento, che richiede una pronuncia costitutiva), abbia validamente opposto un'eccezione riconvenzionale CP_2
(con comparsa tempestivamente depositata), che impedisce l'esame della domanda attorea, fondata sulla cessazione del rapporto per ragioni diverse dall'inadempimento di una delle parti.
Ciò posto, è pacifico che sia intercorso un rapporto tra l'attore ed un'azienda concorrente: la convenuta scopriva la circostanza dopo essere venuta in possesso CP_2 di una comunicazione inviata l'8.10.2020 da parte di tale Puglia Termica S.r.l., impresa con sede in NA NC (doc. 11) recante come oggetto “Comunicazione nuovo
Agente di Zona”, con la quale l'azienda comunicava alla propria clientela che, da quel momento, l'agente commerciale a cui avrebbero dovuto riferirsi sarebbe stata la stessa attrice . CP_1
Dal catalogo di Puglia Termica del 2020 risultava che la stessa commercializzava anche sanitari in ceramica (doc. 12), cioè lo stesso settore merceologico della convenuta.
Parte attorea si giustifica sostenendo che la clausola risolutiva espressa doveva essere interpretata secondo buona fede e che l'inadempimento, nel caso di specie, non aveva avuto particolare importanza, considerato che non era mai stata fatta alcuna concorrenza sleale, ma offerta ad un'azienda terza, operante in settore più ampio rispetto a quello di , una mera attività di consulenza. CP_2
2 di 4 Al riguardo, si osserva che, come correttamente sostenuto da , la funzione della CP_2 clausola risolutiva espressa è proprio quella di escludere un sindacato sulla gravità dell'inadempimento; né, nel caso di specie, risulta provato un esercizio abusivo o contrario a buona fede nell'esercizio di tale clausola risolutiva da parte della convenuta, non apparendo abnorme l'esercizio del diritto ad ottenere la risoluzione.
In particolare, l'art. 5 del contratto di agenzia vietava a di assumere incarichi CP_1 senza operare alcun riferimento alla tipologia contrattuale (la quale rimane quindi irrilevante). Inoltre, l'oggetto del contratto confermava che Parte_2 quello conferito della prima fosse proprio un incarico di promuovere la vendita dei prodotti della seconda («Oggetto: il preponente affida al consulente commerciale, che accetta, l'attività di consulenza, per la conclusione di contratti aventi per oggetto la vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente»).
Come del resto affermato dalla stessa parte attrice, il “contratto atipico di consulenza commerciale che può definirsi come un accordo con cui un'impresa affida ad un consulente, per un periodo limitato nel tempo, l'incarico di individuare (o meglio procacciare) nuovi clienti per aumentare le vendite dei suoi prodotti o servizi oppure quello di studiare nuove strategie commerciali” (pag. 7 note finali attrice): ora, al di là del carattere non stabile (tipico dell'agenzia), l'effetto di tale attività di consulenza, così descritto, appare il medesimo di un'attività di tipo concorrenziale, cioè il rischio di sottrazione della clientela, anche se temporanea.
Irrilevante, infatti, è la circostanza circa la durata dell'attività di consulenza da parte di
: anche un breve incarico, atteso lo stretto legame che impone una clausola di CP_1 esclusiva, può essere tale da incidere sul rapporto di fiducia tra le parti.
Rispetto all'eccezione di nullità della clausola di esclusiva perché “unilaterale”, è noto che essa sia derogabile per volontà delle parti, tenuto conto che il patto di esclusiva costituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia.
Ne deriva che, a causa dello scioglimento del contratto per fatto imputabile all'agente, non sono dovute le indennità normalmente previste per scioglimento fisiologico del rapporto: come eccepito da , i Capi I, II, III dell'art. 10 dell'AEC 2014 escludono CP_2 il diritto dell'agente al FIRR, all'Indennità Suppletiva di Clientela e all'Indennità
Meritocratica nel caso di scioglimento per causa imputabile all'agente. In merito all'indennità di mancato preavviso, in ragione della cessazione automatica ed
3 di 4 immediata del rapporto provocata dalla clausola risolutiva espressa, non era possibile richiedere alcun preavviso ad . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore dichiarato della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Rispetto alla richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti, l'art. 89 c.p.c. richiede che le espressioni contestate scaturiscano da un passionale e scomposto intento dispregiativo e siano, quindi, avulse da legami diretti o indiretti con il thema disputandum. Ove, invece, siano preordinate a comprovare, con una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni, sono continenti con le finalità difensive dello scritto.
Applicando il su esposto principio di diritto, la richiesta di parte attrice va disattesa, poiché le espressioni contestate non trascendono la vivacità linguistica di una, seppur accesa, dialettica processuale e sono strumentali alla domanda di condanna per lite temeraria, la cui infondatezza non implica ex se l'abusività della critica da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
nei confronti di , disattese o assorbite Controparte_1 CP_2 tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA tutte le domande attoree.
2- ON parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in € per esborsi, € per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice
LI CH
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