CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2025, n. 33259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33259 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente– contro MA HE, nella qualità di ex socio unico della cessata MM MA s.r.l., rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dall’Avv. Raffaele Lebotti che ha indicato indirizzo p.e.c.; – controricorrente– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della BASILICATA n. 131/3/2015, depositata il 29/01/2015; Tributi Società di capitali estinta per cancellazione Responsabilità del socio Civile Sent. Sez. 5 Num. 33259 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/12/2025 r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 dal consigliere RT IT;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto;
udito l’Avv. Alfonso Peluso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.L’Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Potenza notificò alla società MM MA s.r.l. avviso di accertamento con il quale, a rettifica della dichiarazione dell’anno di imposta 2006, vennero accertate maggiori IRES, IVA e IRAP. 2.L’atto impositivo impugnato dalla Società dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza venne da questa annullato con decisione confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la società avesse fornito idonea documentazione comprovante la circostanza che le movimentazioni bancarie non avevano influito sulla produzione di ulteriore reddito, precisando che una diversa valutazione avrebbe presupposto una inversione dell’onere della prova a carico dell’Ufficio. Quest’ultimo, invero, non doveva limitarsi, come invece aveva fatto, a disconoscere l’idoneità della documentazione prodotta ovvero a negare il valore giustificativo delle scritture private presentate. 3.Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su quattro motivi, notificandolo, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese in pendenza dei giudizi di merito, a MA HE socio unico il quale ha resistito con controricorso. 4. Inizialmente fissata per la trattazione innanzi alla Sesta sezione di questa Corte e, poi, in adunanza camerale, la causa è stata rinviata r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 due volte a nuovo ruolo avendo quel Collegio, nell’esaminare la documentazione versata in atti riguardante la definizione agevolata, rilevatane la non univocità nel riferirsi alla controversia in oggetto. Invero, tanto la dichiarazione di adesione allegata in copia che la nota dell’Agenzia delle entrate fanno riferimento a un avviso recante il n.TC301T601147 mentre quello oggetto della gravata sentenza, come risulta dalla stessa e dal ricorso dell’Agenzia delle entrate, porta il diverso n. TC303T602577/2010. Il ricorso è stato quindi rimesso per la trattazione alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti il terzo e il quarto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente rilevato che questa Corte con due ordinanze interlocutorie, la n.2961/2424 e la n. 21583/2024, esaminata la documentazione versata in atti riguardante la definizione agevolata, ha ritenuto di dover rinviare a nuovo ruolo ostando alla declaratoria di estinzione del giudizio la circostanza che la documentazione versata all’uopo in atti non era univoca nel riferirsi alla controversia in oggetto. Invero, tanto la dichiarazione di adesione allegata in copia che la nota dell’Agenzia delle entrate fanno riferimento a un avviso recante il n.TC301T601147 mentre quello oggetto della gravata sentenza, come risulta dalla stessa e dal ricorso dell’Agenzia delle entrate, porta il diverso n. TC303T602577/2010. 1.1. Malgrado la rituale comunicazione delle suddette ordinanze interlocutorie alle parti nulla di diverso o altro è stato allegato in atti né evidenziato nella udienza pubblica dalla parte presente onde può procedersi all’esame del ricorso. r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 2. Con il primo motivo di ricorso, articolato in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., l’Agenzia dell’entrate deduce l’inesistenza della sentenza impugnata perché resa nei confronti di soggetto, la società, che non esisteva in quanto già cancellata dal 12 marzo 2013, anteriormente alla data del deposito. 3.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., la violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.36, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 per essere la motivazione della sentenza impugnata extra petitum, laddove, in particolare, il Giudice di appello aveva negato che potessero disconoscersi le giustificazioni di parte per la sola mancanza di una necessaria esasperata identità fra le movimentazioni stesse e gli elementi forniti dal contribuente e, comunque, che potesse costituire in assoluto indizio di ricavi in nero la non coincidenza delle date di alcune operazioni bancarie versamenti rispetto a quelle delle fatture alle quali gli stessi sono riferiti. Evidenzia, all’uopo, la ricorrente di non avere mai formulato tale ultimo addebito né di avere respinto le giustificazioni per la loro non coincidenza con i movimenti fatturati, atteso che per queste ultime l’Ufficio aveva dedotto l’inutilizzabilità della documentazione prodotta ai sensi dell’art.52, quinto comma, del d.P.R. n.633 del 1972. 4. Non avendo la C.T.R. esplicitato alcunché in motivazione circa tale ultima doglianza, ovvero l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte solo tardivamente rispetto alla richiesta specifica dell’Ufficio (e precisamente con il questionario del 9 marzo 2009) con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 cod.proc.civ., un’ulteriore violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia. 5. Infine, con il quarto motivo di ricorso, articolato in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., si deduce la violazione r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 degli artt.32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Si censura la C.T.R. per avere ritenuto giustificate le operazioni la cui plausibilità era emersa da documenti non prodotti nel contraddittorio e dichiarati come carenti nello stesso avviso di accertamento. 