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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 895/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 8.4.2024
DA
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti Francesco Bilotta e Marco Florit
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Caterina Bertoli
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
-disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della Parte_1 sig.ra l'importo di euro 2.400,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dandosi atto che l'assegno divorzile come sopra quantificato include oltre alla componente assistenziale pure quella risarcitorio-compensativa, anche in relazione alla rinuncia alla quota di indennità di fine rapporto prevista dall'art. 12bis legge divorzio;
per l'effetto darsi atto che le parti convengono che tale assegno non sarà suscettibile di revisione a seguito del pensionamento del dott. ; Pt_1
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di NE il 30.5.2002 con;
che dall'unione non erano nati figli e che la comunione materiale e CP_1 spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (offrendo, in particolare, un assegno per il mantenimento della moglie di euro 800,00 mensili) ed indi pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma con addebito della stessa al marito e ad altre condizioni (euro 3.200,00 mensili per il proprio mantenimento ed euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare).
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore, alla prima udienza del 30.9.2024 i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche e con differimento alla futura prossima udienza per l'adozione dei provvedimenti provvisori solo in ipotesi di mancato accordo. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.1.2025 il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
le stesse hanno pertanto chiesto un rinvio e, all'udienza del 17.3.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte da parte degli ex coniugi -i quali avevano già rinunciato ai termini per il deposito di conclusionali e repliche-: pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Previa pronuncia di sentenza definitiva sulla separazione personale, la causa è stata rimessa in istruttoria davanti al G.I. per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 9.12.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
2 Le conclusioni rassegnate dalle parti vanno integralmente accolte in quanto non ci sono interessi di figli da tutelare.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Comune Parte_1 CP_1 di NE in data 30.5.2002 alle seguenti condizioni:
-dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della Parte_1 sig.ra l'importo di euro 2.400,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dando atto che l'assegno divorzile come sopra quantificato include, oltre alla componente assistenziale, pure quella risarcitorio-compensativa, anche in relazione alla rinuncia alla quota di indennità di fine rapporto prevista dall'art. 12bis legge divorzio;
per l'effetto dà atto che le parti convengono che tale assegno non sarà suscettibile di revisione a seguito del pensionamento del dott. ; Pt_1
-spese compensate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n.73, parte prima, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 9.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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