Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2025, n. 33259
CASS
Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inesistenza della sentenza impugnata

    La società, in grado di appello, era assistita da difensore e non è emerso né è stato dedotto che l'evento interruttivo (cancellazione della società) sia mai stato dichiarato.

  • Accolto
    Motivazione apparente della sentenza impugnata

    Ricorre il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente. Il giudice di appello ha ritenuto la documentazione fornita dalla contribuente utile ad escludere che le movimentazioni bancarie contestate dall’Agenzia delle entrate concernessero ricavi non dichiarati ma il riferimento a tale documentazione risulta del tutto generico e non consente neppure di cogliere il ragionamento seguito per escludere l’inutilizzabilità di tale documentazione, ai sensi degli artt.32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come risulta fosse stata ritualmente eccepita dall’Amministrazione finanziaria.

  • Altro
    Omessa pronuncia

    L'esame del terzo motivo rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

  • Altro
    Violazione di legge

    L'esame del quarto motivo rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2025, n. 33259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33259
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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