6.Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso perché proposto nei confronti di MA HE, quale ex socio unico e successore della cessata s.r.l. MM MA senza che l’Agenzia delle entrate avesse dedotto e data la prova della sussistenza delle condizioni di cui all’art.2495, secondo comma, c.c. ovvero la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. 6.1. Il principio già affermato da questa Corte a sezioni unite con la sentenza 12 marzo 2013 n.6070 secondo cui qualora all’estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio è stato ribadito e precisato dall’ulteriore arresto delle Sezioni unite costituito dalla sentenza 12 febbraio 2025 n.3625. E’ stato, in tale sede, precisato che la riscossione di somme in sede di liquidazione della società rileva quando l’Amministrazione finanziaria voglia agire nei confronti del socio con autonomo avviso di accertamento ex art.36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 ma, come rilevato anche dal P.G. , non incide sulla legittimazione processuale del socio qualora sia in gioco, come nel caso in esame, l’avviso di accertamento a carico della società e questa sia stata cancellata dal registro delle imprese, nelle more del giudizio, giacché in tal caso il socio è parte quale successore della società estintasi. E, nella specie, il controricorrente non ha contestato la qualità di socio unico della MM MA s.r.l. r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 7. Alla luce dei principi fissati da Cass. Sez. U. n. 3625/2025 cit. va rigettato il primo motivo di ricorso. Si è, con tale pronuncia, ribadito che, sul piano processuale, l’estinzione della società costituisce un evento interruttivo che, come tale, va dichiarato, operando altrimenti il regime di stabilità e l’ultrattività del mandato secondo la regola già dettata da Cass., Sez. U., 4 luglio 2014 n. 15295. Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata, risulta che la società, in grado di appello, era assistita da difensore mentre non emerge né è stato dedotto che l’evento interruttivo sia mai stato dichiarato. 8. Sono, invece, fondate le censure articolate con il secondo motivo di ricorso. 8.1. Ricorre, senza alcun dubbio, il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente secondo i canoni sanciti sin da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053. Il giudice di appello, invero, ha ritenuto la documentazione fornita dalla contribuente utile ad escludere che le movimentazioni bancarie contestate dall’Agenzia delle entrate concernessero ricavi non dichiarati ma il riferimento a tale documentazione risulta del tutto generico e non consente neppure di cogliere il ragionamento seguito per escludere l’inutilizzabilità di tale documentazione, ai sensi degli artt. artt.32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come risulta fosse stata ritualmente eccepita dall’Amministrazione finanziaria. 9. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta che l’esame del terzo e del quarto motivo rimanga assorbito. 10. In conclusione, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo, mentre il terzo e il quarto rimangono assorbiti. La sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e alla regolazione delle spese del presente giudizio. La Corte
P.Q.M.
rigettato il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025. La Cons. est. Il Presidente RT IT LU NO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto;
udito l’Avv. Alfonso Peluso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.L’Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Potenza notificò alla società MM MA s.r.l. avviso di accertamento con il quale, a rettifica della dichiarazione dell’anno di imposta 2006, vennero accertate maggiori IRES, IVA e IRAP. 2.L’atto impositivo impugnato dalla Società dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza venne da questa annullato con decisione confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la società avesse fornito idonea documentazione comprovante la circostanza che le movimentazioni bancarie non avevano influito sulla produzione di ulteriore reddito, precisando che una diversa valutazione avrebbe presupposto una inversione dell’onere della prova a carico dell’Ufficio. Quest’ultimo, invero, non doveva limitarsi, come invece aveva fatto, a disconoscere l’idoneità della documentazione prodotta ovvero a negare il valore giustificativo delle scritture private presentate. 3.Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su quattro motivi, notificandolo, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese in pendenza dei giudizi di merito, a MA HE socio unico il quale ha resistito con controricorso. 4. Inizialmente fissata per la trattazione innanzi alla Sesta sezione di questa Corte e, poi, in adunanza camerale, la causa è stata rinviata r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 due volte a nuovo ruolo avendo quel Collegio, nell’esaminare la documentazione versata in atti riguardante la definizione agevolata, rilevatane la non univocità nel riferirsi alla controversia in oggetto. Invero, tanto la dichiarazione di adesione allegata in copia che la nota dell’Agenzia delle entrate fanno riferimento a un avviso recante il n.TC301T601147 mentre quello oggetto della gravata sentenza, come risulta dalla stessa e dal ricorso dell’Agenzia delle entrate, porta il diverso n. TC303T602577/2010. Il ricorso è stato quindi rimesso per la trattazione alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti il terzo e il quarto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente rilevato che questa Corte con due ordinanze interlocutorie, la n.2961/2424 e la n. 21583/2024, esaminata la documentazione versata in atti riguardante la definizione agevolata, ha ritenuto di dover rinviare a nuovo ruolo ostando alla declaratoria di estinzione del giudizio la circostanza che la documentazione versata all’uopo in atti non era univoca nel riferirsi alla controversia in oggetto. Invero, tanto la dichiarazione di adesione allegata in copia che la nota dell’Agenzia delle entrate fanno riferimento a un avviso recante il n.TC301T601147 mentre quello oggetto della gravata sentenza, come risulta dalla stessa e dal ricorso dell’Agenzia delle entrate, porta il diverso n. TC303T602577/2010. 1.1. Malgrado la rituale comunicazione delle suddette ordinanze interlocutorie alle parti nulla di diverso o altro è stato allegato in atti né evidenziato nella udienza pubblica dalla parte presente onde può procedersi all’esame del ricorso. r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 2. Con il primo motivo di ricorso, articolato in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., l’Agenzia dell’entrate deduce l’inesistenza della sentenza impugnata perché resa nei confronti di soggetto, la società, che non esisteva in quanto già cancellata dal 12 marzo 2013, anteriormente alla data del deposito. 3.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., la violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.36, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 per essere la motivazione della sentenza impugnata extra petitum, laddove, in particolare, il Giudice di appello aveva negato che potessero disconoscersi le giustificazioni di parte per la sola mancanza di una necessaria esasperata identità fra le movimentazioni stesse e gli elementi forniti dal contribuente e, comunque, che potesse costituire in assoluto indizio di ricavi in nero la non coincidenza delle date di alcune operazioni bancarie versamenti rispetto a quelle delle fatture alle quali gli stessi sono riferiti. Evidenzia, all’uopo, la ricorrente di non avere mai formulato tale ultimo addebito né di avere respinto le giustificazioni per la loro non coincidenza con i movimenti fatturati, atteso che per queste ultime l’Ufficio aveva dedotto l’inutilizzabilità della documentazione prodotta ai sensi dell’art.52, quinto comma, del d.P.R. n.633 del 1972. 4. Non avendo la C.T.R. esplicitato alcunché in motivazione circa tale ultima doglianza, ovvero l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte solo tardivamente rispetto alla richiesta specifica dell’Ufficio (e precisamente con il questionario del 9 marzo 2009) con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 cod.proc.civ., un’ulteriore violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia. 5. Infine, con il quarto motivo di ricorso, articolato in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., si deduce la violazione r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 degli artt.32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Si censura la C.T.R. per avere ritenuto giustificate le operazioni la cui plausibilità era emersa da documenti non prodotti nel contraddittorio e dichiarati come carenti nello stesso avviso di accertamento. 6.Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso perché proposto nei confronti di MA HE, quale ex socio unico e successore della cessata s.r.l. MM MA senza che l’Agenzia delle entrate avesse dedotto e data la prova della sussistenza delle condizioni di cui all’art.2495, secondo comma, c.c. ovvero la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. 6.1. Il principio già affermato da questa Corte a sezioni unite con la sentenza 12 marzo 2013 n.6070 secondo cui qualora all’estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio è stato ribadito e precisato dall’ulteriore arresto delle Sezioni unite costituito dalla sentenza 12 febbraio 2025 n.3625. E’ stato, in tale sede, precisato che la riscossione di somme in sede di liquidazione della società rileva quando l’Amministrazione finanziaria voglia agire nei confronti del socio con autonomo avviso di accertamento ex art.36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 ma, come rilevato anche dal P.G. , non incide sulla legittimazione processuale del socio qualora sia in gioco, come nel caso in esame, l’avviso di accertamento a carico della società e questa sia stata cancellata dal registro delle imprese, nelle more del giudizio, giacché in tal caso il socio è parte quale successore della società estintasi. E, nella specie, il controricorrente non ha contestato la qualità di socio unico della MM MA s.r.l. r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 7. Alla luce dei principi fissati da Cass. Sez. U. n. 3625/2025 cit. va rigettato il primo motivo di ricorso. Si è, con tale pronuncia, ribadito che, sul piano processuale, l’estinzione della società costituisce un evento interruttivo che, come tale, va dichiarato, operando altrimenti il regime di stabilità e l’ultrattività del mandato secondo la regola già dettata da Cass., Sez. U., 4 luglio 2014 n. 15295. Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata, risulta che la società, in grado di appello, era assistita da difensore mentre non emerge né è stato dedotto che l’evento interruttivo sia mai stato dichiarato. 8. Sono, invece, fondate le censure articolate con il secondo motivo di ricorso. 8.1. Ricorre, senza alcun dubbio, il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente secondo i canoni sanciti sin da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053. Il giudice di appello, invero, ha ritenuto la documentazione fornita dalla contribuente utile ad escludere che le movimentazioni bancarie contestate dall’Agenzia delle entrate concernessero ricavi non dichiarati ma il riferimento a tale documentazione risulta del tutto generico e non consente neppure di cogliere il ragionamento seguito per escludere l’inutilizzabilità di tale documentazione, ai sensi degli artt. artt.32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come risulta fosse stata ritualmente eccepita dall’Amministrazione finanziaria. 9. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta che l’esame del terzo e del quarto motivo rimanga assorbito. 10. In conclusione, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo, mentre il terzo e il quarto rimangono assorbiti. La sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, r.g.n. 19910/2015- P.U. 19/11/2025 in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e alla regolazione delle spese del presente giudizio. La Corte
P.Q.M.
rigettato il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025. La Cons. est. Il Presidente RT IT LU NO